Come installare sistemi di video sorveglianza privati a norma di legge

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In un’epoca sempre più video controllata da parte di autovelox, tutor, e sistemi di sicurezza, anche i privati cittadini possono sentire l’esigenza di installare sistemi di video sorveglianza all’interno delle proprie abitazioni, oppure nelle zone limitrofe, nei giardini o fuori dai box auto, per ragioni di sicurezza e di maggior tutela, sia quando si è all’interno della propria abitazione sia, a maggior ragione, quando si è lontani. Ormai con una semplice app dallo smartphone, in qualsiasi momento è possibile aprire un occhio distante, ma vigile, in casa e verificare che non ci siano visite indesiderate o emergenze in corso.

Ma l’installazione di video camere di sicurezza e di video sorveglianza in generale deve sottostare a precisi requisiti di legge.

Per le aziende, il Reg. UE 679/2016 (GDPR), lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) ed il provvedimento del Garante per la video sorveglianza (8 aprile 2010) sono le norme di riferimento.

Ma, se anche da privati cittadini vogliamo installare telecamere sul passo carraio di casa nostra, lungo il perimetro del nostro giardino, sul nostro pianerottolo o all’interno dei nostri spazi privati, dobbiamo seguire alcune regole.

Indice:

  1. Le telecamere devono essere idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza
  2. Aree con servitù di passaggio, necessario consenso formale del soggetto titolare di tale diritto
  3. Riprese su aree di terzi per tutelare la sicurezza propria e dei propri beni
  4. Non devono essere riprese le aree condominiali
  5. Non devono essere riprese aree aperte al pubblico
  6. Le immagini riprese non devono essere oggetto di comunicazione a terzi o diffusione

1. Le telecamere devono essere idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza

Questa regola vale essenzialmente per gli immobili in condominio, dove si può verificare il caso che le telecamere siano posizionate per inquadrare appunto porte di garage o rampe di accesso. Attenzione, perché se quelle rampe o porte non sono di proprietà o per lo meno di pertinenza esclusiva, l’installazione da parte di un singolo di sistemi di video sorveglianza non è consentita.

2. Aree con servitù di passaggio, necessario consenso formale del soggetto titolare di tale diritto

Una servitù di passaggio è un diritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 1028 e seguenti del codice civile), che consiste in sostanza nella possibilità, per il soggetto che ne è titolare, di transitare su una proprietà altrui, per accedere alla propria. Se, rimanendo nel caso dell’esempio precedente, sulla rampa carraia o pedonale un soggetto diverso dal proprietario transita in virtù di una servitù di passaggio, anche se quell’immobile è nostra di proprietà esclusiva, non potremo video sorvegliarlo, a meno di non ottenere il consenso formale del soggetto che vi transita in virtù della servitù di passaggio. Non è necessario che il consenso sia scritto, ma la forma scritta sarà certamente più utile per eventualmente provare di avere ottenuto il consenso in caso di contenzioso.

3. Riprese su aree di terzi per tutelare la sicurezza propria e dei propri beni

Può succedere che sia inevitabile, per la finalità stessa della video sorveglianza, che è appunto garantire la sicurezza propria e dei propri beni (mobili e immobili) sottoporre a video sorveglianza anche aree di proprietà di terzi. In questo caso, sarà necessario garantire l’oscuramento di parte delle immagini, con misure tecniche studiate all’uopo, al fine di garantire la riservatezza dei terzi, una misura forse non semplice, visto che i sistemi di video sorveglianza privati sono generalmente standard, e non prevedono soluzioni personalizzate che siano alla portata economica di tutti.

4. Non devono essere riprese le aree condominiali

È vietato, dunque, installare video camere di sicurezza sulla porta di ingresso di casa che riprenda il pianerottolo. Attenzione, il divieto vale anche per le video camere finte, montate al solo scopo deterrente per “bluffare”.

5. Non devono essere riprese aree aperte al pubblico

Il divieto di cui a questo paragrafo riguarda non solo le telecamere di sorveglianza perimetrali di ville e villette, che non possono inquadrare la strada, ma anche i video citofoni se installati da privati che abbiano telecamere che inquadrano il marciapiede o la strada. Per quanto riguarda i video citofoni condominiali, la loro presenza, cosi come previsto per regolamentare la video sorveglianza in azienda, va segnalata mediante apposita cartellonistica che rechi una informativa “breve”, in cui siano indicati per lo meno il titolare del trattamento (il condominio), le finalità dello stesso e i diritti degli interessati.

6. Le immagini riprese non devono essere oggetto di comunicazione a terzi o diffusione

Ultimo, ma non ultimo, è vietato diffondere o comunicare le immagini oggetto di riprese. Pare questa una precisazione superflua, ma lo è solo in apparenza, appunto.

Precisato che la differenza tra comunicazione e diffusione consiste nel numero di destinatari delle informazioni o immagini (si comunica ad un numero preciso e determinato di soggetti, si diffonde quando si perde il controllo dell’informazione o dell’immagine, per il numero potenzialmente illimitato di destinatari, ad esempio pubblicando sul web), non è ipotesi del tutto di scuola che le stesse possano essere comunicate o diffuse. Anche solo il trasmetterle via messaggio o con app di messaggistica istantanea o via email o pubblicandole sulle proprie pagine social con leggerezza, si violano i principi regolatori della video sorveglianza tra privati e si potrebbe incorrere in sanzioni da parte del Garante.

Attenzione quindi alla sempre presente urgenza di condividere, senza malizia, ma con leggerezza, immagini che ritraggono terzi: da quello che può essere per noi uno scherzo o un gioco potrebbero derivare conseguenze spiacevoli sul piano giuridico.

Se in dubbio, sempre meglio evitare.

 

Avv. Luisa Di Giacomo

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