SEZIONE N° 8 – R.G.R. – N° 16130/07
UDIENZA DEL 3/3/2010
SENTENZA N° 193/08/10
PRONUNCIATA IL 3/3/2010
DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI 17/03/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA SEZIONE OTTAVA
Riunita con l’intervento dei Signori:
Dott. ************à Presidente
Dott. ****************** Giudice relatore
Dott. *************** Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Il Segretario
Dr ****************
…omissis…
DIRITTO E OSSERVAZIONI
Il ricorso, ritenuto ammissibile, va accolto perché l’obbligazione tributaria, anche nell’aspetto sanzionatorio, è interamente a carico della società di capitali ** s.r.l., non essendo applicabili le norme legislative con effetto retroattivo.
L’eccezione della parte resistente sull’inammissibilità del ricorso contro la cartella di pagamento, formulata all’udienza del 3 marzo 2010, va rigettata perché, in assenza di prove documentali, si tratta del primo atto ricevuto dal ricorrente e di conseguenza impugnabile autonomamente non essendo stato preceduto da uno specifico atto prodromico e/o premonitore . In effetti la cartella di pagamento non presenta vizi propri, però non specifica atti impositivi addebitabili al ricorrente. Detta cartella di pagamento rientra tra gli atti impugnabili previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 546/92 e come tale è da ritenersi astratta nell’imposizione poiché il ricorrente rispetto all’obbligato principale ( società di capitali) è terzo. Nel caso in esame, emergono due soggetti distinti e cioè la persona fisica, quale è il ricorrente, e una persona giuridica ed economica, quale è la società di capitali ** s.r.l. con la conseguente estraneità tra gli stessi.
L’obbligazione tributaria, infatti, è in capo alla società ** s.r.l. che è un soggetto diverso rispetto al ricorrente, avente personalità giuridica propria ed autonomia patrimoniale propria.
Una società a responsabilità limitata, con socio unico o con pluralità di soci, è una impresa autonoma con soggettività passiva propria ed è disciplinata dagli artt. 2462 e seguenti – titolo V- capo VII del Codice Civile sulla base di un capitale proprio, conferito da una o più persone fisiche e/o giuridiche. Nella società a responsabilità limitata, giuridicamente, non prevale l’aspetto personale, ma quello capitalistico per cui i rischi e le responsabilità sono solo di natura economica proprio per gli interessi collettivi sulla stessa società da parte dei soci, dei lavoratori, dei fornitori, dei clienti e di tutti coloro che intrecciano rapporti di impresa.
In una società di capitali, solo l’amministratore “ di fatto” può essere ritenuto responsabile per violazione dei doveri connessi all’attività gestoria soltanto allorché sia provata l’estraneità alla gestione del rappresentante legale, al quale non è non possono essere addebitate irregolarità se non per fatti specifici e accertati nell’ambito dell’art. 2409 del C.C.. Nel caso in esame non emerge alcuna irregolarità gestionale addebitabile all’amministratore della società e pertanto ogni eccezione sulla gestione ed ogni addebito va rigettato.
La disposizione contenuta nell’art.98 comma 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,( vigente nel 1996 e abrogato dall’art. 16 –comma 1- lettera c) D.Lgs. 471/97) che prevede la solidarietà del soggetto passivo o del soggetto inadempiente con coloro che ne hanno la rappresentanza, per il pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse , concerne esclusivamente l’inosservanza delle disposizioni sulla riscossione dei tributi e non trova, quindi, applicazione nei confronti dell’amministratore di società di capitali per pene pecuniarie irrogate alla stessa per infedele dichiarazione. (Cass.civ.sez.1° n.5055/93). Per quanto riguarda gli adempimenti tributari, comprese le sanzioni, la società di capitali, compresa la società e responsabilità limitata, ne risponde con il proprio patrimonio anche nella fase di liquidazione. Il socio della società di capitali, in caso di liquidazione della stessa società, ne risponde, di conseguenza, solo per il capitale conferito, o meglio per le quote conferite, comprendendo anche le quote di finanziamento in conto capitale dello stesso alla società poiché, in base alla vigente normativa, anche i finanziamenti dei soci, nell’aspetto debitorio, sono a rischio e marginali rispetto al primario soddisfacimento di quelli dei terzi per prevalenza.
In conclusione, nella società di capitali i terzi, compresa l’Amministrazione Finanziaria, possono essere soddisfatti per i propri crediti solo ed esclusivamente con il patrimonio sociale.
Infine, le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 472/1997 sui responsabili per la sanzione amministrativa risultano illegittime e infondate in quanto sono entrate in vigore il 1° aprile 1998. Si tratta, in ogni caso, di sanzioni irrogate alla società e non all’amministratore e/o legale rappresentante, all’epoca denominate pene pecuniarie e soprattasse, per l’anno di imposta 1996 ed in virtù delle disposizioni dell’art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Ne consegue che non essendo applicabili le disposizioni emanate nel 1997 per l’anno 1996 il debito tributario, anche per le sanzioni e/o pene pecuniarie, rimane sempre in capo alla società e pertanto l’iscrizione a ruolo del carico tributario in capo al ricorrente risulta illegittima ed infondata e come tale va annullata.
Per la peculiarità della controversia, sussistono i motivi per la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella impugnata.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri per legge.
Così deciso in camera di consiglio in Catania il 3 marzo 2010
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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