1. La massima.
Il trattamento di dati prelevati all’interno di una banca di dati tutelata, a cui faccia seguito il loro inserimento in altra banca di dati (d’ora in avanti, b.d.). configura gli estremi della “estrazione”, così come normato dall’art. 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 96/9/CE, (d’ora in avanti: Direttiva) se detto inserimento si opera a seguito di consultazione della prima b.d. attraverso visione e valutazione individuale dei dati contenuti nella stessa.
E’ però necessario, per integrare pienamente la fattispecie, che la operazione di “estrazione” conduca al trasferimento di una parte sostanziale, in termini quali/quantitativi del contenuto della b.d. tutelata; oppure che il trasferimento sia limitato ad una parte non sostanziale ma che a causa del suo carattere ripetuto e sistematico conduca, di fatto, alla ricostituzione di una parte sostanziale attraverso la creazione di un’altra b.d..
2 . Riferimenti normativi.
L’oggetto del contendere trova una sua precisa disciplina normativa attraverso la sopra citata Direttiva
[1] che all’articolo 1, n. 1, ha ad oggetto “
la tutela giuridica delle banche dati, qualunque ne sia la forma”[2].
Viene fornita anche una definizione di “banca di dati”, ex art. 1, n. 2, intesa come “una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo”.
Il successivo art. 3 istituisce una tutela delle “banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore”
In base all’art. 4 la titolarità della b.d. spetta “all’autore di una b.d. (che) é la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l’ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto. “
L’accesso ad una b.d. ad opera dell’utente legittimo gli consente di compiere una serie di operazioni[3]b.d. e l’impiego normale di quest’ultima senza l’autorizzazione dell’autore della b.d., quali: la riproduzione, la traduzione, la distribuzione al pubblico, la comunicazione, la riproduzione, ecc. che gli sono necessarie per l’accesso al contenuto della [4].
Le categorie concettuali sulle quali verte la controversia sono, invece, le seguenti:
a) “estrazione” da intendere come “il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una b.d. su un altro supporto con qualsiasi mezzo o qualsivoglia forma”;
b) “reimpiego” per indicare “qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una b.d. mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea…”.
3. La sentenza
Di fronte alla Corte di Giustizia è stata presentata la domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. a) della Direttiva 96/9/CE
[5], in materia di tutela giuridica delle banche dati.
Il tutto è scaturito da una controversia sorta tra la Directmedia Publishing GmbH (d’ora in avanti: Directmedia) e l’Abert-Ludwigs-Universitat Freiburg (d’ora in avanti: Università) a fronte della commercializzazione, da parte della prima, di una raccolta di poesie tedesche tratte da un elenco realizzato da un professore della sopra citata Università.
E’ accaduto che il Prof. Knoop della Università ha dato alle stampe una raccolta antologica di poesie tedesche scritte tra il 1720 ed il 1933, tratte da una selezione condotta attraverso la visione di 14 antologie selezionate su un totale di 3 mila.
Tali opere contenevano un totale di 20 mila poesie e sono state compiute ricerche bibliografiche e di tipo statistico per “ (omissis)…identificare le opere nelle quali le poesie sono state pubblicate sia la rispettiva data di composizione. Sono occorsi circa due anni e mezzo per portare a termine questo lavoro (omissis)… ” con un costo complessivo, a carico della Università, pari a circa 35 mila euro.
La Directmedia, successivamente, ha posto in vendita un cd rom contenente 1.000 poesie, 856 delle quali tratte dalla antologia del prof. Knoop, di cui ha prodotto una critica.
L’autore della antologia così come la Università hanno proposto una azione inibitoria e risarcitoria contro la Directmedia, dichiarando essere stato violato il diritto d’autore
[6] “(omissis)…
del sig. Knoop, quale creatore di un’opera antologica, sia il diritto connesso dell’Albert-Ludwigs Universitat Freiburg, quale ‘ costitutrice di una banca dati’(omissis)…
”.
La domanda degli attori è stata accolta dal giudice di primo grado e confermata da quello di appello, ragion per cui la Directmedia ha proposto ricorso per Cassazione la quale, a sua volta, ha stabilito che “(omissis)…la soluzione della controversia tra la Directmedia e la suddetta università dipenda dall’interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. A), di tale direttiva”.
La Cassazione ha ritenuto doversi adottare una rigida interpretazione del concetto di diritto sui generis che “(omissis)…autorizza il costitutore di una b.d. di opporsi al trasferimento materiale della totalità o di una parte della stessa da un supporto ad un altro, ma non all’utilizzo di tale b.d. quale fonte di consultazione, di informazione e di recensione, anche qualora parti sostanziali della b.d. di cui trattasi fossero in tal modo progressivamente ricopiate ed inserite in quanto tali in un’altra b.d.”.
