Il provvedimento che si commenta ribadisce la vigenza del duplice principio di nozione legale di stupefacente e di tassatività dell’inserimento delle singole sostanze nelle tabelle ministeriale, che divengono – in virtù di siffatta catalogazione ufficiale – illecite.
Nella fattispecie concreta, oltre, al riconoscimento che la sostanza psicotropa (che la vittima avrebbe acquistato dall’indagato) non è ricompreso nelle tabelle allegate al T.U. sugli stupefacenti (non assumendo, pertanto, esso la veste formale di prodotto la cui cessione sia suscettibile di valenza penale), la Suprema Corte ha affermato, quale diretta conseguenza di questa importante preliminare valutazione, che non sussiste l’ulteriore delitto di cui all’art. 586 c.p. .
A tale conclusione dell’iter valutativo, dunque, il Collegio di legittimità perviene sul presupposto ermeneutico che, mancando il reato che si pone quale necessaria premessa logico-storica (la illecita cessione di stupefacente ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90) non si può, pertanto, ritenere contestabile – in diritto – la sussistenza dell’ipotesi di morte come conseguenza di altro delitto.
Quello che pone il principio di tassatività dell’inserimento della singola sostanza nelle tabelle normative, come condicio sine qua non per derivare la effettiva punibilità dell’insieme delle condotte di cui all’art. 73 commi 1 ed 1 bis dpr 309/90, appare, pertanto, come un orientamento ormai consolidato da tempo, proprio per la sua realistica correttezza.
Ciò non di meno, la costante evoluzione scientifica della produzione di sostanze con effetti psicotropi, ha creato non pochi problemi interpretativi al momento di dare applicazione concreta alla legge.
E’ questo, quindi, il maggiore problema che emerge sul piano giuridico, perchè, a ben guardare, come si è anticipato, non vi sono stati particolari rilievi, né in ordine alla scelta metodologica di far sì che il precetto punitivo sia costituito in parte da un atto amministrativo (le tabelle vanno considerate in tale classificazione), né ai criteri di inserimento delle varie sostanze natura o chimiche.
Rileva, in modo particolare che la S.C. – nella fattispecie – ha precisato come non possa apparire sufficiente l’inserimento nelle tabelle ministeriali, l’inserimento del solo principio attivo, che possa essere contenuto nella piante od in altra parte vegetale (foglie o semi), atteso il citato principio di tassatività, in base al quale acquisiscono valenza e riflesso penalisticamente rilevante solo le sostanza inserite nell’elenco.
Da simile premessa, infatti, deriva l’inammissibilità di quell’operazione eremeneutica, che si sostanzia in un richiamo per relationem, in base alla quale il giudice di prime cure aveva operato.
In concreto, appaiono sostanzilmente ed ontologicamente differenti fra loro, da un lato, il principio attivo e dall’altro, il vegetale propriamente detto; con l’evidente conseguenze che non può affermarsi che la sola possibile ravvisabile presenza – nei semi o nella foglie – di quel principio attivo tabellarmente previsto, non determina, di per sé solo, l’effetto indotto dell’automatico assimilazione ad esso , sul piano della valutazione interpretativa di illiceità, della pianta o di parti di essa che siano rimasto estranee alla classificazione.
Corollario logico alle conclusioni cui perviene correttamente, e coerentemente con i principi costituzionali e penalistici, la Suprema Corte è l’esclusione, nel caso in esame, della sussistenza del reato di cui all’art. 586 c.p. .
Tale norma persegue situazioni di morte o lesioni che si verifichino quale conseguenza diretta di un delitto doloso, sul presupposto di porre a titolo di responsabilità oggettiva, a carico dell’agente, l’evento ulteriore che è diverso da quello che l’autore voleva provocare.
L’art. 586 c.p., non a caso, richiama quale principio giuridico espressamente la disciplina contenuta nella disposizione di cui all’art. 83 c.p., ma prevede la possibile applicazione delle pene contenute negli artt. 589 e 590 (in tema di lesioni colpose ed omicidio colposo).
La norma in questione presenta forti analogie con l’istituto di cui all’art. 584 c.p. (che concerne il delitto preterintenzionale), pur mantenendo una diversa strutturale e giuridica che non è revocabile in dubbio.
Entrambe le disposizioni (sia il delitto preterintenzionale di cui all’art. 584 c.p., come quello aggravato dall’evento di cui all’art. 586 c.p.) sono, infatti, caratterizzate dal verificarsi di un evento non voluto, che comporta un più severo trattamento sanzionatorio e si presentano, pertanto, come incompatibili con il tentativo e con la desistenza volontaria, che presuppongono, invece, un evento voluto, e non verificatosi, per circostanze indipendenti o, nella desistenza, per resipiscenza dell’agente, con la conseguenza che non è possibile configurare un’ipotesi di omicidio preterintenzionale tentato (Cfr. Cass. pen., Sez. I, 21/09/2004, n.41095, Scavo, CED Cassazione, 2004, Riv. Pen., 2006, 1, 128)
Ciò che maggiormente connota l’art. 586 c.p. è la circostanza che esso prevede un’ipotesi di aberratio delicti, in quanto l’agente deve volere la condotta per sé delittuosa, non l’evento cagionato (Cfr. Cass. pen., Sez. V, 15/04/2004, n.23788, Massima redazionale, 2004).
In realtà, la fattispecie incriminatrice prevista dall’articolo 586 del c.p. si differenzia dall’omicidio preterintenzionale perché la morte è conseguenza di un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni (Cfr. Cass. pen., Sez. V, 06/02/2004, n.15004, Morrone, Guida al Diritto, 2004, 23, 93), cioè non è ravvisabile nella specie una vera e propria progressione comportamentale che aggravi le conseguenze del gesto compiuto
[1].
La correlazione fra il reato di cessione di stupefacenti (attualmente regolata dall’art. 73 dpr 309/90) ed art. 586 c.p. si è imposta con l’ahimè triste sviluppo dell’uso degli stupefacenti, sopratutto a partire dagli anni ’80.
Una recente pronunzia ha stabilito che “..non è necessaria la dimostrazione della cessione di una quantità eccessiva ovvero troppo pura ovvero ancora avariata e, dunque, di una colpa più concreta dello spacciatore ritenendo secondo la nozione della condicio sine qua non sufficiente l’inserimento della cessione nella catena causale, l’imputazione sulla base dell’articolo 40 del c.p. essendo l’evenienza letale connessa alla vendita di droga da considerarsi in questi casi prevedibile anche quando altri fattori (ad esempio pregressa assunzione di sostanze alcoliche ignota all’imputato) abbiano avuto efficacia concomitante ed eventualmente prevalente nella produzione dell’evento”. (Cfr. Trib. Bologna, 17/05/2004, Guida al Diritto, 2004, 36, 69).
In buona sostanza è stato confermato quel principio invalso in giurisprudenza secondo il quale ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo nel reato di cui all’art. 586 c.p. quale conseguenza del presupposto delitto di spaccio di stupefacenti, è sufficiente l’indagine circa la condotta esecutiva del reato doloso e circa l’assenza, nel determinismo eziologico dell’evento non voluto, di fattori eccezionali non imputabili all’agente e da costui non dominabili (Cfr. ex plurimis Cass. pen., Sez. IV, 03/04/2003, Mazzoli, Giur. It., 2004, 2167, nota di LOMBARDO).
Anteriormente a tale indirizzo, la responsabilità per la morte dell’assuntore della droga è stata affermata non solo in relazione a fatti consistenti nella illecita cessione dello stupefacente (secondo taluna delle condotte di reato individuate nell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), punibili ai sensi del combinato disposto degli art. 586 e 589 c.p., ma anche ove si fosse dimostrata la verificazione della pura e semplice agevolazione dell’uso di stupefacenti da parte dell’assuntore, in ipotesi in cui, dovendo essere esclusa la punibilità del fatto secondo il titolo dell’art. 73 cit. o di altro delitto doloso, resti accertato che l’evento di danno sia la conseguenza di un comportamento improntato a colpa generica o specifica, come tale punibile ai sensi dell’art. 589 c.p. .
Secondo la Sez. VI del Supremo Collegio(sent. 19/12/1997, n.1318, Paralupi, Cass. Pen., 1998, 2720, Giust. Pen., 1998, I, 710, Riv. Pen., 1998, 362) l’ipotesi di agevolazione “può verificarsi nel caso di acquisto di droga nell’interesse di altri soggetti con successiva distribuzione ai componenti del gruppo acquirente – ipotesi che, pure, le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 4 del 1997, qualificano come "codetenzione" sottratta all’area della illiceità penale dell’art. 73 d.P.R. cit. -: infatti, poichè il mandatario con la propria condotta "agevola" l’uso di sostanze stupefacenti da parte del codetentore-mandante, se dalla successiva assunzione derivi la morte di quest’ultimo soggetto, dell’evento risponde a titolo di colpa colui che l’assunzione ha agevolato, appunto procacciando la droga sul mercato”.
Venendo al caso concreto l’unica fonte di perplessità proviene da un inciso che afferma come possa essere, comunque, impregiudicata la possibilità di ravvisare nella condotta stessa gli elementi per ricondurre la vicenda a diversa ipotesi deluttuosa quale quella di cui all’art. 589 c.p..
Il criptico pensiero della Corte – come detto – sorprende non poco, perchè richiama, incidentalmente, l’ipotesi dell’omicidio colposo, che, in realtà è il paradigma, in base al quale applicare l’art. 586 c.p. .
Anche a volere, comunque, giungere all’ipotizzazione diretta di un fattispecie di omicidio colposo, pare di potere affermare che incomberebbe pur sempre all’accusa l’onere di provare
- l’esistenza di un nesso eziologico e finalistico fra la vendita dei semi di “Rosa hawaiana” incriminati e l’atto suicidario compiuto dall’acquirente
- che, comunque, la vendita integri uno dei profili di colpa che l’art. 589 c.p. prevede sotto le species dell’ignoranza, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, imprudenza od imperizia.
Sotto quale di queste categorie la condotta dell’imputato può essere fatta rientrare?
Rimini, lì 24 Maggio 2007
Carlo Alberto Zaina
[1] Cfr. Cass. pen., Sez. V, 19/12/2003, n.4640, Uccheddu, Giur. It., 2005, 591, nota di LOMBARDO
Il delitto previsto dall’art. 586 c. p. (morte come conseguenza di un altro delitto), si differenzia dall’omicidio preterintenzionale perché nel primo delitto l’attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l’attività del colpevole è diretta a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni. Nella preterintenzionalità, quindi, è necessario che la lesione si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona), mentre nell’ipotesi di cui all’art. 586 la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni (Nel caso di specie la Corte ha affermato la configurabilità dell’omicidio preterintenzionale, rilevando che l’occlusione delle vie respiratorie e l’immobilizzazione, durante una rapina, di un individuo che si dibatteva violentemente per liberarsi, costituiva violenza fisica gravida di conseguenze lesive, che l’agente non poteva non essersi rappresentato ed aver voluto; l’art. 581 contempla, infatti, ogni condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica, ancorché non costituita da pugni o schiaffi).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento