Con Regolamento CE n.
661/2006, la Commissione CE ha stabilito che, in deroga al Regolamento
CE n. 312/2001 (REGIME B 249), il rilascio dei titoli AGRIM per l’
importazione di olio di oliva a dazio zero originario della Tunisia
potra’ avvenire senza i tradizionali limiti mensili (nell’ ambito del
contingente annuo pari a 56 700 tonnellate), per il periodo dal 1°
maggio al 31 ottobre 2006.
IMPORTAZIONI DI POLLAME DA TALUNI
PAESI TERZI
Con Decisione 2006/710/CE, la Commissione CE, sulla scorta
della vigente regolamentazione veterinaria comunitaria (REGIME, parte
F), ha confermato le misure di protezione contro l’ influenza aviaria
attualmente presente in diversi Paesi, prorogando la sospensione delle
importazioni di carni fresche di pollame e di selvaggina, di
preparazioni di carni, di uova e di trofei di caccia provenienti dalla
Romania, dalla Turchia e dalla Croazia.
Le restrizioni in parola
resteranno in vigore sino al 31 luglio 2006, salvo ulteriori proroghe.
IMPORTAZIONI DI CARNI BOVINE
Con Regolamento CE n. 727/2006 del 12
maggio 2006, la Commissione CE ha stabilito l’ apertura e le modalita’
di gestione di un contingente tariffario per l’ importazione a dazio
doganale ridotto di carni bovine congelate, nel quadro della vigente
politica agricola comunitaria e, in particolare, del Regolamento CE n.
1445/95 (REGIME B 179), concernente il regime comune di importazione e
di esportazione nel settore delle carni bovine.
Detto contingente,
valido per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007, riguarda 54
703 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione
nella Comunita’, dei codici NC 0202 2030, 3010, 3050 e 3090 nonche’
0206 2991.
IMPORTAZIONI DI SOSTANZE DANNOSE PER L’ OZONO
Con
Decisione n. 2006/373/CE, pubblicata nella GUUE n. L 142 del 30 maggio
2006, la Commissione CE ha stabilito l’ assegnazione delle quote di
importazione di quantitativi di sostanze controllate
(idroclorofluorocarburi), consentite per usi essenziali nella
Comunita’, ai sensi del Regolamento CE n. 2037/2000 (REGIME F 457),
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Detta Decisione, si
applica, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre
2006.
PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI
Con Regolamento CE n. 777/2006, in
vigore dal 13 giugno 2006, la Commissione CE, al fine di dare piena
attuazione alla Convenzione di Rotterdam concernente la cosiddetta
procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e
pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, ha modificato l’
Allegato I al Regolamento CE n. 304/2003 (REGIME F 455), riguardante l’
importazione e l’ esportazione di prodotti chimici pericolosi, a causa
dei loro effetti sulla salute umana e sull’ ambiente.
CODICE
DOGANALE COMUNITARIO
E’ entrato in vigore il 19 maggio 2006 il
Regolamento CE n. 215/2006, con cui la Commissione CE ha modificato
diversi articoli (152, 173, 174, 175, 176 e 177) e diversi allegati
(26, 27 e 38) del Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845),
concernente le disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n.
2913/92 (MERCATO UNICO 751), istitutivo del Codice doganale
comunitario.
Tra le principali innovazioni, si segnalano, in
particolare, nuove regole per la determinazione del valore in dogana di
talune merci deperibili importate in conto consegna nonche’ diverse
variazioni riguardo ai codici da inserire nella casella 24 del
Documento Amministrativo Unico (DAU), relativamente alla natura della
transazione.
L’ Agenzia delle Dogane, per sua parte, ha diramato le
relative istruzioni d’ applicazione con Circolare n. 17/D del 5 maggio
2006.
CONGELAMENTO DEI CAPITALI TALIBANI
Con Regolamento CE
674/2006, la Commissione CE ha modificato l’ Allegato I del Regolamento
CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure restrittive
nei confronti di determinate persone ed entita’ associate ai talibani
afghani.
In particolare, si segnala l’ aggiornamento dell’ elenco delle
imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei
confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse
finanziarie detenute all’ estero.
RELAZIONI CON LA BIRMANIA
Con
Posizione Comune n. 2006/318/PESC (REGIME App. C 200), il Consiglio UE,
considerato il persistere della situazione politica nella
Birmania/Myanmar per quanto concerne il rispetto dei diritti dell’
uomo, ha deciso di prorogare sino al 30 aprile 2007 le misure
restrittive delle relazioni economiche a suo tempo adottate con
Posizione Comune n. 2004/423/PESC, base giuridica del Regolamento CE n.
798/2004 (REGIME App. C 189), concernente il congelamento dei capitali
e l’ embargo su armi e attrezzature repressive, la formazione e l’
assistenza tecnica militare, successivamente integrato con Regolamento
CE n. 1853/2004, che ha introdotto il divieto di mettere a di
disposizione delle imprese birmane prestiti o crediti finanziari
nonche’ l’ acquisizione o l’ aumento di partecipazioni in tali imprese.
RELAZIONI CON L’ IRAQ
Con Regolamento CE 785/2006, la Commissione CE
ha modificato gli Allegati III e IV del Regolamento CE n. 1210/2003
(LEGISLAZIONE D 300-119), concernente talune specifiche restrizioni
alle relazioni economiche e finanziarie con l’ Iraq.
In particolare, si
segnala l’ aggiornamento, sulla base delle più recenti determinazioni
dell’ apposito Comitato per le sanzioni, dell’elenco delle imprese e
dei soggetti ritenuti contigui al deposto presidente Saddam Hussein,
nei confronti dei quali si applica il congelamento dei fondi e delle
risorse economiche detenute all’ estero.
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