Come deve rilevare il fatto contestato in riesame del sequestro probatorio

Scarica PDF Stampa
     Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

1. La questione

Il difensore di un indagato proponeva ricorso per Cassazione avverso un decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, eseguito sullo smartphone del ricorrente, quale bene pertinente al reato e sul quale era necessario operare accertamenti in relazione al delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Orbene, per quello che rileva in questa sede, tra i motivi addotti, la difesa adduceva quello concernente la violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., sul rilievo che il decreto di convalida del sequestro probatorio sarebbe stato affetto da nullità per mancata indicazione, nei suoi elementi essenziali, del fumus commissi delicti e per omessa descrizione dei fatti costituenti reato, essendosi il pubblico ministero limitato ad un mero richiamo delle norme che si ritengono violate.

Sarebbe stato, dunque, ad avviso della difesa, impossibile individuare il presupposto indefettibile per attivare il suindicato mezzo di ricerca della prova, costituito dal nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato provvisoriamente contestato e alle connesse finalità investigative, tenuto conto altresì del fatto che, da un lato, a dispetto della natura di vizio insanabile della predetta carenza motivazionale, il Tribunale del riesame, con motivazione apparente, avrebbe esso stesso per la prima volta individuato elementi idonei a fondare l’ipotesi di un’attività di spaccio ascrivibile all’indagato consistenti nell’autorizzazione, rivolta alla moglie dell’indagato stesso, a ricevere un pacco presso l’attività commerciale di quest’ultimo, dall’altro, il giudice di merito avrebbe immotivatamente disatteso l’allegazione difensiva circa l’avvenuta presentazione di querela contro ignoti in relazione al delitto di sostituzione di persona, in quanto depositata sei giorni dopo la data dell’avvenuto sequestro e non nell’immediatezza dello stesso, e da ciò se ne faceva inferire la (ritenuta) arbitrarietà dell’esercizio del potere sostitutivo da parte dei giudici del riesame in punto di motivazione del decreto genetico della misura.


Potrebbero interessarti anche:


2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Cassazione riteneva siffatta doglianza inammissibile in quanto, secondo quanto postulato sempre in sede di legittimità ordinaria, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019).

Ebbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, gli Ermellini ritenevano come il Tribunale del Riesame ne avesse fatto buon governo, avendo legittimamente ritenuto sussistenti e sufficientemente indicati nel decreto genetico gli elementi fondanti il fumus del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla scorta delle risultanze investigative emerse sino a quel momento nel corso delle indagini preliminari.

3. Conclusioni 

La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito in che termini deve rilevare il fatto contestato in sede di riesame del sequestro probatorio, affinché tale sequestro possa ritenersi legittimamente confermato in questa fase.

Difatti, in tale pronuncia, è affermato, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria.

Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di appurare se il Tribunale del riesame abbia correttamente compiuto (o meno) questa verifica.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

Volume consigliato

Quando scegliere un rito penale alternativo

Il presente volume tratta i procedimenti speciali, così come previsti dal codice di procedura penale, con un approccio pratico-applicativo, grazie anche alla presenza di tabelle riepilogative e tavole sinottiche, allo scopo di guidare il professionista nella scelta del rito (ove ciò sia possibile) e nell’affrontare le criticità cui può andare incontro durante l’iter processuale.Gli Autori, forti di un’esperienza professionale continua e attenta, offrono la propria competenza in materia, con lo sguardo di chi affronta quotidianamente questioni attinenti alla specialità dei procedimenti disciplinati dalle norme procedurali.Il volume tiene conto della riforma del rito abbreviato e affronta altresì la procedura nei confronti dei soggetti minori.Gabriele Esposito, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Avvocato penalista patrocinante in Cas- sazione. Cultore della materia in Diritto Processuale Penale. Autore di manuali giuridici.Alfonso Laudonia, Avvocato, Professore a contratto di Procedura Penale presso l’Università Tematica Pegaso. Si è specializzato in Diritto e procedura penale nonché in Progettazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti ed in Diritto sportivo. È stato Assegnista di ricerca in Economy Legal Security. È autore di plurime pubblicazioni in Diritto e procedura penale.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osserva- torio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis, Gabriele Esposito, Alfonso Laudonia | 2019 Maggioli Editore

36.00 €  28.80 €

Sentenza collegata

123140-1.pdf 119kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento