Con Decisione 2007/99/CE del 14 febbraio 2007, la Commissione CE, sulla scorta della
vigente regolamentazione veterinaria comunitaria (REGIME, parte F) ed
in aggiunta alle misure di protezione contro l’ influenza aviaria
attualmente presente in diversi Paesi terzi, ha disposto la sospensione
delle importazioni di alimenti greggi per animali e di materie prime
non trasformate a base di pollame, nonche’ di uova per il consumo umano
e di trofei di volatili di qualunque tipo provenienti dalla Corea del Sud.
RELAZIONI CON L’ IRAN
Con Posizione Comune 2007/140 del 27
febbraio 2007 (REGIME APP. C 208), il Consiglio UE, in applicazione
della Risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, ha adottato misure restrittive nei confronti dell’ Iran, al fine
di contrastare le locali attivita’ nucleari, sensibili in termini di
proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Oltre al congelamento delle risorse economiche detenute all’ estero da
personalita’ ed enti implicati nel programma di proliferazione
nucleare, le misure sanzionatorie in questione prevedono, in
particolare, il divieto di forniture di materiali e tecnologie
rientranti nel Regime di controllo del settore missilistico (MTCR) e
nel Gruppo dei fornitori nucleari (NSG), oltre che di tutti quei beni a
“duplice uso” (civile e militare) potenzialmente utilizzabili nei
programmi di proliferazione nucleare e di sviluppo di sistemi di lancio
di armi nucleari.
RELAZIONI CON LA COSTA D’ AVORIO
Con Posizione Comune 2007/92 del 12 febbraio 2007, il Consiglio UE ha prorogato sino
al 31 ottobre 2007, sulla scorta delle corrispondenti determinazioni
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l’ operativita’
della Posizione Comune 2004/852 del 13 dicembre 2004 (REGIME APP. C 193), con
cui era stato stabilito un embargo su armi, materiali connessi e
assistenza militare ed erano stati congelati i capitali esteri
relativamente alla Costa d’ Avorio.
RELAZIONI CON LA LIBERIA
Con Posizione Comune 2007/93 del 12 febbraio 2007, il Consiglio UE ha
prorogato sino al 22 dicembre 2007 l’ operativita’ della Posizione
Comune 2004/137, base giuridica del Regolamento CE 234/2004 (REGIME
APP. B 761), con cui sono state a suo tempo adottate una serie di
sanzioni economiche nei confronti della Liberia, consistenti, in
particolare, nel divieto di forniture di armi, attrezzature repressive
ed equipaggiamenti militari, oltre che nel blocco delle importazioni
nella Comunita’ di diamanti grezzi, tronchi e prodotti di legno di
provenienza liberiana.
PAGAMENTO DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI
E’ stato fissato al 3,158 % il saggio annuo di interesse che sara’
applicato nel corso del primo semestre 2007 per il pagamento differito
dei diritti doganali, ai sensi dell’ articolo 79 del Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 (TARIFFA P 34).
Lo ha stabilito il Ministro dell’
Economia e delle Finanze con Decreto 31 gennaio 2007, (applicabile dal
13 gennaio 2007 al 12 luglio 2007), pubblicato nella G. U. n. 35 del 12
febbraio 2007, che ha sostituito il tasso dell’ 2,469 %,
precedentemente applicato sulla base del Decreto 3 agosto 2006.
ESONERI CAUZIONALI
Con Circolare n. 4146 del 14 febbraio 2007, l’
Agenzia delle Dogane ha dettato nuove modalita’ operative per il
rilascio degli esoneri cauzionali in materia doganale e di accise,
previsti, rispettivamente, dall’ articolo 90 del Testo Unico delle
Leggi Doganali, adottato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TARIFFA P
37) e dall’ art. 5 del Testo Unico sulle accise, di cui al Decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TARIFFA I 37).
In tale contesto, e’ stato stabilito che i provvedimenti autorizzatori in ordine alla
concessione, agli operatorie economici “affidabili e di notoria
solvibilità”, degli esoneri cauzionali in parola saranno adottati dal
Direttore dell’ Ufficio delle Dogane (ovvero dal Direttore della
Circoscrizione o dell’ U.T.F.), anziche’ dal Direttore regionale o dal
Direttore dell’ Area Gestione Tributi, come sin qui avvenuto.
FINANZIAMENTO CREDITI EXPORT
Con Circolare n. 1/2007 (LEGISLAZIONE C
70) la Societa’ per le Imprese all’ Estero, SIMEST SPA, istituita con
legge 24 aprile 1990, n. 100 (LEGISLAZIONE C 61), ha divulgato le nuove
condizioni di intervento per le operazioni di sconto a tasso fisso da
praticarsi al credito agevolato all’ esportazione, secondo quanto
previsto dal Decreto legislativo n. 143/98 (LEGISLAZIONE C 31).
I relativi “minimum premium benchmark”, stabiliti in detta Circolare
sulla base dei tassi di attualizzazione semestrali OCSE, saranno
applicati alle operazioni di sconto relativamente agli impegni assunti
nel periodo compreso dal 15 gennaio 2007 al 14 luglio 2007.
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2007
L’ Editrice Commercio Estero informa del
proseguimento della “Campagna abbonamenti 2007” relativamente alle
proprie pubblicazioni a fogli mobili di aggiornamento che da oltre
trent’ anni costituiscono un importante, e spesso indispensabile,
strumento professionale per tutti gli operatori con l’ estero. In
particolare, viene precisato che a tutti i nuovi Abbonati verra’
riconosciuto un eccezionale sconto pari al 30 % del prezzo di copertina
che potrà consentire un risparmio complessivo fino a 185 EURO.
Ulteriori e piu’ dettagliate informazioni sono disponibili al sito “www.
commercioestero.it”
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