SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA N°1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R.
N°1851.09
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ENNA SEZIONE PRIMA UDIENZA DEL 6.11.09
SENTENZA
N° 317/01/10
PRONUNCIATA
Riunita con l’intervento dei Signori: IL
29.01.10
Dott. ************à Presidente relatore
Dott. ** Cacciato Giudice
Dott. ***********************************************
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA OGGI
ha emesso la seguente 4.06.2010
SENTENZA
Il Segretario
*************
sul ricorso n. 1851/09 R.G.R. introdotto da
***
Avverso la cartella di pagamento n. 294 2008 0021733650 per I.V.A. e IRAP, anno di imposta 2005, notificata il 12 marzo 2001.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: Voglia la Commissione annullare l’atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica, per difetto di sottoscrizione e per mancata indicazione del responsabile con vittoria delle spese di giudizio.
Per la parte resistente: Voglia la Commissione chiamare in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Enna; dichiarare il difetto di legittimazione passiva; dichiarare legittima la procedura di riscossione con vittorie sulle spese di giudizio.
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate di Enna, in seguito alla presentazione del Mod. Unico 2006 per il periodo d’imposta 2005 del signor ** **, ha riscontrato l’omesso e/o carente versamento dell’ IRPEF, dell’I.V.A. e dell’Addizionale Irpef, e, previa comunicazione del 14 aprile 2008 codice atto 126227570616, ha proceduto all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto con ruolo n. 2008/150066, reso esecutivo in data 25 settembre 2008. La Serit Sicilia SpA, conseguentemente, ha emesso nei confronti del signor ** ** la cartella di pagamento n. 294 2008 0021733650 di € 5.525,75.
Il signor ** **, ricevuta la cartelle di pagamento, con l’assistenza dell’avv. **************, introduceva ricorso chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato per i seguenti motivi:
-
Inesistenza giuridica della notifica per violazione dell’art. 148 c.p.c. il quale dispone che la relata di notificazione deve essere posta in calce all’atto da notificare e non sul frontespizio;
-
Difetto di sottoscrizione dell’atto impugnato che recava solamente la dicitura Serit Sicilia S.p.A. ma di cui si disconosceva il responsabile dell’emissione stessa della cartella;
-
violazione dell’art. 7, comma 2 della Legge n. 212/2000 nonché dell’art. 5, comma 1 della legge n. 241/90 per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
-
violazione ed errata applicazione dell’art. 36 bis, comma 3 del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 6, comma 5 della legge n. 212/2000 in quanto la cartella esattoriale non era stata preceduta da atti prodromici tesi a fornire chiarimenti al contribuente.
La parte ricorrente allegava in copia al ricorso: la cartella di pagamento; la sentenza n. 6750 del 21 marzo 2007 della Corte di Cassazione Sez. Trib.; la sentenza n. 22/2008 C.T.P. di Enna; la sentenza n. 195/4/08 del 22 dicembre 2008 C.T.P. di Potenza; l’ordinanza n. 117/2000 della Corte Costituzionale; la sentenza n. 110 dell’8 gennaio 2007 della Corte di Cassazione Sez. Trib. e la ricevuta postale di avvenuta spedizione del ricorso alla Serit Sicilia S.p.A. di Enna.
La Serit Sicilia S.p.A. di Enna in data 30 giugno 2009 si costituiva in giudizio e chiedeva alla Commissione la chiamata in giudizio dell’Agenzia delle Entrate con il rinvio della trattazione del ricorso nonché di dichiarare il difetto di legittimazione passiva per le eccezioni riguardanti la quarta motivazione del ricorso. Chiedeva, altresì, la legittimità della procedura di riscossione; la condanna per il ricorrente alle spese di giudizio e la condanna per l’Agenzia delle Entrate al rimborso della somma di cui sarebbe stata gravata in dipendenza del giudizio.
La parte resistente allegava in copia alle proprie controdeduzioni l’atto di nomina del messo notificatore; l’estratto ruolo della cartella esattoriale n. 294 2008 0021733650 e la procura speciale.
La Commissione, all’udienza del 3 luglio 2009, assenti le parti, considerando che nel ricorso introduttivo vengono proposti motivi nei quali va garantito il diritto al contraddittorio dell’Ente impositore, ha ordinato, a cura del ricorrente, l’ integrazione del contraddittorio, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Enna entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione rinviando la trattazione dell’istanza di sospensione alla successiva udienza.
Con le memorie illustrative presentate nella Segreteria della Commissione Tributaria in data 23 luglio 2009, la parte ricorrente insisteva sui motivi menzionati nel ricorso nonché sulla illegittima chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate da parte della Serit Sicilia S.p.A. in quanto non tempestiva, non ottemperando all’ordinanza.
La parte ricorrente allegava in copia: il dispositivo dell’ordinanza n. 684/01/09; la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 della Corte di Cassazione SS.UU.; l’art. 39 del D.Lgs. 112/1999; la circolare n. 51/E del 17 luglio 2008 dell’Agenzia delle Entrate; la sentenza n. 13331 del 10 giugno 2009 della Corte di cassazione Sez. Trib.; la sentenza n. 16119 del 20 luglio 2007 della Corte di cassazione Sez. Trib.; la sentenza n. 24563 del 26 novembre 2007 della Corte di cassazione Sez. Trib.; la ricevuta postale di avvenuta spedizione del ricorso alla Serit Sicilia S.p.A. di Enna.
All’udienza del 18 settembre 2009, avanti la Commissione è comparso l’avv. ************** per la parte ricorrente il quale ha insistito sulla memoria illustrativa e sull’eccezione formulata nel ricorso introduttivo.
Dopo, in camera di consiglio, la Commissione ha invitato la parte a trattare la richiesta di sospensione.
