Commercio estero news: ottobre 2008

Newsletter 30/10/08
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FLORA  E  FAUNA  MINACCIATE DI  ESTINZIONE
Con Regolamento CE n. 811/2007, in vigore dal 3
settembre 2008 (REGIME F 296-2), la Commissione CE ha approvato il
nuovo elenco delle specie di flora e fauna la cui introduzione nella
Comunita’, benche’ autorizzata dalla regolamentazione internazionale,
e’ sospesa ad ulteriore tutela delle specie minacciate di estinzione
protette dalla Convenzione di Washington (CITES), recepita nell’
ordinamento giuridico comunitario con Regolamento CE n. 338/97
(REGIME F 265).
Il nuovo Regolamento sostituisce il Regolamento CE n.
1037/2007, precedentemente applicato ed ora abrogato.

IMPORTAZIONE PRODOTTI  TESSILI  DALLA  CINA
Con Comunicato in data 4 settembre 2008
il Ministero dello Sviluppo Economico (già del Commercio
Internazionale) ha stabilito la cessazione della procedura speciale
attivata l’ 11 luglio 2008 per i procedimenti urgenti concernenti le
importazioni di prodotti tessili dalla R. p. cinese, in applicazione
delle vigenti disposizioni del Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A
253), riguardante il regime comune di importazione dei prodotti
tessili dai Paesi terzi.
La cessazione della procedura speciale e’ stata determinata dal fatto
che sono venute meno le condizioni di
necessita’ che ne avevano richiesto l’ introduzione.

ESPORTAZIONE PRODOTTI  AGRICOLI
Con Comunicazione n. 2008/C 222, la Commissione CE
ha diramato il nuovo elenco delle societa’ specializzate sul piano
internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, abilitate
ad emettere i certificati
attestanti lo scarico e l’ importazione dei
prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione all’
esportazione in un Paese terzo, ai sensi dell’ articolo 16 del
Regolamento CE n. 800/1999 (REGIME B 129).
Per l’ Italia, risultano abilitate: Viglienzone Adriatica, SGS Italia e Bossi & C.

ESPORTAZIONE  CARNI  SUINE
Con Regolamento CE n. 854/2008, la
Commissione CE ha approvato misure
eccezionali relativamente ai titoli di esportazione nel settore delle
carni suine disciplinate dal
Regolamento CE n. 1518/2003 (REGIME B 191), in seguito al rilevamento
di residui di antibiotici in prodotti a base di carni suine da parte
delle autorita’ veterinarie russe.
In tale contesto, al fine di limitare gli effetti negativi subiti dagli esportatori, e’ stata
prorogata di 120 giorni la validita’ dei relativi titoli di
esportazione, in relazione ai quali, comunque, le competenti
Autorita’ degli Stati membri sono state autorizzate all’ annullamento
dei titoli stessi, con svincolo delle relative cauzioni.

DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO  DEI  CAPITALI
Con Decreto 12 agosto 2008, pubblicato
nella G. U. n. 202/2008, il Ministero e dell’ Economia e delle
Finanze ha individuato gli Stati extracomunitari e i territori
stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla
Direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’ uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’
criminose e di finanziamento del terrorismo, recepita nel nostro
ordinamento con Decreto  legislativo  21 novembre 2007, n. 231
(LEGISLAZIONE A 130-47).
Sono stati cosi’ individuati: Argentina; Australia; Brasile; Canada; Giappone; Hong Kong; Messico;
Nuova Zelanda; Federazione Russa; Singapore; Stati Uniti d’America;
Sudafrica e Svizzera nonche’ i seguenti Territori: Antille Olandesi;
Aruba; Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia francese; Saint-Pierre e
Miquelon; Wallis e Futura.

PROMOZIONE  DELLE  ESPORTAZIONI
Con Decreto 11 agosto 2008, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale
(LEGISLAZIONE CC 112), il Ministero dello Sviluppo Economico (gia’ del Commercio
Internazionale) ha divulgato le modalita’ procedurali e la
modulistica per l’ applicazione, nell’ anno 2009, della Legge 29
ottobre 1954, n. 1083, che prevede la concessione di contributi
finanziari ad Istituti, Enti e Associazioni per attivita’ promozionali
in favore delle esportazioni nazionali.

IMPOSTA  SUL  VALORE AGGIUNTO
Con Decisione n. 2008/737/CE del 15 settembre 2008, il
Consiglio UE ha autorizzato l’ Italia ad applicare una misura di
deroga all’ articolo 285 della Direttiva 2006/112/CE (M. UNICO 21),
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, esonerando
dall’ IVA i soggetti passivi il cui volume d’ affari annuo non supera
i 30 000 euro, sino al 31 dicembre 2010.

CONGELAMENTO  DEI CAPITALI  JUGOSLAVI
Con Regolamento CE n. 895/2008 del 12 settembre
2008, la Commissione CE ha modificato l’ Allegato I del Regolamento
CE n. 1763/2004
(LEGISLAZIONE D 300-129), relativo all’ istituzione
di misure a sostegno dell’ attivita’ del Tribunale penale
internazionale per l’ ex Jugoslavia, aggiornando dell’ elenco delle
persone fisiche, accusate dallo stesso Tribunale, nei confronti delle
quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie possedute
all’ estero.

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