Il giudice del rinvio, in relazione alla questione pregiudiziale, si è chiesto se la interpretazione del concetto di “
estrazione”
[7], così come disciplinato dall’art. 7, n. 2, lett. A), comprenda anche l’operazione consistente “(omissis)…
nel prelevare elementi di una b.d. inserendoli in un’altra banca, al termine di una consultazione visiva della prima b.d. e di una scelta basata su una valutazione personale dell’autore dell’operazione, o se essa presupponga il ricorso ad un’attività di copiatura materiale di un insieme di elementi”.
In buona sostanza il dubbio sollevato da giudice del rinvio riguarda se ricondurre all’interno della fattispecie, di cui al sopra citato articolo, solo la ‘semplice’ operazione del ‘copia–incolla’ oppure anche una attività tale da presupporre una valutazione e, successiva, selezione da parte dell’autore.
Fermo restando che la direttiva riconosce all’autore di una b.d. per la cui realizzazione sia stato effettuato un investimento rilevante “(omissis)…sotto il profilo quantitativo o qualitativo, il diritto di vietare le operazioni di estrazione aventi ad oggetto la totalità o una parte sostanziale del contenuto di tale b.d..”
Trattasi, in buona sostanza, del cd “diritto sui generis” di cui all’art. 7, punto 1, della Direttiva, per il quale: “Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una b.d. il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.”
L’art. 7, al n. 5, va oltre
[8] in quanto consente al creatore di una
b.d. di opporsi ad attività caratterizzate dal reiterato ricorso ad estrazioni parziali di dati che in virtù del loro effetto cumulativo “(omissis)…
condurrebbero alla ricostituzione, senza autorizzazione del costitutore, della b.d. nel suo insieme, o almeno di una parte sostanziale della stessa, e che pregiudicherebbero gravemente l’investimento del costitutore (omissis)…
”,alla stessa stregua di quanto accadrebbe nel caso di estrazioni rilevanti sotto il profilo quantitativo e qualitativo.
Nella sentenza adottata dalla Corte di Giustizia si fa riferimento al concetto di estrazione ampliandone il contenuto sulla scorta di quanto avvenuto in precedenti pronunce quali la sentenza The British Horseracing Board Ltd e a./William Hill Organisation Ltd.
La ratio di tale ampliamento del concetto di ‘estrazione’ mira a salvaguardare “(omissis)…la remunerazione del suo investimento, tutelandola contro l’appropriazione non autorizzata dei risultati di quest’ultimo tramite operazioni che consisterebbero, in particolare, nella ricostituzione di tale banca o di una parte sostanziale della stessa per opera di un utente o un concorrente, ad un costo molto inferiore a quello necessario per una costituzione autonoma”.
A tale proposito va rilevato come la sentenza in commento si ponga in piena sintonia con precedenti pronunce della Corte di Giustizia, emesse nel biennio 2002-04, ed espressamente richiamate in tale sede, quali: la causa C-46/02
[9], Fixtures Marketing e la già citata sentenza The British Horseracing Board Ltd e a./William Hill Organisation Ltd.
In merito alla problematica relativa alla forma di modalità operativa impiegata la scriminante “(omissis)…risiede nell’esistenza di un’operazione di ‘trasferimento’ di tutto il contenuto della b.d. in questione o di parte dello stesso verso un altro supporto (omissis)…”. Si prescinde dalla valutazione del tipo di supporto impiegato purchè i dati prelevati si ritrovino “(omissis)…su un supporto diverso da quello della b.d. originaria”, tant’è che la copiatura potrebbe essere effettuata anche in forma manuale.
Al fine, quindi, del verificarsi della fattispecie riguardante l’estrazione da una b.d. è irrilevante sia l’obiettivo che sorregge l’operazione sia che tale attività sia finalizzata alla realizzazione di un utile.
Basti pensare, a tale proposito, che la direttiva mira a tutelare chi crea una b.d., riconoscendogli un diritto sui generis, da chi intenda compiere una operazione di copiatura non autorizzata, sia essa di tipo totale o parziale, sia essa compiuta in maniera acritica oppure a seguito di una selezione da parte dell’autore dell’operazione di trasferimento.
Circa la problematica relativa l’esercizio del diritto di accesso
[10] alla informazione, la Corte di Giustizia rileva che “(omissis)…
la tutela conferita dal diritto sui generis riguarda unicamente le operazioni di estrazione e/o di reimpiego (omissis)…
Questa tutela non concerne invece le operazioni di consultazione di una banca di dati.”
