Una volta esaurite le operazioni di vendita dei beni pignorati con esito positivo si procede alla distribuzione delle somme.
Se non vi è un solo creditore procedente, non si può provvedere a distribuire le somme a quest’ultimo, ma a norma dell’art. 596 c.p.c., il giudice dell’esecuzione o il delegato alle vendite, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione che deve contenere la graduazione dei creditori che vi partecipano.
Il progetto deve essere depositato in cancelleria al fine di consentire ai creditori e al debitore esecutato di consultarlo.
Il giudice deve fissare l’udienza per l’audizione delle parti.
Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza devono intercorrere almeno dieci giorni (art. 596 c.p.c.).
È chiaro che questo spazio temporale ha il precipuo fine di permettere ai suindicati soggetti di poter esaminare attentamente il progetto di distribuzione in modo da poter sollevare nella successiva udienza, in maniera compiuta, tutte le osservazioni e contestazioni che dovessero ritenere opportune.
In presenza di difficoltà tecniche o di qualunque altra natura, il giudice dell’esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata alla sola graduazione dei creditori partecipanti all’esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la liquidazione. In tal caso, entro trenta giorni dall’approvazione della liquidazione, il giudice può formare il progetto di liquidazione delle quote. Anche questo progetto di liquidazione deve essere oggetto di autonoma valutazione da parte dei creditori all’udienza ex art. 596 c.p.c. (art. 179 disp. att. trans. c.p.c.).
Se nessuno compare all’udienza (ed, eventualmente, a quella fissata ai sensi dell’art. 485 c.p.c. nell’ipotesi in cui il giudice ritenga che alcuno dei creditori non sia comparso per cause indipendenti dalla sua volontà) il progetto si considera approvato e, per l’effetto, il giudice dell’esecuzione ordina il pagamento delle singole quote.
È evidente che il giudice dell’esecuzione ordinerà il pagamento delle singole quote anche tutte le volte in cui il progetto risulti approvato o, comunque, intorno ad esso, si raggiunga l’accordo tra tutte le parti.
Se, al contrario, in sede di distribuzione sorgono contestazioni, il giudice, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza impugnabile mediante il meccanismo dell’opposizione agli atti esecutivi. In tal caso il riparto diverrà esecutivo solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sull’opposizione rigettandola (artt. 597 e 598 c.p.c.).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento