Con Comunicazione n.
2007/C 85 del 19 aprile 2007 (REGIME B 350), la Commissione CE ha
divulgato una Nota esplicativa concernente i titoli di importazione,
esportazione e fissazione anticipata per tutti i prodotti agricoli
rientranti nella politica agricola comune (PAC) e disciplinati dal
Regolamento CE n. 1291/2000 (REGIME B 101), istitutivo del relativo
regime comune.
Detta Nota sostituisce quella pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’ Unione europea n. C 92 del 16 aprile 2005.
PAGAMENTO
ELETTRONICO DIRITTI DOGANALI
La G.U. n. 86 del 13 aprile 2007
pubblica la Determinazione 2 aprile 2007 dell’ Agenzia delle Dogane,
con la quale sono state stabilite nuove modalita’ per il pagamento
elettronico dei diritti doganali dovuti per l’ importazione di merci al
seguito di viaggiatori, ai sensi dell’ articolo 77 del Testo Unico
delle disposizioni in materia doganale, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TARIFFA P 33).
In
particolare, e’ stato disposto che il pagamento delle somme dovute per
i diritti gravanti sulle importazioni in parola, non aventi carattere
commerciale, potra’ essere effettuato, oltre che con i sistemi di
pagamento gia’ previsti, anche con l’ uso delle nuove tecnologie dell’
informazione e della comunicazione (carte di credito, bancomat e
pagobancomat).
ORIGINE DELLE MERCI
Con Comunicazione 2007/83/01,
pubblicata nella G.U.U.E. n. C 83 del 17 aprile 2007, la Commissione CE
ha divulgato le proprie Note esplicative concernenti i Protocolli
Paneuromediterranei sulle norme di origine, ai sensi delle vigenti
disposizioni previste dal Regolamento CEE n. 2913/93 (MERCATO UNICO
751), istitutivo del Codice doganale comunitario e dalle relative le
Disposizioni di applicazione.
Tra le numerose tematiche affrontate in
dette Note, si evidenziano, in particolare, esempi di attribuzione
dell’ origine e geometria variabile, esempi di cumulo delle lavorazioni
o delle trasformazioni, utilizzo dei certificati di circolazione EUR.1
ed EUR-MED, esportatori autorizzati e controlli delle prove dell’
origine.
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE
La G.U. n. 83 del 10 aprile
2007 pubblica la Deliberazione n. 166/2006 del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), che ha
approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2007-2009,
che sara’ attuato dall’ ISTAT sulla base dei dati e delle notizie
obbligatoriamente fornite dai soggetti interessati, ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2006
(MERCATO UNICO 439).
Per quanto concerne le statistiche in tema di
commercio estero e internazionalizzazione produttiva, nel confermare le
rilevazioni sui movimenti di beni tra l’ Italia e i Paesi terzi, sugli
acquisti e sulle cessioni con i Paesi dell’ U.E. (sistema INTRASTAT),
il programma prevede, tra l’ altro, ulteriori riduzioni degli oneri
statistici a carico degli operatori con l’ estero, pur garantendo nuove
e piu’ complesse elaborazioni dei dati.
FINANZIAMENTO CREDITI EXPORT
Con Circolare n. 2/2007 (LEGISLAZIONE C 71), la Societa’ per le Imprese
all’Estero, SIMEST SPA, istituita con legge 24 aprile 1990, n. 100
(LEGISLAZIONE C 61), ha divulgato le nuove condizioni relative ai
margini congrui (calcolati in percentuale annua e strutturati a seconda
del rischio paese e della durata delle operazioni commerciali), da
utilizzare per il calcolo del contributo, per le operazioni di sconto a
tasso fisso da praticarsi al credito agevolato all’ esportazione,
secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 143/98
(LEGISLAZIONE C 31).
RELAZIONI CON LO ZIMBABWE
Con Regolamento CE
n. 412/2007 del 12 aprile 2007, la Commissione CE ha modificato l’
Allegato III del Regolamento CE n. 314/2004 (REGIME APP. B 763),
concernente misure restrittive delle relazioni economiche con lo
Zimbabwe.
In particolare, si segnala l’ aggiornamento dell’ elenco
delle personalita’ governative locali e delle persone fisiche o
giuridiche ad esse collegate nei confronti dei quali si applica il
congelamento delle risorse finanziarie detenute all’ estero.
RELAZIONI CON L’ IRAN
Con Regolamento CE n. 423/2007 del 19 aprile
2007 (modificato con Regolamento CE n. 441/2007), il Consiglio UE, in
attuazione ed integrazione della Posizione Comune 2007/140 (REGIME APP.
C 208) e della Risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, ha adottato misure restrittive nei confronti dell’ Iran,
al fine di contrastare le locali attivita’ nucleari, sensibili in
termini di proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Oltre al
congelamento delle risorse economiche detenute all’ estero da
personalita’ ed enti implicati nel programma di proliferazione
nucleare, le misure sanzionatorie in questione prevedono, in
particolare, il divieto di esportazione per tutti i materiali e le
tecnologie disciplinati dal Regolamento CE n. 1334/2000 (REGIME C 153),
istitutivo del regime comunitario di controllo delle esportazione di
beni a duplice uso (civile e militare), oltre che di taluni prodotti
appositamente individuati, in quanto potenzialmente utilizzabili nei
programmi di proliferazione nucleare e di sviluppo di sistemi di lancio
di armi nucleari.
RELAZIONI CON LA R. D. DEL CONGO
Con Regolamento CE n. 400/2007 del 12 aprile 2007, la Commissione CE ha
modificato il Regolamento CE n. 1183/2005 (REGIME APP. C 196),
istitutivo di sanzioni economiche nei confronti della Repubblica
democratica del Congo, aggiornando l’ elenco dei soggetti cui si
applica il congelamento dei fondi e le risorse economiche possedute
all’ estero.
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