L’avv. Papa, in camera di consiglio, ha insistito sulla richiesta di sospensione sussistendo il fumus boni juris come in ricorso e il danno grave ed irreparabile perché trattasi di un soggetto economico (idraulico) con scarsa redditività per la crisi in corso.
La Commissione ha rigettato la richiesta di sospensione dell’atto impugnato e rinviava la trattazione del ricorso.
Successivamente, all’udienza del 6 novembre 2009, avanti la Commissione è comparso solamente l’avv. ************** per la parte ricorrente il quale ha insistito sul ricorso ed ha esposto i motivi soffermandosi sul responsabile del procedimento ponendo in visione degli atti della Serit. Ha concluso con le eccezioni sull’art. 36 bis per l’omessa comunicazione preventiva da parte dell’Ente impositore.
La Commissione, sentita la parte, rinviava la trattazione del ricorso.
La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentito il relatore, emette la sentenza.
DIRITTO E OSSERVAZIONI
Il ricorso, ritenuto procedibile, va rigettato perché la cartella di pagamento, redatta sul modello adottato dal Decreto Ministeriale, risulta legittima e fondata e la notifica è stata eseguita secondo le disposizioni del DPR 602/73 sulla riscossione dei tributi.
La Commissione, preliminarmente, per l’omessa ottemperanza dell’ordinanza del 3 luglio 2009, non applicando le disposizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs. 546/92, dichiara procedibile il ricorso in quanto i motivi riguardano solo il contenuto della cartella di pagamento avendo la parte eccepito la notifica, la sottoscrizione e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento oltre all’omesso atto di riliquidazione con comunicazione dei tributi ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73. Tali dati eccepiti, in effetti, non riguardano il diritto al contraddittorio dell’Ente impositore in quanto la parte, preliminarmente, impugna e pone l’attenzione sul contenuto formale dell’atto, ma non sulla imposizione e/o pretesa tributaria poiché l’eccezione ex art. 36bis del DPR 600/72 riguarda l’omessa comunicazione con esclusione, per omessa menzione, dell’an e del quantum debeatur .
L’eccezione sulla inesistenza giuridica della notifica va rigettata perché, in ogni caso, l’avvenuta consegna e successiva impugnazione della cartella di pagamento ha raggiunto lo scopo della conoscenza del debito tributario. La notifica della cartella di pagamento non è un atto configurabile nell’ambito dell’art. 148 del c.p.c., ma degli artt. 25 e 26 del DPR 602/73 sulla riscossione dei tributi. Infatti il concessionario notifica la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999 come modificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2002, al debitore secondo le disposizioni del successivo art. 26 del medesimo DPR 602/73. La norma sulla notificazione della cartella di pagamento è proprio dettata dalle disposizioni dell’art. 26 del DPR 602/73 e la relata di notifica , apposta nella parte iniziale della stessa, è regolare perché ha lo scopo di portare a conoscenza del debitore la pretesa tributaria e la data per l’eventuale impugnazione. La consegna della cartella di pagamento risulta regolare ed ha consentito l’impugnazione per cui l’eccezione va rigettata non essendo applicabile per tale atto l’art. 148 del C.P.C. Comunque, avendo la parte eccepito vari aspetti del contenuto formale della cartella indicati nella parte successiva alla prima pagina di undici, ha dimostrato dio essere a conoscenza dell’intero atto sia nella parte formale ma anche sostanziale non avendo contestato né l’an e neanche il quantum debeatur.
L’eccezione sulla omessa sottoscrizione della cartella di pagamento va anche rigettata perché non è prevista dal citato Decreto Ministeriale, decreto che la parte non ha impugnato avanti l’autorità competente. L’eventuale errata conformità del modello della cartella di pagamento non è stata eccepita dalla parte ricorrente per cui la sottoscrizione, non prevista da alcuna norma, risulta ininfluente ai fine della nullità dell’atto impugnato che, in ogni caso, ha assolto il precetto normativo sulle modalità di riscossione del tributo.
L’eccezione sull’omessa indicazione del responsabile del procedimento va anche rigettata perché a pagina 6 di 11 risulta indicato il signor “ *************** , coordinatore dell’attività di cartellazione dell’ambito provinciale di Enna della Serit *********”, per la quale a pagina 1 di 11 risultano indicati il telefono, il recapito toponomastico, il comune e l’orario di apertura al pubblico dello sportello e/o dell’ufficio. Tutto il contenuto risulta completo e conforme alle norme sulla riscossione coattiva dettate dal DPR 602/73 e da quelle complementari quali i decreti ministeriali, il D.Lgs 46/1999 ecc. L’eccezione potrebbe essere condivisa solo nel caso di omissione dell’indicazione per cui non risulta alcuna violazione all’art. 7 comma 2 della legge 212/2000 e né all’art. 5, comma 1 legge 241/1990 che, solo amministrativamente e non nell’ambito tributario, in caso di omissione, il responsabile si individua nella persona del dirigente dell’Ufficio.
Infine, l’eccezione sulla omessa comunicazione prevista dall’art. 36bis del DPR 600/72 va rigettata perché, pur essendo un atto previsto dalla norma, non è obbligatori ai fine della debenza tributaria che nel caso in esame non risulta contestata, anzi, avendo la parte, eccepito vari motivi formali, conferma l’aspetto sostanziale della cartella di pagamento.
Per la peculiarità della controversia, sussitono i motivi per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Commissione rigetta il ricorso e conferma l’atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Serit Sicilia SpA che liquida in € 300,00 (trecento/00) oltre oneri per legge.
Così deciso in camera di consiglio in Enna il 29 gennaio 2010.
IL PRESIDENTE RELATORE
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento