FATTO
I Comuni di A., M. e S. impugnano il provvedimento di diniego prot. N. 7751/09 in data 26 marzo 2009, con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Schio, ha rigettato l’istanza con la quale detti Comuni chiedevano il rimborso di quanto versato ex art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972 a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 2006/2008, ammontante complessivamente ad Euro 8.031,28, di cui Euro 1.600,84 per il Comune di A., Euro 2.607,82 per il Comune di M., Euro 3.822,62 per il Comune di S.
Assumono – in estrema sintesi – i Comuni epigrafati., nella loro veste di parte ricorrente, di aver erroneamente effettuati i relativi versamenti e ciò per eccepita abolizione della tassa di concessione governativa dovuta sulla telefonia mobile di abbonamento a seguito dell’ entrata in vigore del Codice delle Telecomunicazioni di cui al D. Lgs. 01.08.2003 n. 259. A tale assunto i Comuni, pervengono in forza dell’abrogazione dell’art. 318 del D. P. R. 29.03.1973 n. 156, ad opera del citato Codice.
Parte ricorrente così conclude chiedendo: in via pregiudiziale sospendersi il presente giudizio e proporsi rinvio alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art. 234 Trattato CE affinché la Corte stessa verifichi la conformità dell’art. 21 Tariffa allegata al D.P.R 641/72 alle Direttive 91/13/CE e seguenti; nel merito dichiararsi l’illegittimità degli impugnati provvedimenti e disporsi il rimborso di quanto indebitamente versato dai Comuni ricorrenti all’Erario. Con interessi e rivalutazione dal pagamento al saldo e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituisce l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Schio, riaffermando la legittimità del proprio operato ed eccependo – tra l’altro – che l’esenzione del tributo de quo è prevista solo in favore di particolari categorie di soggetti individuati dall’art. 13 bis del D. P. R. n. 641/1972 (ad es. onlus o soggetti con particolari condizioni di menomazioni fisiche) ed eccependo altresì che “la vigenza del citato tributo non può essere messa in discussione nemmeno a seguito dell’abrogazione dell’art. 318 del D. P. R. 29.03.1973 n. 156”.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, in buona sostanza, assume che “…omissis…la norma tributaria riconduce la debenza della tassa concessione governativa a due presupposti tra loro alternativi: la licenza di esercizio, ora abrogata, oppure il documento sostitutivo che è costituito dall’abbonamento telefonico.
A prescindere dall’abrogazione della licenza d’esercizio, la condizione di abbonato legittima ex se la pretesa tributaria.
Pertanto, considerato il carattere alternativo che l’abbonamento telefonico assume rispetto alla licenza stessa, l’eliminazione di quest’ultima non incide sulla valenza del meccanismo sostitùtivo previsto dal D. M. 33/1990″.
Di conseguenza ritiene parte resistente che possa sostenersi” 1’attuale vigenza dell’ art, 21 della Tariffa che rinvia all’art. 3 del D. L. 13 maggio 1913 n. 151, anche questo tuttora vigente, che a sua volta richiama il D. M 33/1990 anche questo tuttora vigente”.
Conclude, dunque, detta oarte resistente chiedendo che il ricorso venga respinto in toto relativamente alle richieste formulate sia in via pregiudiziale che nel merito. Con condanna di spese della controparte.
Parte ricorrente, invece, insiste nelle proprie richieste, depositando in data 29 settembre u.s. la memoria illustrativa in atti.
DIRITTO
Il ricorso appare fondato per i seguenti motivi, esaminati in via preliminare.
Il D. Lgs. n. 259/2003, recante il nuovo Codice delle Telecomunicazioni, con l’art. 3 ha disposto la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica, essendo di preminente interesse generale, e con l’art. 218 ha abrogato l’art. 318 del D. P. R. 156/73, secondo cui, oggetto della tassazione, sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza e individuato per rivestire il carattere autorizzatorio della licenza.
Ma, in definitiva, venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio e l’art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l’imposizione di cui all’art. 21 della Tariffa non risulta più applicabile.
Si ribadisce infatti che il nuovo Codice delle Telecomunicazioni ha profondamente innovato il pregresso regime. Pertanto è venuto meno il sistema concessorio e, con l’abrogazione dell’ art. 318 del D. P. R. 156/73, l’art.21 della Tariffa non è più applicabile. Ne consegue che la previsione contenuta nell’art. 3 del D.M. 13.02.1990 è illegittima e come tale va disapplicata da questa Commissione, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma del D. Lgs. 31.12. 1992 n. 546.
Infine va sottolineato che la non assoggettabilità alla tassa di concessione governativa è teleologicamente applicabile agli Enti locali in quanto pubbliche amministrazioni, come di seguito richiamato.
La Carta Costituzionale, all’art. 114 recita, infatti, ” La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”.
Gli Enti locali nascono in sintesi per la necessità e per lo scopo di decentrare le funzioni dello Stato che delega a tali Enti l’esercizio di funzioni amministrative.
Il T.U.I.R. esclude dall’assoggettamento all’imposta sui redditi i Comuni. Infatti il D. Lgs. 30.03.01 n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel secondo comma dell’ art. 1 precisa che” Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi’ … le regioni, le province, i comuni, …”
Si ritengono assorbite le ulteriori eccezioni formulate dalle parti.
Si compensano le spese, trattandosi di questione in puro diritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso a spese interamente compensate.
Vicenza 19 ottobre 2009
Depositata addì 02 febbraio 2010
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