Entra in vigore il 1° gennaio 2008 il
Regolamento CE n. 1214/2007, con cui la Commissione CE ha approvato la
nuova versione dell’ Allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune.
Tra le numerose innovazioni rispetto alla versione
2007, si evidenziano, in particolare, diversi adattamenti tariffari
connessi al processo evolutivo relativo alle statistiche del commercio
estero della Comunita’ e alla politica commerciale comunitaria, alle
necessita’ di modernizzazione e di semplificazione, all’ adeguamento
agli sviluppi tecnologici e commerciali, nonché all’ introduzione dei
seguenti nuovi codici della nomenclatura combinata, N. C., su cui e’
basato il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle
merci:
0206 1098, 4900; 0208 1010, 9030; 0402 9110, 9130, 9910; 0602
4000, 9050; 0714 1098; 0810 9020; 0813 4065; 1602 2010, 5095, 9099;
1702 3050, 3090, 9095; 1704 1010, 1090; 2001 9097; 2005 7000; 2007
9950, 9997; 2008 1191, 9948, 9963; 2009 7120; 2101 1100; 2104 1000;
2818 1011, 1019, 1091, 1099; 2903 4911, 4915, 4919; 2909 1910, 1990;
2916 1950; 3812 3021, 3029; 3824 9091, 9097; 5703 2012, 2018, 2092,
2098, 3012, 3018, 3082, 3088, 9020, 9080; 6103 1010, 1090; 6104 1920,
1990, 2910, 2990; 6204 4910, 4990; 7304 4993, 4995; 7306 1910, 6110,
6192; 9024 1011, 1013, 1019, 1090, 8011, 8019, 8090.
L’elenco completo
dei nuovi codici N.C. 2008, integrato con le corrispondenti nuove
designazioni delle merci, sara’ fornito gratuitamente a chiunque ne
fara’ richiesta all’ indirizzo: edicomes@tin.it
IMPORTAZIONE
PRODOTTI TESSILI
Con Regolamento CE n. 1402/2007 (REGIME A 314-3), la
Commissione CE ha approvato le nuove quote e le nuove regole
comunitarie per la gestione e la ripartizione, nel 2008, dei
contingenti quantitativi tessili disciplinati dal Regolamento CE n.
517/94 (REGIME A 303), applicabile ai prodotti tessili originari dei
Paesi terzi cosiddetti "non accordisti".
I contingenti in questione
saranno distribuiti sulla base del principio "primo arrivato, primo
servito", secondo l’ ordine cronologico di presentazione delle domande
di importazione, da sottoporsi al Ministero del Commercio
Internazionale – D.G. Politica Commerciale, unitamente al contratto d’
acquisto dei prodotti da importare.
Con Regolamento CE 1398/2007,
applicabile dal 1° gennaio 2008, la Commissione CE ha modificato il
medesimo Regolamento CE n. 517/94 (REGIME A 303), per tener conto della
conclusione di uno specifico Accordo sul commercio dei prodotti tessili
tra la Comunità e la Repubblica di Montenegro, la quale, pertanto,
viene depennata dal Regolamento CE n. 517/94.
In tale contesto,
considerata la mancanza di industrie tessili locali ed al fine di
evitare qualsiasi discriminazione territoriale, è stato anche depennato
il Kosovo.
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
Con
Regolamento CE n. 1423/2007 del 4 dicembre 2007, la Commissione CE ha
introdotto importanti innovazioni concernenti i titoli di importazione,
esportazione e fissazione anticipata per tutti i prodotti agricoli
rientranti nella politica agricola comune (PAC) e disciplinati dal
Regolamento CE n. 1291/2000 (REGIME B 101), istitutivo del relativo
regime comune.
In particolare, e’ stata prevista la possibilita’, per
le Autorita’ competenti degli Stati membri, di gestire e conservare in
forma elettronica i titoli stessi, anziche’ rilasciarli direttamente
all’ importatore o all’ esportatore, disponendo, altresi’, che quando i
dati relativi alle esportazioni sono introdotti e trasmessi
elettronicamente all’ organismo emittente, anche l’ imputazione e la
vidimazione del titolo elettronico di esportazione puo’ essere
effettuata elettronicamente.
IMPORTAZIONE SIDERURGICI DALL’ UCRAINA
Con Regolamento CE n. 1465/2007 del 12 dicembre 2007, la Commissione CE
ha fissato le quote 2008 per l’ applicazione del Regolamento CE n.
752/2007 (REGIME A 324), concernente modalita’ procedurali e limiti
quantitativi per l’ importazione di determinati prodotti siderurgici
originari dell’ Ucraina, la cui importazione e’ tuttora soggetta ad
autorizzazione preventiva.
Gli operatori interessati potranno
richiedere la relativa licenza di importazione al Ministero del
Commercio Internazionale – D.G. Politica Commerciale (o a qualsiasi
Organismo emittente di uno dei 27 Stati Membri UE), allegando alla
domanda la licenza di esportazione rilasciata dalle competenti
Autorita’ del Paese esportatore.
NORMATIVA FITOSANITARIA
La G.U. n.
281 del 3 dicembre 2007 pubblica il Decreto 28 settembre 2007, con cui
il Ministro delle Politiche Agricole ha adottato misure fitosanitarie
per l’ importazione di vegetali dei generi Chamaecyparys Spach.,
Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del
tipo bonsai, originari del Giappone, in applicazione del Decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (REGIME F 151), concernente la
protezione contro l’ introduzione e la diffusione di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali.
CODICE DOGANALE COMUNITARIO
Con
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 327 del 13 dicembre 2007, è
stato corretto il Regolamento CE n. 1875/2006, con cui, al fine di
snellire e migliorare i controlli doganali anche tramite l’ utilizzo
delle tecnologie dell’ informazione, erano state apportate numerose
modifiche al Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845),
concernente le disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n.
2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice doganale
comunitario. In particolare, si segnala la modifica dell’ Allegato 1
quater, riguardante il modello di domanda per l’ ottenimento dello
status di “Operatore Economico Autorizzato, OEA”, il quale, a fronte
della propria serieta’ ed affidabilita’ nei confronti del sistema
doganale potra’ beneficiare di procedure semplificate e di varie
agevolazioni sotto l’ aspetto dei controlli.
RELAZIONI CON LA
LIBERIA
Con Regolamento CE n. 1462/2007 dell’ 11 dicembre 2007, la
Commissione CE ha modificato il Regolamento CE n. 872/2004 (REGIME App.
B 765), concernente sanzioni economiche e misure restrittive nei
confronti della Liberia, aggiornando l’ elenco dei soggetti cui si
applica il congelamento dei i fondi e delle risorse economiche (ex
presidente Taylor e persone ed enti a questi riconducibili).
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