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A cura dell’ Editrice Commercio Estero – Roma? (www.commercioestero.it)
I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni
della stessa casa editrice
GEO-NOMENCLATURA? 2005
Con Regolamento CE n. 750/2005 (REGIME A 35),
il nuovo elenco concernente la nomenclatura dei Paesi, sia terzi sia comunitari,
da utilizzarsi nelle statistiche del commercio estero ovvero degli scambi
tra i venticinque Stati membri.
Le nuove disposizioni, in vigore dal 1? giugno 2005, consentono tuttavia
agli Stati membri l? utilizzo dei codici numerici a tre cifre fino all?
attuazione delle norme riguardanti la revisione del Documento Amministrativo
Unico (DAU), di cui agli Allegati 37 e 38 delle Disposizioni di attuazione
del Codice doganale comunitario approvate con Regolamento CEE n. 2454/93
(TARIFFA E 151).
IMPORTAZIONE? CARNI? BOVINE?
Con due Regolamenti CE del 12 maggio 2005 (n. 715/2005 e n. 716/2005),
Commissione CE ha stabilito l? apertura e le modalita’ di gestione di altrettanti
contingenti comunitari per l’ importazione a dazio doganale ridotto di carni
bovine congelate, nel quadro della vigente politica agricola comunitaria
e, in particolare, del Regolamento CE n. 1445/95 (REGIME B 179), concernente
il regime comune di importazione e di esportazione nel settore delle carni
bovine.
Detti contingenti, validi per il periodo dal 1? luglio 2005 al 30 giugno
2006, riguardano, il primo, 53 000 tonnellate di carni bovine congelate
del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 2991, mentre il secondo
interessa 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione,
dei codici NC 0202 2030, 3010, 3050 e 3090 nonche? 0206 2991.
IMPORTAZIONE? PRODOTTI? TESSILI
Con Comunicato n. 84749 del 6 maggio 2005, il Ministero delle Attivita’
Produttive ha reso noto che a partire dal 10 maggio 2005 non occorre un
documento di vigilanza preventiva per importare fino a 5 unita? di prodotti
tessili per ogni categoria elencata nella Tabella B del Regolamento CEE
n. 3030/93 (REGIME A 253), riguardante il regime comune di importazione
dei prodotti tessili dai Paesi terzi, trattandosi di spedizioni occasionali
di merci destinate ad uso personale, prive di carattere commerciale.
L? importazione di tali prodotti, tuttavia, resta assoggettata al sistema
di monitoraggio doganale previsto dagli articoli 13 e 27 del medesimo Regolamento
CEE n. 3030/93 (REGIME A 258).
IMPORTAZIONI? DAGLI? STATI? UNITI
Con Regolamento CE n. 673/2005 pubblicato nella GUUE n. L 110/2005, il Consiglio
UE, tenuto conto del fatto che l? Organo di conciliazione dell? Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC) ha constatato l? incompatibilita? della legislazione
antidumping statunitense con gli obblighi assunti in seno alla stessa OMC,
ha sospeso l? applicazione agli USA delle concessioni tariffarie previste
dall? Accordo GATT del 1994.
In tale contesto, sono state sospese, con decorrenza 1? maggio 2005, le
concessioni tariffarie concernenti numerosi prodotti agricoli, tessili ed
industriali originari degli USA (dei codici NC 0710, 4820, 6103 e 04, 6203
e 04, 8705 e 9003) e sono stati incrementati del 15 % ad valorem i dazi
doganali previsti dal Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo
del Codice doganale comunitario, per quanto riguarda diversi prodotti cartacei,
tessili, fotoriproduttori, mobili e costruzioni prefabbricate (dei codici
NC 4803, 4818, 6101, 02, 04, 05, 06, 10, 6201, 02, 03, 04, 05, 06, 6301,
6402, 03, 8467, 9009, 9403, 06 e 9608).
NORMATIVA? FITOSANITARIA
La G.U.U.E. n. L 114 del 4 maggio 2005 pubblica la Decisione della Commissione
CE n. 2005/359/CE, con la quale e? stata prevista una deroga alla Direttiva
n. 2000/29/CE per quanto riguarda l? importazione di tronchi di quercia
(Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d? America. Detta
deroga, da recepirsi nell? ordinamento nazionale nel quadro del Decreto
31 gennaio 1996 (REGIME F 153), concernente misure di protezione fitosanitaria
contro l? introduzione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, prevede che le importazioni siano
consentite con effetto dal 1? gennaio 2005 solamente se in presenza di specifiche
condizioni appositamente elencate (certificato fitosanitario, fumigazione,
ispezione, sbarco in porti predefiniti, eccetera).
La G.U. n. 110 del 13 maggio 2005 pubblica il Decreto 31 marzo 2005, con
cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha modificato l? Allegato
IV del Decreto 31 gennaio 1996 (REGIME F 153), riguardante misure di protezione
fitosanitaria contro l? introduzione nel territorio della Repubblica italiana
di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
In particolare, si segnala il recepimento nella normativa nazionale della
Direttiva n. 2005/15/CE, modificativa della Direttiva n. 2000/29/CE, concernente
misure di protezione comunitarie contro gli organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali.
CONGELAMENTO? DEI? CAPITALI? TALIBANI
Con due Regolamenti CE dell? 11 maggio e del 18 maggio 2005 (n. 717/2005
e n. 757/2005),
CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure restrittive
nei confronti di determinate persone ed entita’ associate ai talibani afghani.
In particolare, si segnala l’ aggiornamento, sulla base delle pi? recenti
determinazioni dell’ apposito Comitato per le sanzioni, dell’elenco delle
imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti
dei quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute
all’ estero.
CODICE? DOGANALE? COMUNITARIO
Con Regolamento CE n. 648/2005, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 117 del 4
maggio 2005, sono state apportate diverse e sostanziali modifiche al testo
del Regolamento CEE n. 2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice
doganale comunitario.
Tra le principali innovazioni, finalizzate a garantire un? applicazione
armonizzata di controlli doganali basati su norme e criteri di rischio concordati
per la selezione delle merci e degli operatori economici, si evidenziano,
in particolare:
– la modifica degli articoli: 4 (in tema di definizioni), 13, 15 e 16 (misure
di controllo), 37, 38, 40 (introduzione e presentazione delle merci),
– la soppressione degli articoli 43, 44 e
sommaria,
– la modifica degli articoli: 170, 176, 181(zone e depositi franchi) e 182
(distruzione),
– l? introduzione dei nuovi articoli: 5 bis (operatori economici autorizzati),
36 bis, ter e quater (dichiarazione sommaria), 182 bis, ter, quater e quinquies
(uscita dal territorio doganale).
La decorrenza di tali modifiche e’ stata modulata secondo il seguente calendario:
– dal 11 maggio 2005, per quanto riguarda gli articoli: 5 bis.2, 13.2, 36
bis.4, 182 bis.2 e 182 quinquies.1,
– dall? entrata in vigore delle relative disposizioni di applicazione, in
tutti gli altri casi, fatta eccezione per le norme riguardanti la dichiarazione
elettronica ed i sistemi automatizzati per la gestione del rischio che saranno
messi in atto entro tre anni.
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