precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 28340 del 28/06/2019; Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 9361 del 23/02/2017
Volume consigliato
Manuale operativo del condominio
Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza. Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.
Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore
54.00 € 51.30 €
La vicenda
Un condomino, con intento persecutorio, attraverso colpi alle strutture murarie dell’appartamento (anche di notte) e con altre immissioni intollerabili, avvertite anche nei palazzi circostanti, imponeva nuove abitudini di vita ai vicini che erano costretti ad andare a dormire in stanze diverse; in ogni caso ingenerava nelle vittime uno stato di ansia, confermato da certificazioni mediche. Per quanto sopra veniva sottoposto a procedimento penale e condannato in primo e secondo grado per il reato di stalking ex 612-bis c.p., nonché per il reato di disturbo quiete pubblica (art 659 c.p.). Successivamente ricorreva in Cassazione, rilevando che i rumori non avevano disturbato l’intero condominio, ma solo agli occupanti di una o due unità adiacenti alla sua (peraltro già protagonisti di contenziosi in suo danno); inoltre sottolineava come non si potesse parlare di atti persecutori ma di episodi determinati dalla difficoltà nella convivenza condominiale, anche perché i vicini non erano in stato d’ansia, paura o timore, né aver mutato abitudini di vita; infine notava che i rumori dipendevano dai problemi di udito della moglie che era costretta, ad esempio, ad ascoltare musica a volume più alto del normale.
La questione
Che conseguenze può subire il condomino che, con intento persecutorio, molesta i vicini anche di notte con rumori che possono disturbare un numero indeterminato di persone?
La soluzione
La Cassazione ha confermato la colpevolezza del “condomino disturbatore”.
In particolare ha sottolineato che i rumori erano stati percepiti anche da testimoni che non dimoravano nel condominio in questione con la conseguenza che il condomino ha commesso il reato di cui all’art. 659 c.p.; del resto la Cassazione ha confermato la colpevolezza del ricorrente anche per il reato di cui all’art 612-bis c.p. (Atti persecutori o stalking) atteso che i vicini sono stati costretti a mutare abitudini di vita e a subire conseguenze psicologiche, confermate da certificazioni mediche.
Le riflessioni conclusive
Secondo l’articolo 612-bis c.p. (Atti persecutori o stalking), salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Bisogna considerare che, a seguito di una storica sentenza della Cassazione, l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. è stato esteso al contesto condominiale, ritenendo riduttiva la lettura della norma in forza della quale gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un solo soggetto.
In tale innovativa pronuncia la Corte di cassazione ha statuito che non è necessario che la condotta persecutoria sia tenuta nei confronti della medesima persona, ben potendo il reato configurarsi anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre (Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895).
Le condotte di minaccia o molestie reiterate devono essere poste in essere “in modo da” – alternativamente – a) “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura”, ovvero b) “ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”, ovvero, ancora, c) “costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita“.
La fattispecie in esame costituisce quindi un reato ad eventi alternativi, in quanto la realizzazione di uno solo dei tre effetti lesivi integra il reato.
Dalla natura di reato di evento consegue poi la necessità dell’accertamento del nesso causale tra gli eventi e le reiterate condotte delittuose commesse dal colpevole (detto soggetto attivo)
Sotto diverso profilo, occorre osservare che in ambito condominiale è configurabile il reato previsto dall’art 659 c.p. (disturbo della quiete pubblica) secondo cui chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.
In particolare perché ricorra tale figura di reato è necessario che le immissioni rumorose abbiano la capacità di propagarsi all’interno dell’intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell’immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del locale destinato a bar (Cass. pen., sez. I, 01/03/2018, n. 9361).
L’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori (come le deposizioni testimoniali) in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno idoneo ad arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.
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