Come si diventa amministratore di condominio?

L’amministratore di condominio è un professionista, con la conseguenza che l’obbligo di diligenza da osservare è quello qualificato di cui al comma 2 dell’art. 1176 c.c., rapportato alla natura dell’attività esercitata. A conferma di quanto sopra si consideri che l’art. 71-bis disp. att. c.c. (introdotto dall’art. 25 l. n. 220/2012 (legge di riforma del condominio) ha fissato i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico di amministratore, tra i quali quello della previa frequentazione di un corso di formazione iniziale e dello svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

     Indice

  1. I requisiti richiesti dalla legge
  2. Corso base e aggiornamento professionale: le indicazioni del DM n. 140/14

1. I requisiti richiesti dalla legge

L’art.71 bis disp. att. c.c. prevede, in primo luogo, che il mandato ad amministrare possa essere conferito solo ad un soggetto in possesso di determinati requisiti relativi alle qualità morali e civili della persone (godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati; non avere il nome annotato nell’elenco dei protesti cambiari); qualora nel corso del mandato tali requisiti vengano meno si verifica, automaticamente, la cessazione dall’incarico: in tal caso ciascun condomino può convocare, senza formalità, l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Sono, poi, previsti requisiti relativi alla qualificazione professionale del soggetto e alla sua preparazione tecnica specifica

In particolare si richiede il diploma di scuola secondaria di secondo grado, un corso di formazione iniziale e un corso formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (tali requisiti non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile).

In ogni caso, l’obbligo di partecipare ai percorsi formativi obbligatori in materia di amministrazione condominiale riguarda tutti i professionisti, ordinistici e non, che vogliono intraprendere questa carriera (così l’amministratore di condominio – commercialista che non partecipa a corsi di formazione periodica rischia la revoca dell’incarico: App. Bari 27 gennaio 2021).

Per approfondimenti consigliamo l’articolo “Avvocati: necessità di rinnovamento e nuove prospettive”

2. Corso base e aggiornamento professionale: le indicazioni del DM n. 140/14

Il comma 9, art.1 del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, aveva stabilito che con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarebbero stati determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del c.c.

Il 9 ottobre 2014 è entrato in vigore il D.M. 13 agosto 2014, n. 140, che, all’art. 2, rubricato “Finalità della formazione e dell’aggiornamento”, indica in primo luogo quali siano gli obiettivi dell’attività formativa: “a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici; b) promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica; c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità”.

Nel regolamento è precisato che il corso iniziale si deve svolgere secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico (in base a quanto specificato al comma 3) ed ha una durata di almeno settantadue ore articolandosi in moduli teorici e pratici (questi ultimi devono coprire almeno un terzo della durata complessiva effettiva).

Il regolamento, inoltre, precisa che il corso formativo di aggiornamento, che ha una durata annuale, deve essere di almeno quindici ore e deve riguardare elementi di natura relativa alla amministrazione condominiale, secondo l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza, con risoluzione di casi teorico-pratici.

In ogni caso, l’inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero di Giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Ministero sul sito istituzionale.

Si stabilisce, poi, che le lezioni del corso iniziale e di aggiornamento possano essere svolte anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.


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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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