Commento a ordinanza del Tribunale Ordinario di Castrovillari del 29/10/2007 di querela di falso e procedimento cautelare

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Tribunale Ordinario di Castrovillari (ordinanza) 29/10/2007 – Lenti Giudice Unico – La *** Srl ricorrente – Enel Distribuzione SpA resistente
 
(1)    Procedimento civile – procedimento cautelare – proposizione querela di falso in via incidentale – Inammissibilità. (art. 221, 700 cpc);
(2)    Procedimento civile – procedimento cautelare – proposizione querela di falso in via incidentale – giudizio a cognizione piena – incompatibilità con giudizio a cognizione sommaria. (art. 221, 700 cpc);
 
(1)    La proposizione della querela di falso incidentale e dell’istanza di verificazione non è ammissibile nel corso del procedimento cautelare.
(2)    L’accertamento incidenter tantum derivante dalla proposizione della querela di falso ed implicante un’attività cognitiva piena è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, ispirato ai canoni di celerità, immediatezza e sommarietà
 
 
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. 534/07 R.G.
Il Giudice
 
Letto il ricorso, ex art. 700 c.p.c., proposto da La *** s.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.:
esaminata la documentazione allegata in atti;
letta la memoria costitutiva della resistente;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17.10.2007;
 
osserva
 
La società ricorrente – premettendo che il proprio oggetto sociale contempla, fra l’altro, la produzione, la conservazione e la commercializzazione di drupacee, agrumi e ortaggi – ha dedotto di essere titolare, per la propria attività commerciale, della utenza n. 782 890 841 relativa alla fornitura di energia elettrica in media tensione.
L’istante, esponendo che,a causa della crisi che ha investito l’intero comparto agricolo, è stata costretta a pagare con ritardo alcune fatture relative al consumo di energia elettrica, ha evidenziato, per un verso, che, con nota a.r. del 23.2.2007, l’Enel ha sollecitato il pagamento di fatture scadute per l’importo complessivo di €. 17.198,44, rappresentando la sospensione della fornitura, a decorrere dal 6.3.2007, nel caso di mancata attività solutoria e, per altro verso, che, dopo tale richiesta, è intercorsa corrispondenza con l’Enel, mediante il proprio legale, al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento delle fatture indicate come insolute dalla società erogatrice della energia elettrica.
A fronte della posizione dell’Enel, che ha ribadito la debenza delle somme e ha indicato il termine del 27.3.2007 per la disattivazione della fornitura, la società ricorrente ha invocato la tutela d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., tesa ad ordinare all’Enel Distribuzione S.p.A. di desistere dalla intimata disattivazione della fornitura e, nell’ipotesi di intervenuta sospensione dell’erogazione nelle more della procedura, di ripristinare l’erogazione di energia elettrica, stante il regolare pagamento delle fatture relative ai consumi effettuati.
A sostegno dell’istanza cautelare, la ricorrente ha rimarcato la sussistenza del fumus boni iuris, come dimostrato dalla documentazione versata in atti e del periculum in mora da ritenere in re ipsa, per il fatto che la condotta dell’Enel determina l’imminenza di gravi ed irreversibili danni per le attività sociali e per gli occupati.
La società resistente si è costituita in giudizio, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione dell’azione sostanziale sottesa alla domanda d’urgenza; al riguardo, la resistente ha evidenziato che il nesso di strumentalità tra l’istanza cautelare anticipatoria e la domanda di merito non è venuto meno per effetto della novella n. 80/05, posto che la riconosciuta ultrattività della misura cautelare, non equivalendo a stabilizzazione degli effetti della cautela ante causam, determina un mero allentamento del rapporto con la tutela di merito, ma non esclude il nesso strumentale con la sottesa azione di merito, che qualifica il petitum cautelare.
