Come si effettua l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?

Redazione 18/03/19
L’accettazione con beneficio di inventario deve rivestire la forma di una accettazione espressa ad substantiam. Il disposto normativo di cui all’art. 484 c.c. prescrive che la stessa dichiarazione possa essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui è stata aperta la successione. La stessa norma prevede il regime pubblicitario da far seguire alla dichiarazione di accettazione, consistente nell’inserzione nel registro delle successioni presso lo stesso Tribunale, nonché nella trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Tale regime pubblicitario, secondo la dottrina prevalente, non ha natura costitutiva, ma di mera pubblicità notizia. L’accettazione beneficiata si perfeziona all’atto della dichiarazione che deve essere seguita o preceduta dall’inventario secondo le forme descritte nel codice di rito agli artt. 769-777 c.p.c. L’inventario costituisce un atto ulteriore della procedura, la cui mancanza fa venire meno gli effetti del beneficio di inventario. I termini per la redazione dell’inventario hanno una decorrenza diversa in dipendenza della situazione del chiamato che si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari. In virtù dell’art. 485 c.c. il chiamato all’eredità, che si trova nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluzione dell’eredità. Resta comunque salva la possibilità di richiedere delle proroghe pena la sanzione espressa, in difetto, di essere considerato erede puro e semplice. Se il chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari redige l’inventario nei termini dati, ma non ha ancora formalizzato la dichiarazione di accettazione beneficiata, vedrà la scadenza del termine per il compimento della formalità di accettazione o rinunzia, limitato a quaranta giorni, con la sanzione espressa, in difetto, anche in questo caso, di essere considerato erede puro e semplice. Nel rispetto del disposto di cui all’art. 487 c.c., il chiamato all’eredità che non si trova nel possesso dei beni ereditari, vede il termine per la dichiarazione di accettazione limitata unicamente dal termine prescrizionale del suo diritto. Qualora invece il chiamato, non nel possesso dei beni ereditari, abbia effettuato la dichiarazione di accettazione, dovrà anch’egli compiere l’inventario entro il termine di tre mesi, salva la concessione di proroghe, e con la sanzione espressa, in difetto, di essere considerato erede puro e semplice. Se il chiamato all’eredità non nel possesso dei beni, non ha ancora compiuto la dichiarazione di accettazione, ma esaurito l’inventario, dovrà fare la dichiarazione entro il termine di quaranta giorni, pena la perdita del diritto di accettare.

Va segnalato che la perdita del diritto di accettare l’eredità comporta, in ogni caso, una sanzione più grave di quanto previsto per il mancato perfezionamento delle formalità per l’accettazione beneficiata, poiché importa il venir meno della titolarità della situazione complessiva di delazione ereditaria.

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Quali sono gli obblighi del chiamato possessore e non possessore dei beni ereditari?

Il presupposto per l’applicazione o meno degli artt. 485 e 486 c.c. è il possesso materiale o di fatto dei beni ereditari.
Il rapporto tra il chiamato ed il bene include ogni specie di possesso ed anche la detenzione a titolo di custodia od affidamento temporaneo, non necessariamente di tutti i beni caduti in successione, ma anche di una minima parte di essi. Il legislatore, al fine di mitigare il lungo termine concesso dalla norma per la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario di cui all’art. 487 c.c. per il chiamato non possessore, ha espressamente sancito che, qualora venga fissato un termine per l’accettazione, in seguito all’esperimento dell’azione interrogatoria, il chiamato dovrà, entro il termine assegnato, compiere anche l’inventario. Se invece il chiamato ha fatto la dichiarazione nei termini assegnati e non l’inventario verrà considerato erede puro e semplice. Nella fattispecie in cui il chiamato non è possessore dei beni ereditari, questi non viene riconosciuto legittimato, né attivamente né passivamente, per le azioni relative a crediti del defunto.

Il legislatore, all’art. 486 c.c., invece, prevede espressamente che il chiamato possessore può stare in giudizio, come convenuto, per rappresentare l’eredità ed in difetto, verrà nominato un curatore dell’eredità affinché la rappresenti in giudizio. L’importanza di tale disposto ed i suoi riflessi processuali vanno ricollegati a quanto prescritto nell’art. 486 c.c. con riferimento ai poteri del chiamato possessore durante il lasso temporale previsto per la redazione dell’inventario. Ad entrambi i chiamati, indipendentemente dall’ulteriore situazione di possesso in relazione ai beni ereditari, è concesso esercitare i poteri di cui all’art. 460 c.c. nella fase temporale prevista dalla legge per il compimento delle formalità dell’inventario. Anche in virtù del disposto di cui all’art. 489 c.c., i soggetti incapaci non si intendono sottoposti alla rigida normativa di cui agli artt. 485 e 487 c.c. e non è loro applicabile la sanzione della decadenza dal beneficio d’inventario. Per la ratio sottesa al disposto che impone agli incapaci la regola della accettazione beneficiata, la decadenza dal beneficio, per tali categorie di soggetti, è prevista unicamente nel caso in cui gli stessi si spoglino della loro qualità: i minori divengano maggiorenni e cessi lo stato di incapacità rispettivamente per gli interdetti, gli inabilitati e, da ultimo, per le persone i cui interessi sono curati dall’amministratore di sostegno. In questa rinnovata veste e piena capacità di agire, il legislatore concede a tali soggetti il termine di un anno per l’attuazione della procedura di cui alla accettazione beneficiata, pena la decadenza dal beneficio.

Il presente contributo è tratto

 

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