Commento alla Sentenza n.°1869 del Consiglio di Stato e riflessioni relative all’onere di comunicazione delle Aziende Sanitarie nei confronti dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili

 Il Consiglio di Stato, con la sua pronuncia numero 1869 del 9 gennaio 2009 ha preso in esame la richiesta di comunicazione presentata dall’ANMIC all’Azienda USL di Bologna e relativa agli elenchi di coloro che vengono sottoposti alla visita medica dalla Commissione Sanitaria degli invalidi civili.
 
 L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, fondata nel 1956, è l’Associazione che per legge ha la rappresentanza e la tutela dell’intera categoria degli invalidi civili e, in sede istituzionale,è rappresentata in tutte le Commissioni mediche per il riconoscimento della stessa invalidità.
Questa Associazione ,cui era stata attribuita personalità giuridica pubblica con la legge 23 aprile 1965, n. 458, si è successivamente trasformata in ente morale con personalità giuridica di diritto privato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, ed è formata dai mutilati e invalidi civili che “… ad essa liberamente si associano”.
Il Consiglio di Stato con il suo pronunciamento , che ha fatto discutere ed ha avuto risonanza a livello nazionale, ha deciso di accogliere il ricorso presentato dall’associazione ANMIC contro l’azienda sanitaria, che aveva negato a questa taluni dei dati oggetto della richiesta .
 
L’Associazione aveva, infatti, richiesto all’Azienda Sanitaria di Bologna gli elenchi sopraccitati , basandosi sulle disposizioni dell’articolo 8 della Legge n. 118 del 1971 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”.
 
L’azienda sanitaria , così come emerge dalla sentenza in commento, ha, in realtà   trasmesso gli elenchi richiesti ma ha omesso di trasmettere gli indirizzi privati degli interessati
 
La motivazione del rifiuto di comunicazione di tali indirizzi è stata quella di considerare gli indirizzi privati alla stregua di un dato ultra-sensibile ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in quanto i soggetti interessati non avevano fornito il loro consenso espresso a tale trattamento di dati.
 
Per poter procedere ad un commento esaustivo della problematica oggetto della sentenza è necessario analizzare per prima cosa la questio iuris, e cioè se gli indirizzi privati si possono considerare, se relativi a soggetti sottoposti a particolari indagini e verifiche di salute , dati ultrasensibili ai sensi degli artt. 59 e 60 del Decreto Legislativo. n. 196 del 2003, articoli che disciplinano il bilanciamento tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della riservatezza.
 
Al riguardo, correttamente, il giudice di secondo grado ha stabilito che “…nè appare congrua e condivisibile l’ascrizione degli indirizzi privati dei soggetti esaminati dalla Commissione medica a quel ristretto gruppo di dati presidiati al particolare regime di tutela previsto dall’art. 60 del decreto legislativo n. 196/03, sotto il profilo che quegli indirizzi sarebbero capaci di svelare lo stato di salute degli interessati”.
 
La soluzione adottata per dirimere tale questione e quindi l’interpretazione che il Consiglio di Stato dà dell’art. 60 pare essere senza alcun dubbio corretta, in quanto non è possibile far rientrare gli indirizzi privati dei soggetti esaminati dalla Commissione medica in quel ristretto gruppo di dati disciplinati dall’art. 60, che attribuisce un rigoroso regime di tutela ai dati sensibili che sono anche idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
 
L’articolo in esame , infatti,regola il trattamento e l’accessibilità ai dati sensibili, previa richiesta motivata ai sensi dell’articolo 22 della Legge 241/90, solo qualora la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accedere a questi sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
 
Tale ultima Legge, come noto, permette anche ai soggetti portatori di interessi diffusi , di accedere alla documentazione amministrativa, presentando richiesta motivata che, se mirante ad ottenere documenti contenenti dati sensibili e/o di salute , viene valutata operando anche un bilanciamento degli interessi tra trasparenza e privacy.   
 
La sentenza non affronta, invece, il vero punto nodale dei rapporti tra ANMIC e azienda sanitaria,in quanto non si incentra sulla legittimità della richiesta di accedere ai nominativi degli invalidi civili, che viene soltanto inquadrata , invece, alla luce degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo n. 196/03 e più in generale dell’articolo 22 della Legge n. 241/90.
 
A tale riguardo è da considerare che l’articolo 8 della Legge n. 118 del 30 marzo 1971, rubricato “Compiti della commissione sanitaria provinciale” prevede al comma 4° che gli elenchi nominativi dei mutilati siano trasmessi dalle aziende sanitarie anche all’Associazione Nazionale invalidi Civili di cui alla L. n. 458 del 1965.
 
Tale disposizione, che, in considerazione del momento storico in cui è stata disposta, prevedeva una funzione di tutela quasi obbligata dei soggetti “fragili” , a parer mio, non può essere che vista come una comunicazione obbligata di dati, non assimilabile all’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi di cui al citato articolo 22,.   
 
Ma se tale comunicazione di dati aveva, nel 1971, una sua indubbia valenza di sostegno, pare alla sottoscritta meno opportuno che oggi , in considerazione della natura privata dell’Associazione e delle sue norme statutarie che prevedono la libera associazione di coloro che rientrano in particolari condizioni, l’associazione tratti senza preventiva delega i dati dei sottoposti ad accertamento per invalidità civile .
 
Inoltre, in considerazione dell’evoluzione e successione delle norme nel tempo e dell’introduzione nel panorama normativo nazionale della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, tale onere comunicativo pare ritenersi ormai oggetto di un’abrogazione tacita ed implicita.
 
Al fine di chiarire le ragioni di tale considerazione è opportuno ricordare che già durante il periodo di vigenza della Legge 675/96 , la prima normativa che disciplina,in risposta alle direttive comunitarie, il trattamento dei dati personali ,l’Autorità Garante, con il proprio provvedimento del 1 dicembre 1999 aveva chiarito che “non era da considerarsi più ammissibile, vista l’introduzione della Legge sulla riservatezza nell’uso dei dati personali, la comunicazione da parte delle aziende sanitarie, dei dati personali riferibili anche ai soli cittadini che richiedano od ottengano il riconoscimento dell’invalidità civile a ad associazioni ed enti che tutelano le diverse categorie di invalidi”.
 
Ciò in quanto il fatto stesso di essere sottoposti a visita di accertamento dello stato di invalidità può ritenersi trattamento di dati idoneo a rivelare lo stato di salute .
 
 Ma è la successiva normativa di riordino e modifica della disposizioni sulla riservatezza nell’uso dei dati personali , quella del Decreto Legislativo n. 196/03,che prescrive una disciplina molto rigorosa dell’istituto della comunicazione dei dati personali e sensibili da parte degli enti pubblici che li detengono.
 
A tale disciplina il singolo ente non può contravvenire neppure acquisendo un esplicito e specifico consenso da parte dei soggetti interessati, che non può in nessun caso essere considerato un fattore esimente .
 
Infatti il sopra citato Decreto al suo articolo 20 , commi 1 e 2, prevede che per le pubbliche amministrazioni in ambito pubblico il consenso è il presupposto necessario per poter procedere solo ed esclusivamente al trattamento di dati di salute per finalità di cura, finalità certo non assimilabile a quelle sottese alla disposizione , da parte del legislatore del 1971, dell’onere da parte delle aziende sanitarie di comunicare i dati degli invalidi all’ANMIC.
 
Gli enti pubblici possono ,quindi ,comunicare dati sensibili ad altri soggetti, pubblici o privati, solo se previsto espressamente da legge (comma 1) o da atto di natura regolamentare, che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, i tipi di dati e le operazioni di trattamento eseguibili(comma2).
 
Tale atto di natura regolamentare deve essere “adottato in conformità al parere espresso dall’Autorità Garante anche su schemi tipo”.
 
Il meccanismo previsto da tale secondo comma ha trovato , però, solo nella prima metà dell’anno 2006, il suo perfezionamento per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili da parte dell’ente pubblico azienda sanitaria.
 
Un apposita commissione costituita in ambito di Conferenza Stato Regioni ha, quindi , preparato uno schema tipo di atto regolamentare che ha ottenuto il parere positivo dell’Autorità.
 
Questo ha permesso alle singole Regioni e Province Autonome di adottare il proprio Regolamento, che ,anche se adottato da ognuna con proprio decreto, dispone un uniforme trattamento dei dati sensibili.
 
Al riguardo , per esempio la regione Emilia Romagna ha adottato il proprio Regolamento , il n. 3/06 pubblicandolo sul proprio Bollettino Ufficiale del 24/04/2006 e la Regione Toscana il n. 18/R(“Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana,Aziende Sanitarie,enti,aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo”) adottato dalla Regione Toscana , pubblicato sul bollettino Ufficiale del 16 maggio 2006.
 
Tali Regolamenti prevedono una serie di schede nelle quali sono elencati i trattamenti di dati di competenza delle aziende sanitarie e la scheda rubricata “Attività socio assistenziali a favore di fasce deboli di popolazione (persone bisognose o non autosufficienti o incapaci o appartenenti a particolari gruppi di popolazione)”non prevede alcuna comunicazione di dati tra azienda sanitaria e Associazione Mutilati ed Invalidi Civili. 
 
Quindi,alla luce di tali presupposti e per concludere, non pare alla sottoscritta essere più consentita a decorrere dall’adozione di tali Regolamenti la comunicazione automatica e continua dei nominativi degli invalidi fatta dalle aziende sanitarie all’ Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili,alla quale è altresì consentito invece, come ad ogni altro soggetto portatore di interessi diffusi avanzare richiesta motivata di accesso agli atti amministrativi.
 
 
 
Dottoressa    Filomena   Polito
Responsabile Ufficio Privacy
Azienda USL di Pisa

Polito Filomena

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