Con Regolamento CE n. 139/2008, in
vigore dal 16 febbraio 2008 ma applicabile dal 1° gennaio 2008, la
Commissione CE ha modificato il Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A
253), riguardante il regime comune di importazione dei prodotti tessili
originari dei Paesi terzi,
per tener conto sia della conclusione di
uno specifico Accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la
Comunità e la Bielorussia sia dell’ accessione del Vietnam all’
Organizzazione Mondiale del Commercio, OMC/WTO nonche’, infine, della
versione 2008 dell’ Allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87, relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune.
IMPORTAZIONE CONSERVE DI FUNGHI
Con Regolamento CE n.
113/2008 del 6 febbraio 2008, la Commissione CE ha apportato diverse
modifiche al Regolamento CE n. 1789/2006 (REGIME B 231), riguardante l’
apertura e le modalita’ di gestione di contingenti tariffari per l’
importazione di conserve di funghi del genere Agaricus, dai Paesi
terzi. In particolare, si segnala la soppressione dell’ obbligo di
presentazione di un certificato di origine per le conserve di funghi
originarie della R. p. cinese, visto che questa risulta essere, di
fatto, l’ unico fornitore della Comunita’ europea.
FLORA E FAUNA
MINACCIATE DI ESTINZIONE
Con Regolamento CE n. 100/2008, la
Commissione ha modificato e integrato il Regolamento CE n. 865/2006
(REGIME F 300-3), concernente l’applicazione del Regolamento CE n.
338/97 (REGIME F 265), relativo alla protezione di specie di flora e
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, con il quale
e’ stata recepita la Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle specie in via di estinzione, altrimenti detta
CITES.
Le nuove norme riguardano, in particolare, procedure speciali
per facilitare i movimenti transfrontalieri di campioni coperti da
Carnet ATA, la semplificazione delle importazioni di effetti personali
e oggetti domestici, l’ attuazione delle nuove disposizioni CITES in
materia di esemplari “pre-convenzione” nonche’ l’ aggiornamento della
nomenclatura standard da utilizzare per indicare i nomi scientifici
delle specie protette.
RESTITUZIONI ALL’ ESPORTAZIONE
Con
Regolamento CE n. 159/2008 del 21 febbraio 2008, la Commissione CE,
anche in relazione a talune raccomandazioni della Corte dei conti
europea, ha stabilito nuove modalita’ per i controlli concernenti il
regime delle restituzioni all’ esportazione per tutti i prodotti
agricoli beneficiari (cereali, carni, formaggi, ortofrutticoli, vini,
trasformati, ecc.).
In tale contesto, e’ stata opportunamente
modificata la vigente regolamentazione comunitaria in materia di
politica agricola comune, e, in particolare, il Regolamento CE n.
800/1999 (REGIME B 129), recante applicazione del regime delle
restituzioni all’ esportazione, tramite la fissazione di un livello
minimo del 10 % di controlli visivi di conformita’; l’ obbligatorieta’
dell’ indicazione dei tassi di restituzione nelle dichiarazioni di
esportazione; l’ innalzamento della soglia di selezione oltre che con l’
istituzione di un regime sanzionatorio delle irregolarita’.
NORMATIVA
FITOSANITARIA
La Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 pubblica
il Decreto 30 ottobre 2007, con cui il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, al fine di recepire le piu’ recenti direttive
comunitarie in materia, ha modificato gli Allegati II, IV, V e VI del
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (REGIME F 153), riguardante
misure di protezione fitosanitaria contro l’ introduzione e la
diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
La
medesima Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 pubblica,
inoltre, il Decreto 30 ottobre 2007, con cui lo stesso Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali ha adottato misure fitosanitarie di
emergenza per impedire la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, ai
sensi del citato Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (REGIME F
153), concernente misure di protezione fitosanitaria.
RELAZIONI CON
L’ IRAN
Con Regolamento CE n. 116/2008, pubblicato nella G.U.U.E. n. L
35 del 9 febbraio 2008, la Commissione CE ha finalmente divulgato l’
elenco dei prodotti di cui all’ Allegato I del Regolamento CE n.
423/2007, del 19 aprile 2007, con il quale, in ottemperanza alla
Posizione Comune 2007/140 (REGIME APP. C 208), erano state adottate
misure restrittive nei confronti dell’ Iran, al fine di contrastare le
locali attivita’ nucleari, sensibili in termini di proliferazione delle
armi di distruzione di massa.
Con il citato Regolamento CE n.
116/2008, sono stati individuati i prodotti contenuti negli elenchi del
Gruppo dei fornitori nucleari, NSG e del Regime di non proliferazione
nel settore missilistico, MTCR, la cui esportazione verso l’ Iran e’
rigorosamente vietata, secondo quanto stabilito dalle corrispondenti
Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
RELAZIONI
CON LA COREA DEL NORD
Con Regolamento CE n. 117/2008, pubblicato
nella G.U.U.E. n. L 35 del 9 febbraio 2008, la Commissione CE ha
divulgato gli Allegati I e II del Regolamento CE n. 329/2007, con il
quale, ai sensi della Posizione Comune 2006/795 (REGIME APP. C 206),
erano state adottate misure restrittive nei confronti della Corea del
Nord, in relazione all’ effettuazione dei test con ordigni nucleari,
viste le pertinenti determinazioni del Consiglio di Sicurezza dell’
ONU.
RELAZIONI CON LO ZIMBABWE
Con Posizione Comune 2008/135 del 18
febbraio 2008, il Consiglio UE, visto il persistere delle gravi
violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo dello Zimbabwe, ha
prorogato sino al 20 febbraio 2009 la Posizione Comune 2004/161, base
giuridica del Regolamento CE n. 310/2002 (REGIME APP.C 177), con cui
erano state vietate le esportazioni, dirette o indirette, di materiali
e attrezzature repressive ed era stato disposto, altresì, il divieto di
consulenze e assistenza connesse ad attivita’ militari e stabilito,
infine, il congelamento dei capitali detenuti all’estero dalle
personalità governative locali e da persone fisiche o giuridiche ad
esse collegate.
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