Con
Regolamento CE n. 748/2008, la Commissione CE ha stabilito l’ apertura
e le modalita’ di gestione di un contingente tariffario per l’
importazione a dazio doganale ridotto di pezzi detti “hampes” della
specie bovina, congelati, nel quadro della vigente politica agricola
comunitaria e, in particolare, del Regolamento CE n. 382/2008 (REGIME B
179), concernente il regime comune di importazione e di esportazione
nel settore delle carni bovine.
Detto contingente, valido dal 1°
luglio 2008 al 30 giugno 2009, riguarda 1 500 tonnellate di carni
bovine congelate del codice NC 0206 2991 cui si applichera’ un dazio ad
valorem del 4 %.
IMPORTAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
Con Regolamento CE
n. 733/2008 (REGIME F 358), il Consiglio UE ha approvato nuove
disposizioni per l’ importazione di prodotti agricoli originari dei
Paesi terzi e destinati all’ alimentazione umana, in seguito all’
incidente alla centrale nucleare di Cernobil.
Il nuovo Regolamento,
che disciplina i controlli sulla contaminazione radioattiva, sara’
applicabile sino al 31 marzo 2010 e sostituisce il Regolamento CE n.
737/90, abrogato.
PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI
Con Regolamento CE n.
689/2008 (REGIME F 455), il Parlamento europeo ed il Consiglio UE hanno
abrogato il Regolamento CE n. 304/2003 e definito nuove norme sull’
importazione ed esportazione di prodotti chimici pericolosi, la cui
commercializzazione e’ vietata o soggetta a rigorose restrizioni nella
Comunita’ Europea, a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull’
ambiente. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° agosto 2008,
mentre l’ articolo 17,2, concernente le indicazioni sul Documento
Amministrativo Unico, DAU, il 1° novembre 2008.
ESPORTAZIONE RIFIUTI
Con Regolamento CE n. 740/2008, la Commissione CE ha modificato il
Regolamento CE n. 1418/2007 (REGIME F 596-2), relativo alle procedure
per l’ esportazione di rifiuti pericolosi verso taluni Paesi terzi, per
tener conto delle decisioni recentemente adottate in materia da: Bosnia-
Erzegovina, Iran, Togo, Costa d’ Avorio, Malesia, Moldova, Russia e
Ucraina.
GESTIONE CONTINGENTI QUANTITATIVI
Con Regolamento CE n.
717/2008 (REGIME A 43), in vigore dal 15 agosto 2008, il Consiglio UE
ha approvato un nuovo Regolamento per l’ instaurazione di una procedura
comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi, per quei beni la
cui importazione nella Comunita’ e’ assoggettata a restrizioni, in
sostituzione delle norme previste dal Regolamento CE n. 520/94, sin qui
applicato, e, ora, abrogato.
Tra le principali innovazioni, si
segnalano, in particolare: previsione di diversi metodi di
ripartizione; flessibilita’ nella ridistribuzione dei quantitativi non
assegnati; gestione comune delle licenze; eque condizioni di accesso;
informazioni affidabili e complete sull’ uso delle licenze; tutela del
segreto professionale; ecc.
PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE
Con
Regolamento CE n. 732/2008 (TARIFFA F 5), il Consiglio UE ha approvato
un nuovo Regolamento per l’ applicazione del Sistema di Preferenze
tariffarie Generalizzate (SPG), previsto per il periodo dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre 2009, ed ipotizzato dalla Comunità europea per
favorire le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo, grazie ad un
trattamento tariffario privilegiato.
RELAZIONI CON LO ZIMBABWE
Con
Posizione Comune 2008/632, pubblicata nella GUUE n. L 205 del 1° agosto
2008, il Consiglio UE, visto il persistere delle gravi violazioni dei
diritti umani e delle liberta’ fondamentali perpetrate dal governo
dello Zimbabwe, ha inasprito la Posizione Comune 2004/161, base
giuridica del Regolamento CE n. 310/2002 (REGIME APP. C 177), con cui
erano state vietate le esportazioni, dirette o indirette, di materiali
e attrezzature repressive ed era stato disposto, altresì, il divieto di
consulenze e assistenza connesse ad attivita’ militari e stabilito,
infine, il congelamento dei capitali detenuti all’estero dalle
personalità governative locali e da persone fisiche o giuridiche ad
esse collegate.
In particolare, si segnala l’ inserimento negli elenchi
di nuove imprese e di nuovi soggetti nei confronti dei quali si applica
il congelamento delle risorse finanziarie detenute all’ estero, oltre
che il rafforzamento delle misure restrittive relative ai divieti di
ingresso e transito nel territorio degli Stati membri.
CONGELAMENTO
DEI CAPITALI JUGOSLAVI
Con Regolamento CE n. 738/2008, la Commissione
CE ha modificato l’ Allegato I del Regolamento CE n. 1763/2004
(LEGISLAZIONE D 300-129), relativo all’ istituzione di misure a
sostegno dell’ attivita’ del Tribunale penale internazionale per l’ ex
Jugoslavia,
aggiornando dell’ elenco delle persone fisiche, accusate
dallo stesso Tribunale, nei confronti delle quali si applica il
congelamento delle risorse finanziarie possedute all’ estero.
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