In ordine al fatto dedotto nella vicenda cautelare, la resistente ha escluso che l’istante abbia provveduto al pagamento della somma di €. 17.198,44, relativa a fatture di pagamento emesse nel periodo dal 30.7.2005 al 29.12.2006, atteso che, all’esito di verifiche eseguite per riscontrare l’asserita solutio da parte dell’utente, non è risultata accreditata alcuna somma, come attestato anche dalla Divisione Bancoposta –CUAS di Palermo; conseguentemente, a fronte del persistente inadempimento della società istante, la resistente ha evidenziato la correttezza della propria azione.
All’udienza del 17 Ottobre 2007, l’Enel Distribuzione S.p.A., in persona del procuratore generale avv. ***************, ha proposto querela di falso relativamente alla documentazione attestante il pagamento delle fatture da parte della ricorrente.
L’istruzione sommaria si è attuata mediante acquisizione documentale.
All’esito della suddetta udienza, il G.I. ha assunto il procedimento in riserva.
Preliminarmente, ritiene i Giudice che la querela di falso proposta da parte resistente sia inammissibile.
Aderendo all’indirizzo giurisprudenziale (cfr., fra tutti, Tribunale Genova, 28 dicembre 1994, in Giust. Civ. 1996, I, 547) secondo cui la proposizione della querela di falso incidentale e dell’istanza di verificazione non è ammissibile nel corso del procedimento cautelare, rileva il Giudice che l’accertamento incidenter tantum derivante dalla proposizione della querela di falso ed implicante un’attività cognitiva piena sia incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, ispirato ai canoni di celerità, immediatezza e sommarietà.
Sulla scorta di un approccio sistematico, è indubbio che la sedes naturale per proporre la querela di falso sia il giudizio di merito, rimettendo la disciplina codicistica al querelante l’opzione tra la proposizione incidentale e quella principale, secondo quanto statuito dall’art. 221 c.p.c.; oltretutto, risulta logicamente incoerente dare ingresso nella fase cautelare urgente, connotata da particolare concisione nell’avvicendarsi degli atti, a uno strumento, quale appunto la querela di falso, che esige un’attività istruttoria completa e un’attività cognitiva piena da parte del Giudice, all’esito delle quali deve intervenire ex lege una pronuncia collegiale.
Peraltro, escludere che il procedimento introdotto con la querela di falso possa innestarsi incidentalmente nel procedimento cautelare non determina un vulnus delle prerogative difensive della parte che subisce la produzione documentale non autentica o non veritiera, posto che l’accertamento della immutatio veri può essere invocato in un autonomo giudizio di merito.
E, quindi, nel contemperamento degli interessi dedotti in giudizio e delle diverse esigenze sottese agli strumenti processuali, deve ammettersi la pretermissione dell’interesse alla verifica giudiziale della genuinità di un documento rispetto a quello teso al conseguimento di una tutela urgente ed affisso in capo a chi teme che il proprio diritto, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Sempre in via preliminare, ritiene il Giudice di dover dissentire dalla censura formulata dalla resistente in ordine alla inammissibilità del ricorso cautelare per la mancata esplicitazione del nesso strumentale con la sottesa azione di merito; sul punto, deve evidenziarsi che la strumentalità che deve connotare l’istanza di cautela ante causam (anche nella vigenza della nuova disciplina processual-civilistica) non esige l’espressa formulazione delle richieste da far valere in sede di merito, ma postula la necessità di funzionalizzare la tutela cautelare a quella di merito, anche in modo implicito; oltretutto, il giudice investito della delibazione dell’istanza ha il potere-dovere di verificare la presenza, anche implicita, della domanda di merito, alla stregua di un esame complessivo dell’atto ed in ossequio al generale principio di conservazione degli atti giuridici.
Nel caso di specie, l’istante ha invocato la tutela d’urgenza tesa ad inibire alla società resistente la disattivazione della fornitura di energia elettrica, ovvero, ad indurre la stessa società a ripristinare l’erogazione della fornitura ove sospesa nelle more del procedimento, correlando detta tutela a quella risarcitoria, implicante un giudizio a cognizione piena, di talchè il ricorso non è sanzionabile con la inammissibilità, potendo evincersi dallo stesso il nesso di strumentalità con la sottesa azione di merito.
Ciò chiarito in via preliminare, la statuizione sull’istanza cautelare deve essere recettiva, non sussistendo gli indefettibili presupposti della tutela d’urgenza, di cui all’art. 700 c.p.c..
In ordine al fumus boni iuris, rileva il Giudice che l’attività solutoria dedotta da parte istante –all’esito dell’attività cognitiva sommaria che connota il procedimento cautelare- è contraddetta da quanto esposto e documentato dalla società resistente relativamente al mancato accredito delle somme dovute dalla ricorrente per la fornitura di energia elettrica nel periodo dal 30.7.2003 al 29.12.2004; al riguardo, a fronte dell’allegazione in atti da parte ricorrente delle ricevute postali di versamento degli importi risultanti dalle bollette per la fornitura di energia elettrica, per le quali è contestata la mancata solutio da parte della società resistente, quest’ultima ha prodotto documentazione, peculiarmente probante, da cui si evince che la Divisione Bancoposta, Direzione Operazioni CUAS di Palermo ha comunicato di non aver alcun riscontro in ordine a detti pagamenti.
Quindi, postulando il giudizio cautelare una verifica, quantunque sommaria e in termini di verosimiglianza e plausibilità, del diritto da tutelare in via anticipatoria, non appare che l’istanza di tutela d’urgenza sia sorretta dal requisito del fumus boni iuris; anzi le caratteristiche della vicenda dedotta in giudizio depongono nella direzione di un necessario accertamento delle rispettive posizioni fattuali e giuridiche, sulla scorta di un’indagine a cognizione piena.
Del pari, deve escludersi la sussistenza del periculum in mora, atteso che, ad onta di quanto asserito da parte istante in ordine alla sussistenza in re ipsa del periculum, rileva il Giudice che il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, in assenza di ulteriori allegazioni da parte della ricorrente, non può ravvisarsi nella mera incisione in fieri di un diritto esclusivamente patrimoniale e suscettibile, ove concretamente vulnerato, di tutela risarcitoria volta alla restituito in integrum; peraltro, quand’anche dovesse ipotizzarsi la necessità per l’istante di conseguire il ripristino della fornitura di energia elettrica sulla scorta non dell’asserito pregresso pagamento delle fatture in contestazione, ma di un’attività solutoria conseguente alla disattivazione della fornitura, nondimeno, dovrebbe ugualmente escludersi il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, giacchè le somme eventualmente percepite indebitamente dall’Enel sarebbero comunque suscettibili di ripetizione.
Ravvisa il Giudice la sussistenza di giusti motivi per operare la parziale compensazione delle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, all’esito di detta compensazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall’Enel Distribuzione S.p.A.;
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del procedimento liquidate in €. 300,00 per diritti e in €. 500,00 per onorari, oltre spese generali ex art. 14 T.F., cap ed iva come per legge.
Si comunichi.
Castrovillari,lì 29.10.2007
Il Cancelliere C1                                                                                Il Giudice
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Commento
(1-2) Il provvedimento merita di essere segnalato in quanto nella sua lucida motivazione presenta elementi degni di nota, in ordine alla delicata materia della proponibilità della querela di falso incidentale nell’ambito di un procedimento cautelare. E’ il caso di soffermarsi brevemente su tale questione.
 
