commento a: CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V sentenza 12/07/2005 n. 3774 “sui presupposti soggettivi ed oggettivi per l’esonero del pagamento dei contributi concessori”

La sentenza 12 luglio 2005 n. 3774 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato? ha il pregio di chiarire, in maniera estremamente semplice e lineare, in presenza di quali requisiti, soggettivi ed oggettivi, operi lo? speciale regime di gratuit? della concessione edilizia (ora permesso di costruire),? originariamente previsto dall?art. 9, lett. f della L. 28/01/77 n. 10 , ed oggi dall?art. 17, comma 3, lett. c? del DPR 06/06/2001 n. 380? (T.U. dell?Edilizia) .

In primo grado il TAR Lombardia – Milano, II Sezione, con sentenza n. 2010/2001 aveva accolto il ricorso proposto da una Fondazione privata per l?accertamento del diritto alla gratuit? della concessione edilizia rilasciatale nel luglio del 1999 da un Comune per la realizzazione di lavori di recupero e riuso di un Castello;

ne era derivato il conseguente annullamento della concessione edilizia nella parte in cui veniva previsto il pagamento del contributo di concessione e la condanna dell?amministrazione comunale alla restituzione delle somme pagate quali oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione.

Il Comune, tuttavia, aveva proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR, affermando dal canto suo che la Fondazione fosse tenuta a pagare i contributi concessori non ricorrendo? nella fattispecie concreta i requisiti, soggettivo ed oggettivo, previsti dall?art. 9 lett. f della legge n. 10/77 (trasfuso oggi nell?art. 17, comma 3, lett. C del T.U. dell?Edilizia) per il rilascio a titolo gratuito della concessione edilizia (ora permesso di costruire).

In sintesi questi gli argomenti difensivi del Comune:

a)????? la Fondazione alla quale era stata rilasciata la concessione non era un ente pubblico;

b)????? l?intervento previsto in progetto non era finalizzato alla realizzazione di? alcun interesse pubblico e pur ricadendo in zona prevista nel piano regolatore generale come zona per attrezzature universitarie, culturali e congressuali, non era? conteggiato tra gli standards urbanistici,

c)????? ?non era prevista alcuna realizzazione ad opera della Pubblica Amministrazione.

In definitiva la questione al vaglio del Consiglio di Stato era attinente alla problematica se l?appellata, in quanto Fondazione privata, potesse comunque beneficiare dell?esonero del pagamento dei contributi concessori per l?esecuzione di lavori di recupero e riuso del castello, finalizzati alla realizzazione di una residenza studentesca e di un centro congressi. Il tutto in attuazione di un piano di recupero ed in presenza di una convenzione attuativa, che interessava una area di propriet? della Fondazione (sulla quale insisteva il castello ed altri edifici) avente, in base al piano regolatore, destinazione a ? realizzazione di un centro culturale e di studi post laurea, comprendente centro congressi, residenze per studenti e docenti e? servizi afferenti?,? non riservata all?intervento pubblico.

Il Consiglio di Stato ha accolto l?appello del Comune ritenendo fondate le argomentazioni sostenute dall?ente pubblico.

Infatti ad avviso del Consiglio di Stato ?lo speciale regime di gratuit? della concessione edilizia (oggi permesso di costruire)? richiede il concorso di due requisiti, l?uno di carattere soggettivo e l?altro di carattere oggettivo.

Il primo consiste nell?esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti ai quali la realizzazione dell?opera sia demandata in via istituzionale; il secondo, consiste nell?ascrivibilit? del manufatto oggetto della concessione edilizia? alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale?.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato il regime di gratuit? riguarda le opere pubbliche, vale a dire quelle opere di interesse generale realizzate da un ente pubblico nell?ambito delle proprie competenze istituzionali.

Tale deve, comunque, ritenersi anche l?opera realizzata da un soggetto privato per conto di un ente pubblico, come accade nel caso della concessione di opere pubbliche ovvero in analoghe figure organizzatorie (si veda in tal senso CdS , V sezione, sentenza 02/12/2002? n. 6618; CdS, V sezione, sentenza 06/12/1999 n. 2061).

Infatti il Consiglio di Stato ritiene che la norma contenuta nell?art. 9 lett. f della L. n. 10/77, oggi trasfusa nell?art. 17, comma 3 lett. c DPR 380/01,? sia una norma di stretta interpretazione, introducendo delle ipotesi di deroga a quella che invece ? la regola generale che assoggetta a contributo tutte le opere che comportino trasformazione del territorio.

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato, pur non potendo disconoscere il rilevante interesse sociale dell?intervento edilizio da realizzarsi a cura della Fondazione, tuttavia non ha rinvenuto sussistente il requisito soggettivo richiesto dalla legge per l?operativit? del regime di gratuit?, essendo la Fondazione in parola un soggetto dotato di personalit? giuridica di diritto privato? non operante per conto di un ente pubblico e mancando alcun collegamento organizzativo ? funzionale o giuridicamente rilevante con l?apparato della pubblica Amministrazione.

Conseguentemente il Consiglio di Stato ha accolto l?appello dell?Amministrazione Comunale? dando ragione alla difesa del Comune ed escludendo l?applicabilit? al caso di specie dello speciale regime di gratuit? dei contributi concessori.

Chiarella Roberta

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