Il Supremo Consesso, con la sentenza in commento, ha affermato che, per accertare il reato di cui all’art. 187 del Codice della Strada, è necessario “provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione”.
Difatti, secondo la Corte, ai fini del giudizio de quo, è indispensabile acclarare “sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica” posto che “le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicchè l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione”.
Inoltre, la Cassazione, sempre in questo decisum, ha definito il significato di “alterazione” nei seguenti termini: “l’accertamento di uno stato di coscienza (…) modificato dalla assunzione di sostanze stupefacenti”.
Ciò premesso, tale tracciato motivazionale è condivisibile in quanto perfettamente consono ad un orientamento nomofilattico costante e duraturo nel tempo.
In effetti, in diverse pronunce, i Giudici di “Piazza Cavour” sono pervenuti alla medesima conclusione giuridica.
La Corte, per l’appunto, ha rilevato da tempo che, affinché possa “affermarsi la responsabilità dell’agente, non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti”[1] atteso che è invece fondamentale procedere ad “un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psico-fisica”[2].
Per giunta, l’adozione di un accertamento di tal tipo, trova la sua ratio alla luce del fatto che, “mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell’art. 186 C.d.S., comma 2”[3], ciò non basta per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dato che “l’uso di droga non può che essere accertato nei modi previsti dall’art. 187 C.d.S., comma 2 attraverso cioè un esame tecnico su campioni di liquidi biologici”[4].
Infatti, “l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (cfr. Cass. 4, 14803/06, Petillo)”[5] e, quindi, un onere probatorio di tal tipo, può essere soddisfatto solo attraverso “un esame tecnico su campioni di liquidi biologici”[6].
Peraltro, anche il Giudice delle leggi, partendo dalla premessa secondo cui “la fattispecie penale prevista dall’art. 187 del codice della strada è costituita dal concorso di due elementi qualificanti: da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall’altro, l’assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione” [7], è giunto alla conclusione secondo la quale, per accertare tale “stato”, “non è sufficiente la mera osservazione o la descrizione di una determinata sintomatologia, ma è necessario il riscontro di idonee analisi di laboratorio”[8].
Inoltre, tale indirizzo interpretativo trova conferma anche a livello semantico giacché l’art. 187 C.d.S. non sanziona colui che guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti ma solo chi guida “in stato di alterazione psico-fisica”; specificazione questa “che lascia intendere come detto stato debba essere, ai fini della configurazione del fatto tipico, casualmente ricollegabile all’assunzione di sostanze stupefacenti”[9].
Dunque, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente, non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, posto che è fondamentale appuare se il conducente abbia guidato “in stato d’alterazione causato da tale assunzione”[10].
Sul punto di recente la Suprema Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento nomofilattico affermando che “ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare, previa analisi dei liquidi biologici dell’imputato, non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche il fatto concreto ed attuale della guida sotto l’effetto psicotropo delle stesse”[11].
La giurisprudenza di merito, dal canto suo, si è allineata su tale filone interpretativo, specificando la portata applicativa del criterio ermeneutico (illustrato in questo breve libello) nei seguenti termini:
-
non è sufficiente il solo riscontro sintomatico effettuato dagli agenti accertatori in quanto “non è consentito desumere la sussistenza del reato di guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sulla base dei soli dati sintomatici. Per l’accertamento del reato occorrono la presenza di un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici con esito positivo nonché l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”[12];
-
“la semplice presenza di tracce di cannabinoidi nelle urine del conducente di un’auto non può rappresentare, da sola, la prova dell’alterazione delle sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente, determinata da un’assunzione di sostanze stupefacenti in epoca tale da influire sul suo equilibrio fisico. Infatti, come è noto, le sostanze stupefacenti possono rimanere nelle urine del soggetto che le ha assunte, anche per alcuni giorni dopo l’assunzione e tale presenza, in sé e per sé considerata, non comporta automaticamente l’alterazione delle condizioni psicofisiche previste dall’art. 187 c. strad.”[13];
-
“l’accertamento della presenza nelle urine di metabolici di sostanza cannabinoidi, se certamente comprova una pregressa assunzione di detta sostanza, non è peraltro parimenti dimostrativa dell’attuale sussistenza – al momento detta guida – dello stato di alterazione in quanto può ritenersi alla stregua di fatto notorio che la presenza di metaboliti costituisce la fase successiva sia al momento dell’assunzione della sostanza, sia al periodo di efficacia del principio attivo, costituendo essa il momento in cui l’organismo umano espelle le “scorie” metaboliche conseguite all’assunzione della sostanza da parte del soggetto. L’attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto, dal punto di vista tossicologico, appare accertabile con sufficiente margine di certezza solo all’esito di un esame ematico. Ne’, all’evidenza, detto esame può essere utilmente svolto mediante ulteriori accertamenti, sicché la prova deve considerarsi definitivamente cristallizzata con gli anzidetti insuperabili limiti intrinseci”[14];
-
non soddisfa il semplice “dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”[15].
Tuttavia, per quanto concerne le modalità di accertamento, corre l’obbligo di segnalare che la legge n. 120/10 ha introdotto alcune novità.
Difatti, in “base all’art. 187, comma 2, gli organi di polizia stradale possono, al fine di acquisire elementi per motivare l’obbligo di sottoposizione a visita medica ed ad esami presso le strutture sanitarie, sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi preliminari non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica. Si tratta di controlli di primo livello, il cui esito positivo non ha alcun valore di prova legale dello stato di alterazione, ma consente solo di sottoporre il conducente all’esame medico. Possono essere effettuati solo nel luogo in cui il conducente è fermato: non è consentito l’accompagnamento in ufficio o in comando di polizia”[16].
Peraltro, il “nuovo art. 187 comma 2 bis prevede che qualora gli accertamenti preliminari danno esito positivo, ovvero quando si ha motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti possono sottoporre i conducenti ad accertamenti clinico – tossicologici e strumentali o analitici su campioni di mucosa del cavo prelevati a cura del personale sanitario ausiliario degli organi di polizia locale. E’ questa una delle novità della riforma dell’estate 2010 ossia la possibilità di effettuare prelievi di saliva in strada che avranno efficacia probatoria”[17] (la cui concreta applicazione viene subordinata, come espressamente previsto dall’art. 187, co. 2 bis, Cds, all’emanazione di un decreto “del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità”).
Infine, il “nuovo comma 3 precisa che qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia locale accompagnano il conducente presso le strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia locale stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Analogamente si procede in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso” [18].
Le strutture sanitarie, a loro volta, “rilasciano agli organi di polizia locale, copia della certificazione medica, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, che deve essere trasmessa tempestivamente, a cura dell’organo intervenuto, al Prefetto territorialmente competente, per gli eventuali provvedimenti di competenza”[19].
Quindi, “da un lato per la contestazione di tale reato non è più richiesta la visita neurologica”[20]; dall’altro, tale riforma “ha consentito la possibilità agli organi di polizia, avvalendosi, per i prelievi, di personale sanitario ausiliario, di effettuare in strada accertamenti su campioni di mucosa o su campioni di fluido del cavo orale. Questi accertamenti non richiedono l’accompagnamento presso strutture sanitarie”[21].
La norma prevista dall’art. 187 Cds, così come novellata dalla legge n. 120, quindi, ha “previsto che, qualora le prove non invasive forniscano esito positivo, ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico – tossico logici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale ovvero su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario nominato ausiliario di polizia giudiziaria degli organi di polizia stradale procedenti”[22] fermo restando che, “qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’ effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope”[23].
Da ciò consegue che la “nuova previsione, perciò, che ha escluso la necessità di una visita medica correlata al prelievo di liquidi biologici, prevista dalla precedente formulazione della norma, lascia intendere che lo stato di alterazione dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere provato anche solo sulla base dei positivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati”[24].
Da ultimo, il fatto che un soggetto faccia uso di sostanze stupefacenti seppur in via sporadica e occasionale, può comunque comportare delle conseguenze giuridiche seppur non di natura prettamente penalistica.
Ad esempio, l’art. 119, co. 2 ter, C.d.S., prevede che ai “fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
L’art. 75 del D.P.R. n. 309/90, dal canto suo, commina, per colui che detiene per uso personale, sostanze psicotrope, tra le sanzioni amministrative previste, anche quella comportante la “sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni”[25].
Inoltre, l’art. 75 bis, co. I, lett. f., del D.P.R. n. 309/90 contempla, per colui “che risulti gia’ condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza”, la possibilità che gli possa vietato di “condurre qualsiasi veicolo a motore”.
L’art. 120, co. I, C.d.S., a sua volta, statuisce come non possano “conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori”, “i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.
Dal combinato disposto di queste disposizioni legislative, pertanto, è evidente che il legislatore ha predisposto una serie di misure volte ad evitare che una persona tossicodipendente o meglio, un assuntore di sostanze stupefacenti, possa porre in pericolo la “sicurezza della persone, nella circolazione stradale”[26].
L’interpretazione che la Corte di Cassazione ha fornito all’art. 187 C.d.S. con la decisione in esame, di conseguenza, rappresenta il logico completamento di questo sistema di tutela.
La norma incriminatrice de qua, in effetti, in ossequio al principio della sussidiarietà che configura il diritto penale come extrema ratio, rappresenta il punto di arrivo di tale rete di protezione normativa e quindi non può trovare applicazione rispetto a soglie di tutela che ricevono già una salvaguardia a livello amministrativo.
[1] Cass. pen., sez. IV, 10/11/09, n. 7270. In senso conforme: Cass. pen., sez. IV, 4/11/09, n. 48004.
[2] Ibidem.
[3] Cass. pen., sez. IV, 11/06/09, n. 41796.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Cass. pen., sez. IV, 2/03/10, n. 11848.
[7] Corte Cost., 27/07/04, n. 277.
[8] Ibidem.
[9] Cass. pen., sez. IV, 8/07/08, n. 33312.
[10] Ibidem.
[11] Cass. pen., sez. IV, 15/12/11, n. 33617.
[12] Tribunale di Savona, sentenza 19 marzo-2 aprile 2009, n. 354.
[13] Tribunale di Genova, 21 luglio 2009, n. 3327; in Guida al diritto 2009, 43, 63.
[14] Tribunale di Ferrara, Sentenza 21 maggio 2009, dep. 25/05/2009, n. 751.
[15] Tribunale di Camerino, 28/04/09, in Arch. Giur. Circolazione e sinistri, 2009, 9, 739.
[16] Pietro Di Troia, “La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: aspetti operativi e procedurali, articolo tratto dal sito internet www.piemmenews.it.
[17] Ibidem.
[18] Ibidem.
[19] Ibidem.
[20] Ibidem.
[21] Ibidem.
[22] Circolare 30/07/10 prot. 300/a/10777/10/10/3/3/9 del Ministero degli Interni.
[23] Pietro Di Troia, “La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: aspetti operativi e procedurali, articolo tratto dal sito internet www.piemmenews.it.
[24] Ibidem.
[25] Art. 75, co. I, lett. a), D.P.R. n. 309/90.
[26] Art. 1, co. I, C.d.S. .
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento