Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, del 13.11.2019, n. 29325 in tema di litisconsorzio necessario del creditore ipotecario nel giudizio di usucapione

Redazione 03/02/20

di Beatrice Irene Tonelli

Sommario

1. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione

2. I rimedi a tutela del diritto del litisconsorte necessario pretermesso

3. La conciliazione in materia di usucapione

4. Conclusioni

1. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione

Cassazione, Sezione III, del 13.11.2019, n. 29325

Una coppia di coniugi aveva agito per far accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione, in loro favore, della piena proprietà di un immobile nei confronti del fratello del marito. Il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro aveva accolto la domanda[1].

L’immobile in questione, tuttavia, era gravato da plurime ipoteche, iscritte anteriormente alla trascrizione della domanda di usucapione[2], ed i creditori, non essendo stati convenuti nel giudizio di usucapione, presentavano opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia nei loro confronti della sentenza favorevole agli usucapenti[3]. Nello specifico, i creditori si dolevano, da un lato, della collusione tra attori in usucapione e convenuto (rimasto contumace) e dall’altro, di essere stati pretermessi nel giudizio di merito e quindi lesi nel loro diritto al contraddittorio.

Il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda dei creditori, decisione confermata dalla Corte di Appello di Firenze. Gli usucapenti presentavano quindi impugnazione dinnanzi alla Suprema Corte contestando la qualità di litisconsorti necessari dei creditori opponenti.

I giudici di legittimità affrontano, in via preliminare, alcune questioni procedimentali. La prima, sulla ritualità della notifica del ricorso presso il domiciliatario, nelle more cancellatosi dall’albo, decisa conformemente all’orientamento espresso con la sentenza a Sezioni Unite n. 3702 del 13.02.2017[4]. La seconda, sulla validità della procura alle liti conferita, a nome di persona giuridica, ove sia omessa l’indicazione delle generalità del firmatario, respinta per infondatezza. La terza, sulla inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, del motivo di impugnazione diretto a caducare una delle rationes decidendi della pronuncia impugnata, quando la decisione del giudice sia correttamente fondata, autonomamente, sull’altra.

Nel merito, la Suprema Corte dichiara inammissibile il terzo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti contestavano la qualità di litisconsorti necessari dei creditori iscritti. Gli Ermellini rilevano che ciò costituiva una delle ratione decidendi della decisione di primo grado che non era stata impugnata in sede di appello e su cui, pertanto, doveva ritenersi maturato il giudicato implicito.

Rilevando, tuttavia, che la questione abbia rilievo nomofilattico, la Suprema Corte coglie l’occasione per affrontare ex professo una questione di diritto scarsamente esaminata e per statuire, ai sensi dell’art. 363 comma 3 c.p.c., il seguente principio: “il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all’esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall’usucapente avverso l’espropriazione immobiliare del bene usucapito”.

[1] Sul tema della usucapione e della natura dichiarativa della relativa domanda giudiziale Mazzon R. “Usucapione di beni mobili e immobili” 2019 Maggioli Editori

[2] Dalla esposizione del fatto, si deduce che nel caso di specie gli attori avessero provveduto alla trascrizione della domanda di usucapione presso il competente servizio di pubblicità immobiliare. Il tenore della sentenza di legittimità, inoltre, conferma la sussistenza dell’onere, a carico dell’usucapente, di trascrivere la propria domanda. In tema di trascrivibilità della domanda giudiziale di accertamento dell’usucapione, tuttavia, non vi è un orientamento del tutto uniforme. L’art. 2653, primo comma n. 1 c.c.., infatti, dispone che devono essere trascritte “le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi” e la prassi di alcuni Conservatori dei registri immobiliari è di ritenere che tale formulazione non possa essere estesa anche alla domanda di accertamento della usucapione, stante il principio di tassatività degli atti assoggettati alla suddetta formalità e la considerazione che lo stesso art. 2653 c.c., al n. 5, contempla esplicitamente, ed esclusivamente, l’onere di trascrivere le domande volte ad interrompere il perfezionamento della usucapione (ubi lex voluit dixit, ubi noluit taquit). E’ stato poi osservato che sarebbe inutile assolvere un adempimento formale, quale è la trascrizione nei registri di pubblicità immobiliare, quando il possesso sulla cosa si manifesta esteriormente. A ciò si può obiettare che la funzione della trascrizione della domanda è chiaramente esplicitata nel primo capoverso del punto 1) dell’art. 2653 c.c., ove si dispone che “La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda”. Cfr. Tribunale di Pavia, ord. 19.10.2018, in sede di accoglimento del reclamo ex art. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. att. c.c. avverso la trascrizione con riserva operata dal conservatore, in Diritto e Giustizia.it.

[3] Il primo comma dell’art. 404 c.p.c. disciplina il mezzo di impugnazione speciale, cd. opposizione di terzo ordinaria, predisposto dall’ordinamento a tutela del soggetto che, rimasto estraneo al processo, intenda contestare la validità ed efficacia della sentenza passata in giudicato, o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Il secondo comma dell’art. 404 c.p.c. disciplina invece, la cd opposizione di terzo revocatoria, rimedio offerto ai creditori e aventi causa di una parte per opporsi alla sentenza che li pregiudichi e sia frutto del dolo o della collusione con l’altra parte del giudizio. Sul tema della opposizione di terzo, e della struttura bifasica, rescindente e rescissoria di tale mezzo di impugnazione, vedasi recentissima Corte di Cassazione, sez. Il, 23 agosto 2019 n. 21641 in questa rivista. Per approfondimenti sulla natura dei mezzi di impugnazione disciplinati dall’art. 404 c.p.c., vedasi tra gli altri Proto Pisani A. “Lezioni di diritto processuale civile” Jovene 2014; Luiso F.P. “Diritto Processuale Civile” Giuffé 2019; Biavati P. “Argomenti di diritto processuale civile” Bononia 2018.

[4] La notifica dell’atto di impugnazione ad un soggetto non più abilitato a riceverla è nulla, ma l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301 comma 1 c.p.c. deve includere anche la cessazione dello jus postulandi come causa di interruzione del processo, sicché la nullità della notifica (non sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione o grazie alla volontaria costituzione della controparte) non comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in quanto il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.

2. I rimedi a tutela del diritto del litisconsorte necessario pretermesso

La decisione della Suprema Corte fornisce lo spunto per alcune riflessioni sulla identificazione della qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 102 c.p.c.[5], e sui mezzi di tutela rispetto ad una decisione giudiziale che sia stata pronunciata in violazione del diritto al contraddittorio.

Nella propria argomentazione, la sentenza in commento richiama la disciplina della usucapione quale mezzo di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà che, compiutasi all’esito del possesso ventennale del bene, retroagisce alla data in cui il possesso è iniziato, il che comporta l’effetto estintivo di tutte le iscrizioni e le trascrizioni medio tempore perfezionatesi contro l’usucapito[6].

Da ciò discende la qualificazione del creditore iscritto come litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento della intervenuta usucapione sul bene ipotecato.

Su questo punto, tuttavia, la sentenza in esame si pone in contrasto con il precedente del 2012 secondo cui il creditore ipotecario che non abbia partecipato al giudizio di accertamento dell’usucapione introdotto contro il proprietario formale, debitore ipotecario, subisce gli effetti diretti del giudicato ex art. 2909 c.c. e, pertanto, è tenuto ad impugnare la sentenza nei modi e nelle forme dell’opposizione revocatoria di cui all’art. 404, comma 2, c.p.c.[7].

