Commissione Tributaria Provinciale di Ancona – RGR 375/04 –Sentenza n. 191/3/05 del 21.12.2005 depositata il 10.02.2005

sentenza 02/03/06
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Con ricorso n. 375 del 2004 il sig. ***, titolare dell? omonima Azienda Agricola, ?ha impugnato? ?l? atto di contestazione-irrogazione? Nr9ecoa200327- 2003, notificato il 10 marzo 2004, con il quale gli ? stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032/00.

Il provvedimento impugnato richiama il verbale 23 settembre 2003 n. 29463 dal quale? sarebbe emerso che il ricorrente all? atto dell? accesso dei funzionari ?non esibiva il registro di presenze?? relativo a tre suoi dipendenti.

Premesso in fatto che la verifica, che ha dato luogo a verbale, ? stata effettuata? fuori dalla sede aziendale e, precisamente, in occasione di una fiera, il ricorrente afferma di? non aver avuto con se i documenti contabili per essere a ci? esonerato nella qualit? di agricoltore esercente la vendita dei propri prodotti in forma ambulante.?

Non vi sarebbe stato un rifiuto di esibizione ma bens? una mancanza oggettiva degli stessi quanto ai registri contabili e? la loro giacenza presso la sede dell? Azienda, quanto ai documenti? relativi ai dipendenti.

L? Agenzia delle Entrate (Ufficio di Jesi) si ? costituita.

Il ricorso ? infondato.?

L? Ufficio intimato ha dato nella specie applicazione al secondo comma dell? art. 9 del d.lgv. 18 dicembre 1997 n. 471 per il quale? ? punito con una sanzione amministrativa? chi nel corso degli accessi ?? rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati?ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorch? non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza??.

?Il ricorrente giustifica il rifiuto opposto alla esibizione delle scritture contabili perch? non obbligato allo loro tenuta in quanto agricoltore autorizzato a vendere i propri prodotti? e nel contempo afferma di non aver opposto un rifiuto a mettere a disposizione dei funzionari, presso la sede dell? Azienda, i documenti relativi ai propri dipendenti.

Osserva il Collegio che, ai sensi dell? art. 34 DPR n. 633 del 1972 gli agricoltori, autorizzati alla vendita al minuto dei loro prodotti presso i mercati a loro riservati, ?sono esonerati dagli obblighi I.V.A. di fatturazione registrazione e dichiarazione,ove nell? anno precedente abbiano ?realizzato un volume d’affari non superiore ad un determinato importo. ?

Qualora ?gli agricoltori impieghino lavoratori dipendenti tale esonero non si estende, tuttavia, alle scritture ed ai registri che i sostituti d? imposta, in quanto obbligati ad operare ritenute alla fonte, sono tenuti a tenere ai sensi dell? art. 13 co. 3 e dell? art. 21 del ?DPR n. 600 del 1973.

Il riferimento va ai libri? che devono essere? tenuti? ai sensi della vigente legislazione sul lavoro

(libro matricola, libro giornale, libro paga), documenti? che hanno valenza anche fiscale,? in quanto sugli stessi devono risultare le somme ed i valori corrisposti a ciascun dipendente (anche ai fine della ritenuta d? acconto), e che sono riconducibili alla pi? ampia ed indeterminata categoria degli ?altri registri, documenti e scritture, ancorch? non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza? di cui al sopra riportato art. 9, co. 2, del d. lgv. n. 471 del 1997.??

Pi? precisamente, il T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, agli artt. dal 20 al 26 disciplina le modalit? di istituzione, di compilazione, di tenuta e di conservazione dei libri regolamentari.

In particolare, per? il primo comma dell? art. 20? del DPR n. 1124 del? 1965 i datori di lavoro devono tenere un libro di matricola nel quale devono essere iscritti, ?nell’ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i prestatori d’opera?.

Il libro di matricola deve indicare, per ciascuno di loro ?la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione?.Il successivo art. 21 poi dispone che? il libro paga? e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, dagli incaricati dell? Istituto Assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro?.

Normalmente il luogo in cui si esegue il lavoro ed in cui devono poter essere esibiti il libro paga ed il libro matricola ? la sede dell? Azienda.

In ipotesi di attivit? svolta al di fuori? della sede aziendale tali libri debbono poter essere messi a disposizione dei verificatori. Diversamente sarebbe preclusa la possibilit? d? accertare, all? atto dell? accesso, l? impiego di lavoratori in nero (sanzionabile art. 3, co. 3 del D.L. n.12 del 2002 ad opera dell? Ufficio delle entrate)o la mancata registrazione di giornate lavorative,? con conseguente elusione dell? obbligo delle ritenute alla fonte e del loro versamento. ??

Con tre propri dipendenti il? sig. Romagnoli era presente? nel mese di settembre? presso il mercato di Jesi per svolgere in forma ambulante la? vendita dei propri prodotti agricoli (settore orto-floro-vivaistico). In qualit? di datore di lavoro, avrebbe dovuto essere in condizione di esibire i libri obbligatori di cui al T.U. n. 1124 del 1965 o, quantomeno, rendersi disponibile per una sollecita loro rinvenibilit?.

Contrariamente a quanto affermato in ricorso, dal verbale 23 settembre 2003 n. 29463, il sig. Romagnoli non ha mostrato alcuna disponibilit? a far fronte alla mancata? possibilit? di esibire le scritture? richieste nel luogo in cui i propri dipendenti prestavano? attivit? lavorativa ?e di recuperarle con immediatezza presso la sede dell? Azienda presso cui erano conservate.

Per quanto considerato e dedotto, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

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La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona (sez. III) RESPINGE il ricorso n. 375 del 2004.

Compensa le spese.

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Ancona 21 dicembre 2005.

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???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????f.to Giancarlo Giambartolomei

sentenza

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