Commercio estero news: Febbraio 2008

Newsletter 14/02/08
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I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice

IMPORTAZIONE  PRODOTTI  TESSILI
Con Avviso agli Operatori 2007/C
304/15, la Commissione CE ha precisato alcuni aspetti pratici riguardo
all’ importazione dei prodotti tessili originari della R. p. cinese per
il 2008, confermando che il 31 dicembre 2007 e’ scaduto il sistema
delle restrizioni quantitative annuali previsto dall’ Allegato V del
Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), riguardante il regime comune
di importazione dei prodotti tessili dai Paesi terzi.
In tale contesto,
e’ stato precisato che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 verra’
applicato un sistema di duplice controllo per otto categorie tessili
(4, T-shirt; 5, maglie; 6, pantaloni; 7, bluse; 20, biancheria da
letto; 26, abiti interi da donna; 31, reggiseni e 115, filati), secondo
quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1217/2007, modificativo del
predetto Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), mentre le categorie
2 e 39 sono escluse dal sistema di duplice controllo.

Con Decisione
2007/861/CE, la Commissione CE ha prorogato per tutto il 2008, con
alcuni adattamenti dei relativi limiti quantitativi annuali, l’ accordo
bilaterale sul commercio di prodotti tessili tra la Comunita’ e la
Bielorussia, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento CEE n.
3030/93 (REGIME A 253), riguardante il regime comune di importazione
dei prodotti tessili dai Paesi terzi.

IMPORTAZIONE  PRODOTTI
SIDERURGICI  DAL  KAZAKISTAN
Con Regolamento CE n. 1531/2007 (REGIME A
324), applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, il Consiglio UE,
in attesa della firma di un nuovo accordo bilaterale che dovra’
sostituire le intese scadute il 31 dicembre 2006, ha dettato
disposizioni per le importazioni di prodotti siderurgici originari del
Kazakistan, tuttora soggette ad autorizzazione preventiva nell’ambito
di quote annuali, stabilite, per il 2008, nella stessa misura del 2007.
Gli importatori interessati potranno richiedere la relativa licenza di
importazione al Ministero del Commercio Internazionale – D.G. Politica
Commerciale, allegando alla domanda la licenza di esportazione
rilasciata dalle competenti Autorita’ del Paese esportatore.

IMPORTAZIONE  VOLATILI  DA  TALUNI  PAESI  TERZI
Con Decisione
2007/869/CE, la Commissione CE, sulla scorta della vigente
regolamentazione veterinaria comunitaria (REGIME, parte F), ha
prorogato sino al 31 dicembre 2008, l’ operativita’ della Decisione
2005/692/CE, concernente misure di protezione contro l’ influenza
aviaria tuttora presente in diversi Paesi asiatici e riguardante la
sospensione delle importazioni di carni fresche di pollame e di
selvaggina, di preparazioni di carni, di uova e di trofei di caccia
provenienti dalla Thailandia e dalla R. p. cinese, nonche’ il blocco
delle importazioni di volatili vivi e di piume da: Cambogia, Indonesia,
Kazakistan, Laos, Malaysia, Mongolia, Pakistan, R. p. cinese, Corea del
Nord, Thailandia e Vietnam.

RESTITUZIONI  ALL’ ESPORTAZIONE
Con
Regolamento CE n. 1499/2007, la Commissione CE ha aggiornato, per
quanto riguarda il settore del latte, le preparazioni di carne e lo
zucchero, l’ Allegato del Regolamento CEE n. 3846/87 (REGIME C 213),
concernente l’ elenco dei prodotti agricoli beneficiari delle
restituzioni all’ esportazione (cereali, carni, formaggi,
ortofrutticoli, vini, trasformati, ecc.), per tener conto della recente
approvazione del Regolamento CE n. 1214/2007, con cui e’ stata adottata
la versione 2008 dell’ Allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune.

Con Regolamento CE n. 1541/2007, la Commissione CE
ha dettato nuove disposizioni in materia di prove dell’ espletamento
delle formalita’ doganali, per quanto concerne le esportazioni di
zucchero che beneficiano di restituzioni all’ esportazione, in deroga
al Regolamento CE n. 800/1999 (REGIME B 129), recante modalità comuni
di applicazione del regime delle restituzioni all’ esportazione per i
prodotti agricoli.
Dette disposizioni, caratterizzate per la loro
maggiore flessibilita’, si applicheranno alle dichiarazioni di
esportazione accettate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

IMPORTAZIONI  AGEVOLATE  DI  MANIOCA
Con Regolamento CE n. 27/2008 del
15 gennaio 2008 (REGIME B 241), sono stati istituiti contingenti
tariffari annuali per l’ importazione agevolata di manioca ed altre
simili radici e tuberi (codici N.C. 0714 1091, 1099, 9011, 9019),
originari di taluni Paesi terzi, esclusa la Thailandia.
Detto
regolamento, che limita il dazio al 6 % ad valorem, sostituisce le
disposizioni previste dal Regolamento CE n. 2449/96, precedentemente
applicato e, ora, abrogato.

ACCISE
La Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’ 8
gennaio 2008 pubblica la Determinazione dell’ Agenzia delle Dogane 28
dicembre 2007, con cui sono state impartire direttive in merito alla
determinazione delle formule e delle modalita’ di denaturazione dei
prodotti energetici gravati da accise (vale a dire le imposte di
fabbricazione applicate sia sul piano interno sia nei confronti dei
prodotti di importazione), ai sensi dell’ articolo 21 del Testo Unico
sulle accise adottato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
(M. UNICO 253).

CONGELAMENTO  DEI  CAPITALI  TALIBANI
Con Regolamento
CE n. 46/2008 del 18 gennaio 2008, la Commissione CE ha modificato l’
Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102),
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed
entita’ associate ai talibani afghani.
In particolare, si segnala l’
aggiornamento dell’ elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti
contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti dei quali si applica il
congelamento delle risorse finanziarie detenute all’ estero.

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