Ciò detto, il costitutore di una b.d. può determinare una sorta di “(omissis)…diritto di accesso esclusivo alla stessa o riservarne l’accesso a determinati soggetti o ancora subordinare tale accesso a condizioni particolari, per esempio di carattere finanziario.”
I terzi ai quali il costitutore della b.d. abbia consentito l’accesso hanno il diritto di consultazione del contenuto della stessa e rispetto ad essi il diritto sui generis non consente la interdizione della consultazione a meno che tale operazione sia seguita da quella di un trasferimento “(omissis)…permanente o temporaneo, della totalità o di una parte sostanziale di tale contenuto verso un altro supporto, (omissis)…”.
Per i motivi sopra esposti la sezione Quarta della Corte di Giustizia dichiara: “il prelievo di elementi di una b.d. tutelata con loro contestuale inserimento in un’altra b.d., in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire ‘estrazione’ ai sensi dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle b.d., purchè – cosa che spetta al giudice del rinvio verificare – tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto di una b.d. tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto”.
4. La giurisprudenza
Nel corso del biennio 2002/2004 la Corte di Giustizia ha adottato
[11] almeno quattro sentenze dalle quali si evidenzia che la nozione di “
investimento rilevante”[12], da cui dipende la tutela del costitutore di una b.d. contro atti non autorizzati di riproduzione e di diffusione tra il pubblico, comprende solo i lavori di ricerca, di raccolta, di verifica e di presentazione di elementi esistenti e non invece i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi della b.d.
[13].
Dette sentenze, inerivano tutte l’ampiezza della tutela delle banche di dati di natura sportiva (calcio e ippica).
La Fixture Marketing (d’ora in avanti F.T.) e la British Horseracing (d’ora in avanti B.H.B.) si sono costituite in giudizio per tutelare i diritti collegati alle loro banche di dati che, a loro dire, sarebbero stati violati da altre imprese.
La F.T. commercializza licenze per l’uso dei calendari degli incontri delle divisioni professionistiche di calcio inglesi e scozzesi, al di fuori della Gran Bretagna.
La B.H.B. gestisce le corse ippiche che si svolgono nel Regno Unito ed informatizza tali notizie nella sua banca di dati.
Le società citate per danni organizzano scommesse sportive in diversi paesi europei attingendo ai dati contenuti nelle b.d. di proprietà della F.T. e della B.H.B. e, a detta, degli attori in giudizio violerebbero con il loro comportamento la direttiva in questione.
La Corte, chiamata a pronunciarsi, ha rigettato le azioni in questione in quanto la direttiva riserva il beneficio della tutela sui generis alle sole b.d. per le quali il conseguimento, la verifica o la presentazione del loro contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo
[14].
La nozione di “investimento” riguarda i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta b.d. e non i mezzi impiegati per la creazione di elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati.
Poiché la presentazione di un calendario di incontri di calcio rientra tra le attività riguardanti la creazione dei dati costitutivi della banca di dati essi non comportano un investimento rilevante.
Nella causa BHB/Wiliam Hill la nozione presa in considerazione dalla Corte di Giustizia riguardava, invece, la definizione di “parte sostanziale” del contenuto di una b.d., precisamente il volume dei dati estratti e/o reimpiegati che deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della b.d..
Anche in questa causa, la Corte ha ritenuto che non possa parlarsi di investimento rilevante perché i dati in oggetto (data, orario, luoghi di svolgimento delle corse, ecc.) corrispondono si ad un investimento ma riferito alla creazione degli elementi costitutivi della b.d..
Di conseguenza, gli elementi raccolti ed estratti dalla William Hill non hanno comportato per la B.H.B. un investimento autonomo rispetto ai mezzi richiesti per la loro creazione.
Conclusione
La problematica attinente la creazione delle b.d. unitamente al loro accesso si interseca con la tutela del diritto di autore, il tutto in una cornice che non è più quella che una volta coincideva con la legislazione nazionale ma che deve fare i conti – almeno – con la normativa comunitaria.
Tali aspetti finiscono per enfatizzarsi a seguito dello sviluppo delle tecnologie, alla base della società della informazione, che permettono di creare b.d. di enorme portata e consentono una loro interconnessione con modalità attuative di semplice realizzazione.
Proprio a seguito dello sviluppo della società della informazione appare anacronistico pensare ad una tutela ‘proprietaria’ delle b.d. se non in una ottica mirante solamente alla salvaguardia degli investimenti – che pure devono ricevere una giusta tutela – che sono alla origine della loro costituzione.
Pur condividendo la necessità di evitare un utilizzo illecito per fini commerciali delle informazioni contenute nelle b.d. occorre, al contempo, favorire una loro diffusione ed un loro accesso tra la popolazione, al fine da poterle impiegare anche nella lotta alla eliminazione del cd digital divide.
Si reputa, quindi, necessario un ripensamento della normativa in materia in modo da renderla più favorevole ad un approccio ‘aperto’ alla utenza per consentire la possibilità di aumentare la circolazione delle informazioni contenute all’interno delle b.d. che devono diventare patrimonio della umanità!
Il provvedimento in esame è stato pubblicato nella rivista giuridica
www.teutas.it
Dott. Giovanni Modesti
[15]
[1] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (pubblicata in G.U.C.E. L n. 77 del 27 marzo 1996). Si compone di 60 consideranda e di una parte dispositiva di 17 articoli.
[2] Si rimanda al sito:
http://sciencecommons.org/resources/faq/databases, per un approccio più tecnico alla tematica in trattazione, mentre per la disciplina della tutela dei dati personali sia consentito rimandare a
Modesti G., Commento breve al D.Lgs.vo n. 196/2003. Codice in materia di protezione dei dati personali, su
www.dirittosuweb.com; ottobre 2005 e su www.diritto.it/articoli/dir_privacy/diritto_privacy.html; (2005)¸
La costituzione di una banca dati del Dna in Italia. una lettura del disegno di legge alla luce della normativa comunitaria ed internazionale, in
www.diritto.it; (ottobre 2007);
Una lettura a caldo del disegno di legge sulla banca dati del DNA in Italia, pubblicato su RDEGNT – Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, anno III – n. 4 (ottobre – dicembre 2007).
[3] Direttiva, Art. 5:
a. la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
b. la traduzione, l’adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c. qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati. La prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all’interno della Comunità le vendite successive della copia;
d. qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;
e. qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
[4] Per la bibliografia di riferimento sull’argomento, si rimanda a
Perrino R.V., Le banche dati pubbliche,
www.amministrazioneincammino.luiss.it;
Redolfi D. e Veutro F. – La tutela giuridica delle banche dati della pubblica amministrazione,
www.interlex.it ;
Di Minco S., Tutela giuridica delle banche dati, www.unich.it, 2005/06;
Metitieri F. e Ridi R., Biblioteche in rete; Ed. Laterza.
[5])
Art. 7, n. 2, lett. A): per "estrazione" “si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;”
[6] Direttiva, art. 3, 1. A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri. 2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d’autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.
[7] Direttiva, art. 7, n. 2, lett. A), “Il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma”.
[8] Art. 7, n. 5: “
Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della b.d. che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della b.d. o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della b.d.”
[9] Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2004. «Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Nozione di investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati – Calendari di campionati di calcio – Scommesse» Causa C-46/02,
[10] Sull’argomento del diritto di accesso, così come disciplinato dal legislatore italiano, sia consentito rimandare a :
Modesti G., Gli atti della P.A. e l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 15/2005
, in formato power point, su www.crc-cesi.org; (marzo 2006)
[11] Le notizie contenute in questo paragrafo sono state tratte dal Comunicato Stampa n. 89/04/IT, della Corte di Giustizia.
[12] In quattro questioni pregiudiziali relative alle scommesse sportive, la Corte di Giustizia europea (CGE) ha risposto a diversi quesiti sollevati dai giudici nazionali, relativamente alla protezione del diritto “
sui generis” di b.d. ai sensi della direttiva relativa, appunto, alla tutela giuridica delle banche di dati ( ‘direttiva Database’).
[13] Per una più esaustiva disamina delle citate sentenze si rimanda a: Sentenza della Corte nella causa C-203/02
(La BHB Ltd e a. / William Hill Organization Ltd); Sentenza della Corte nella causa 338/02
(Fixtures Marketing Ltd contro Svenska Spel AB); Sentenza della Corte nella causa 444/02
(Fixtures Marketing Ltd contro OPAP); Sentenza della Corte nella causa 46/02
(Fixtures Marketing Ltd / Oy Veikkaus Ab).
[14] Dal Bollettino Ottobre – dicembre 2004 della Corte di Giustizia si legge, a tale proposito, che in tutti e quattro i casi i data base utilizzati non comportano per la loro creazione ‘notevoli investimenti’. Le risorse sono state impiegate non per raccogliere notizie ma per creare gli elementi costitutivi delle b.d.. un elenco di partite di calcio, ad es., rappresenta sì una b.d. ma non comporta un investimento rilevante poiché le attività riguardanti la verifica, la presentazione, ecc. di tale b.d. sono inscindibilmente legate alla creazione di tali dati.
[15]Incaricato presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”, C.d.l. in Tecnico di Laboratorio Biomedico e C.d.l. in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche – Specialistica, di Diritto Pubblico e Diritto Privato
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