Il marchio è un segno distintivo idoneo a contraddistinguere I prodotti e i servizi che un’impresa intende commercializzare o fornire. Premesso che sia possibile ottenere la tutela del proprio marchio attraverso l’uso dello stesso, maggiore protezione viene garantita senza dubbio dalla registrazione del marchio. Ebbene, prima di procedere al deposito del marchio occorre effettuare una ricerca di anteriorità per evitare di depositarne uno identico o simile a marchi previamente registrati da terzi. I marchi infatti possono essere in conflitto tra di loro se sono uguali o se somigliano in quanto vi è il rischio che un consumatore possa confonderli associando il marchio di un’azienda o di una persona fisica alla titolarità di un’ altra azienda o persona fisica.
Invero, per valutare la sussistenza della somiglianza tra i marchi è necessario compararli sotto tre profili: visivo, fonetico e concettuale.
La comparazione visiva può essere effettuata sia per i marchi denominativi (analizzando quindi il numero e la sequenza di lettere e di sillabe) che per i marchi figurativi (per i quali l’analisi verte ovviamente sulle immagini); la comparazione fonetica invece riguarda solo i marchi denominativi così come quella concettuale che concerne il significato del marchio.
Il marchio di Peppa Pig
Ebbene, per poter comprendere maggiormente come viene effettuata detta comparazione, si analizza di seguito il caso riguardante il marchio “Peppa Pig” contro il marchio” Tobbia” deciso dal Tribunale dell’Unione Europea con sentenza 21 marzo 2019, causa T- 777/17.
La Corte ha ritenuto esserci somiglianza tra i marchi in quanto simili sia da un punto di vista visivo che fonetico e concettuale. Nello specifico, a dire dei Giudici, i due segni sono simili da un punto di vista visivo perché rappresentano l’illustrazione di due maialini aventi la testa e le componenti della stessa molto simili, invero, le differenze sono minime quindi non in grado di superare le somiglianze. Detto assunto, si specifica, si basa sul presupposto che il consumatore medio percepisce un marchio nel suo insieme senza quindi effettuare un’analisi scrupolosa del vari dettagli.
Inoltre, da un punto di vista fonetico, Tribunale ha ritenuto sussistere una correlazione tra l’elemento “Peppa” e l’elemento “Tobbia” in quanto entrambe sono parole bisillabiche contenenti una forte consonate, rispettivamente la “P” e la “B”.
Infine, i Giudici hanno rilevato anche una la somiglianza concettuale in quanto il consumatore medio potrebbe associare immediatamente i segni in questione ad un maiale, identificando i due marchi come nomi propri.
I Giudici sulla base di detta comparazione hanno ritenuto sussistere un rischio di confusione tra i due marchi non solo in quanto simili ma anche perché i prodotti rivendicati dagli stessi sono identici: capi di abbigliamento. Ebbene a proposito di ciò il Tribunale ha evidenziato come per questi prodotti, la somiglianza visiva rivesta un’importanza particolare in quanto si riconosce che l’acquisto di indumenti comporta un esame visivo dei marchi .
Alla luce della valutazione effettuata, il Tribunale dell’Unione Europea ha quindi potuto confermare i diritti di privativa sul marchio “Peppa Pig” (precedentemente registrato) e dichiarare la nullità della domanda di registrazione del marchio ”Tobbia”.
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