Come noto, la prima tutela approntata nel sistema processuale per garantire il diritto al contraddittorio dei litisconsorti necessari è la verifica preliminare, che il giudice deve compiere d’ufficio ai sensi dell’art. 102 comma 2 c.p.c.[8] e dell’art. 183 comma 1 c.p.c., sulla sussistenza del presupposto processuale della integrità del contraddittorio. Verifica che, nel caso di specie, appare semplificata proprio dal regime di pubblicità immobiliare che consente a chiunque di conoscere l’esistenza del vincolo sull’immobile, con efficacia opponibile erga omnes[9].

Ove l’integrazione del contraddittorio non si perfezioni, il giudizio si estingue (art. 307 comma 3 c.p.c.) mentre se tale difetto viene rilevato nei successivi gradi, la sentenza sarà annullata e la causa rinviata al giudice di primo grado (art. 354 comma 1 e 383 comma 3 c.p.c.) [10]. In ogni caso, la sentenza pronunciata in violazione del contradditorio è inefficace nei confronti del litisconsorte pretermesso.

La necessità di tutelare il diritto dei creditori iscritti rispetto agli atti dispositivi del diritto reale sull’immobile emerge in diverse disposizioni sia di natura sostanziale che processuale, come le norme in materia di divisione delle comunioni (art. 784 c.p.c. e art. 1113 c.c.) e di espropriazione forzata (art. 498 c.p.c., art. 600 c.p.c.[11]).

Ed infatti il ragionamento della sentenza in esame si estende alla disamina delle conseguenze sul processo esecutivo.

Se la sentenza di usucapione non è opponibile al creditore ipotecario che non sia stato evocato nel relativo giudizio, questi potrà azionare il proprio titolo in via esecutiva anche nei confronti dell’usucapente. In tal caso, l’usucapente esecutato potrà ricorrere ad un unico rimedio processuale, ovvero l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., e in tale sede potrà eccepire l’intervenuta usucapione accertata in sentenza, ma l’efficacia di tale statuizione sarà rimessa al prudente apprezzamento del giudice dell’opposizione esecutiva.

[5] Come noto, la disposizione citata stabilisce al primo comma che “Se la decisione non puo’ pronunciarsi che in confronto di piu’ parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”. Si tratta di una disposizione “in bianco” che non specifica quali siano i casi in cui la decisione non possa essere pronunciata in assenza delle parti necessarie, rimettendo quindi all’interprete l’onere di identificare le fattispecie concrete di litisconsorzio necessario.

[6] La sentenza in commento specifica che l’effetto estintivo non deve essere inquadrato nella fattispecie della usucapio libertatis, non contemplata nel nostro ordinamento, ma piuttosto come conseguenza della reattività dell’acquisto a titolo originario (cfr. Cass. Civ. sez. 2, sent. 28.06.2000 n. 8792).

[7] Cass. Civ., sez. III, sentenza 28.09.2012 n. 15698 “La situazione del creditore ipotecario di fronte al giudizio di accertamento dell’usucapione, introdotto contro il proprietario formale, che gli abbia concesso ipoteca, è riconducibile all’art. 404, comma 2, cpc. e, pertanto, la sentenza di accertamento dell’usucapione è efficace nei suoi confronti e deve essere impugnata ai sensi di tale norma”. Secondo questo orientamento, i creditori iscritti non sarebbero litisconsorti del processo di merito, ma soggetti titolari di diritti giuridicamente dipendenti da quello oggetto del giudizio e quindi subirebbero l’efficacia riflessa della sentenza resa nel rapporto pregiudiziale inter alios, e da qui la loro legittimazione alla opposizione di terzo ex art. 404 comma 2 c.p.c.

[8] La disposizione prescrive che se il processo è promosso da alcuni o contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice ordina l’integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

[9] Sempre dal punto di vista della tutela del creditore ipotecario, o degli altri soggetti che abbiano trascritto il proprio diritto sul bene, la trascrizione della domanda di usucapione produce un ulteriore effetto di conoscibilità della pendenza del giudizio, e quindi uno strumento per stimolare anche l’intervento spontaneo in causa.

[10] In tema di litisconsorzio necessario e sentenze di accertamento volte alla rimozione di un titolo apparente, vedasi Luiso F.P. “Diritto processuale civile” Giuffré 2019, vol. I, pp. 304 ss.

[11] Sul tema della tutela dei creditori iscritti nella divisione della comunione e nella espropriazione forzata Cardino A. “Comunione di beni e espropriazione forzata” UTET 2011, pp. 121 ss.

3. La conciliazione in materia di usucapione

E’ noto che le controversie in materia di usucapione sono assoggettate alla condizione di procedibilità dell’esperimento del tentativo di mediazione (art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010) e quindi possono trovare una soluzione conciliativa in tale sede.

Nella pratica, lo strumento della conciliazione in queste fattispecie viene frequentemente utilizzato, anche in assenza di un reale conflitto tra le parti, per regolarizzare situazioni di fatto non corrispondenti ai titoli di provenienza, come sovente accade quando gli aventi causa, subentrati per successione ereditaria o altro titolo, scoprono incongruenze negli atti di acquisto più risalenti o nella rappresentazione catastale dei beni. Nella maggior parte dei casi, si tratta infatti di vani accessori o annessi (cantine, cortili, ripostigli ecc.) banalmente omessi, o erroneamente individuati, negli atti di provenienza anteriori. Si era quindi posto il problema della trascrivibilità di tali accordi conciliativi, atipici rispetto alla tassativa elencazione dell’art. 2643 c.c. e 2651 c.c.. Diverse pronunce di merito, infatti, avevano negato la trascrivibilità del negozio di accertamento, sia perché di natura non equiparabile all’accertamento giudiziale contenuto in una sentenza (art. 2643 c.c.) sia perché, trattandosi di negozio vincolante solo tra gli stipulanti, non dotato di efficacia erga omnes[12].

Il legislatore del 2013 è intervenuto introducendo il punto 12 bis dell’art. 2643 c.c.[13] per il quale “si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione” anche “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Tale riconoscimento normativo ha dato ulteriore stimolo al riconoscimento della validità di accordi a contenuto ricognitivo o accertativo, di natura negoziale non conciliativa o transattiva, stipulati dalle parti direttamente con l’assistenza del notaio[14]. Ebbene, in tutte queste casistiche di natura “stragiudiziale” sarà onere delle parti (id est dei loro avvocati, notai e/o consulenti ) verificare con particolare attenzione l’esistenza di creditori iscritti che dovranno essere direttamente coinvolti nel procedimento di mediazione, come nel negozio notarile, ove si voglia ottenere l’opponibilità nei loro confronti degli effetti dell’acquisto per usucapione e l’effettiva liberazione del bene.

[12] Sul punto vedasi Studio del Notariato n. 718-2013/C “La trascrizione dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione” del 31 gennaio 2014 e giurisprudenza ivi richiamata reperibile sul sito www.notariato.it

[13] D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98 che aveva tra l’altro reintrodotto la mediazione come condizione di procedibilità dopo l’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 272/2012, aveva dichiarato l’illegittimità per eccesso di delega della relativa previsione.

[14] Sul punto vedasi Studio del Notariato n. 4-2017/C “Ancora in tema di trascrivibilità del negozio di accertamento” del 14 giugno 2017 e giurisprudenza ivi richiamata reperibile sul sito www.notariato.it

Il principio di diritto affermato nella sentenza in commento è destinato ad influire non solo sui procedimenti giudiziari di usucapione, imponendo al giudice e alle parti una maggiore diligenza nel verificare, attraverso la acquisizione di visure ipocatastali o di certificazioni notarili, l’esistenza di litisconsorti necessari, ma anche nello svolgimento delle procedure di mediazione e sulla validità degli accordi conciliativi, nonché sulla stipula di atti notarili ricognitivi della intervenuta usucapione.

Al tempo stesso, la pronuncia della Corte in esame costituisce un argine al tentativo di utilizzare l’acquisto a titolo originario come strumento per estingue e quindi vanificare le garanzie del creditore ipotecario.

Redazione

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