Con la sentenza n. 17220 del 9 maggio 2012 la Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, i quali avevano assolto un uomo che aveva tamponato un’autovettura dal reato di omissione di soccorso, viceversa condannandolo per il reato di cui all’art. 189 del codice della strada (reato cd. di fuga).
La dinamica dei fatti era la seguente: in seguito al tamponamento il conducente riportava il ‘colpo di frusta’ mentre quell’altro non si fermava a soccorrerlo e neanche il tempo necessario per la sua identificazione e quella del veicolo.
L’automobilista ‘in fuga’ sosteneva poi di aver subito compreso la lievità dell’incidente, e di non essersi fermato per questo motivo: ad un rapido esame risultavano solo piccoli danni alla carrozzeria ed era difficile desumere che il passeggero avesse riportato lesioni.
Ferma restando l’assenza della responsabilità per omissione di soccorso, dato il tipo di conseguenze del sinistro, ossia un semplice trauma non direttamente percepibile come ferita, che di per sé esclude l’obbligo di prestare assistenza, i giudici di legittimità hanno ravvisato invece gli estremi del reato di fuga, tradizionalmente ritenuto un reato di pericolo il cui elemento materiale consiste proprio nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque ostacolare l’accertamento della propria identità personale.
Il dovere di fermarsi sul posto, continuano i giudici, deve durare tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente e del veicolo, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere talmente breve da non consentire né l’identificazione del conducente né quella del veicolo, né lo svolgimento di qualsiasi attività sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo la norma stessa del codice della strada sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica.
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