L’art. 221 cpc (Modo di proposizione e contenuto della querela) dispone:
“La querela di falso [c.p.c. 318] può proporsi [c.p.c. 9; disp. att. c.p.c. 65, 99, 101], tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio [c.p.c. 222, 355], finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [c.c. 2700, 2702; c.p.c. 324].
La querela deve contenere, a pena di nullità [c.p.c. 156], l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [c.p.c. 83, 84], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza.
È obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero [c.p.c. 70, 158].”
 
Si è detto che un chiaro sintomo dell’influenza che sulla disciplina della materia ha avuto una concezione a tinte penalistiche dei problemi relativi all’autenticità o meno della scritture si rinviene nella previsione di un giudizio autonomo accanto ad un giudizio incidentale proponibile “in ogni stato e grado del giudizio” (Verde, Querela di Falso, EGI, 1). Questa previsione dimostrerebbe che il legislatore ha costruito la certezza in ordine ai documenti come bene autonomo e rilevante, che prescinde dal suo collegamento con un processo attualmente pendente e, quindi, con la efficacia probatoria attualmente ricavabile dalle scritture (contra Denti, La verificazione delle prove documentali, Torino, 1975, 105 ss).
In questa opzione ermeneutica settori importanti della dottrina hanno ritenuto proponibile la querela di falso incidentale in ogni stato e grado del processo conformemente alla statuizione letterale della norma (cfr. Montesano – ******, Trattato di diritto processuale civile, Milano, 2002, I/2, 1238; Verde-**********, commentario al Codice di procedura civile, Torino, 1997, commento sub art. 221).
Tale principio è rinvenibile anche in talune (rare) pronunzie della Suprema Corte che ha ritenuto di dover sottolineare che la proposizione della querela di falso impone sempre “una priorità logica della decisione sulla falsità, rispetto alla definizione della causa” (cfr. ad es. Cass. civ. Sez. I, 07-06-1988, n. 3880 in Mass. Giur. It., 1988).
In questo quadro e più specificamente, in riferimento alla compatibilità tra querela di falso e procedimento cautelare, recente giurisprudenza di merito (Trib. Messina, 27-11-2002) ha avuto modo di sostenere che “è sempre possibile, anche nel corso di un procedimento sommario, proporre la querela di falso in via incidentale, anche se è da escludere la sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c.”
La Corte di merito di Messina si è preoccupata però di coniugare il bene della certezza del documento con quello altrettanto rilevante della speditezza e della forma del procedimento cautelare finalizzato ad offrire una tutela urgente; difatti lo stesso Tribunale di Messina ha ritenuto opportuno specificare che “in questa fase, infatti, il giudice non ha bisogno di certezze giudiziali sull’autenticità del documento, essendo la fase stessa libera dai vincoli posti dalla prova tipica ma piuttosto improntata a criteri di officiosità ed informalità.”
Prendendo le mosse dall’esigenza di coniugare la struttura tipica del giudizio cautelare, che per sua natura impone una valutazione sommaria delle risultanze probatorie finalizzata alla tutela immediata, con quella del giudizio di falso, volta a tutelare la certezza del documento quale bene autonomo, certa dottrina, ma soprattutto la recente giurisprudenza di merito – in difformità con l’indirizzo sopra illustrato – ha inteso propendere per l’assoluta incompatibilità tra il giudizio cautelare ed il giudizio di falso.
Così ad esempio il Tribunale di Genova ha avuto modo di chiarire che “la proposizione della querela di falso incidentale e dell’istanza di verificazione non è ammissibile nel corso del procedimento cautelare”. (Tribunale di Genova 28-12-1994in Giust. Civ., 1996, I, 547 nota di *******). Oppure il Tribunale di Firenze che ha precisato come “la necessità della querela di falso per far venir meno l’efficacia di piena prova della sottoscrizione autenticata dal notaio attiene alla fase probatoria propriamente detta del giudizio di cognizione, ma non anche alla fase di sommaria delibazione del provvedimento d’urgenza (nella specie: il giudice, con riferimento alla firma di girata di azioni, ha peraltro concluso in fatto per l’autenticità della sottoscrizione autenticata)”.(Trib. Firenze, 19-09-1985 in Foro It. 1986, I, 543).
In questo contesto si colloca la decisione del Tribunale di Castrovillari.
Per il Tribunale della città del Pollino la proposizione della querela di falso incidentale e dell’istanza di verificazione non è ammissibile nel corso del procedimento cautelare; aggiunge inoltre l’estensore che, risulta logicamente incoerente dare ingresso nella fase cautelare urgente, connotata da particolare concisione nell’avvicendarsi degli atti, a uno strumento, quale appunto la querela di falso, che esige un’attività istruttoria completa e un’attività cognitiva piena da parte del Giudice, all’esito delle quali deve intervenire ex lege una pronuncia collegiale.
All’obiezione della possibile vulnus delle prerogative difensive della parte che subisce la produzione documentale non autentica o non veritiera, il Tribunale di Castrovillari risponde osservando che l’accertamento della immutatio veri può essere invocato in un autonomo giudizio di merito. Pertanto: “nel contemperamento degli interessi dedotti in giudizio e delle diverse esigenze sottese agli strumenti processuali, deve ammettersi la pretermissione dell’interesse alla verifica giudiziale della genuinità di un documento rispetto a quello teso al conseguimento di una tutela urgente ed affisso in capo a chi teme che il proprio diritto, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.”
Se tale ultima opzione salvaguarda la natura del procedimento cautelare, va anche detto che sottopone ad interpretatio abrogans l’art. 221 cpc.
 
Castrovillari 21/11/07
                                                                              
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Pompilio Giancarlo

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