La comparsa di costituzione e risposta è l’atto difensivo con cui il convenuto si costituisce in giudizio nel processo civile e prende posizione rispetto alle domande proposte dall’attore nell’atto di citazione.
Indice
- 1. Disciplina dell’atto
- 2. Termini e modalità di deposito
- 3. Contenuto obbligatorio della comparsa di costituzione e risposta
- 4. Eccezioni proponibili con la comparsa
- 5. La domanda riconvenzionale
- 6. La chiamata di terzo
- 7. Conseguenze della mancata costituzione
- 8. Modifica della comparsa e termini per le memorie difensive
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1. Disciplina dell’atto
L’atto è disciplinato dall’art. 167 c.p.c. e ha una funzione essenziale per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa. Oltre a esporre le eccezioni di rito e di merito, la comparsa può contenere domande riconvenzionali, chiamate di terzi e altre difese articolate nel processo.
2. Termini e modalità di deposito
Il convenuto deve costituirsi nel termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, depositando la comparsa unitamente ai documenti e alle eventuali richieste istruttorie.
Se il deposito avviene tra il ventesimo e il decimo giorno prima dell’udienza, il convenuto è comunque ammesso a costituirsi, ma decade dal diritto di proporre domande riconvenzionali e chiamate di terzi.
Il mancato rispetto del termine comporta la contumacia del convenuto (art. 171 c.p.c.), con la conseguenza che egli non potrà proporre eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio.
3. Contenuto obbligatorio della comparsa di costituzione e risposta
L’art. 167 c.p.c. stabilisce che la comparsa deve contenere:
- Le generalità del convenuto e del suo difensore, con indicazione della procura alle liti;
- L’esposizione delle difese in fatto e in diritto rispetto alla domanda attorea;
- L’indicazione delle eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio (ad es. prescrizione, decadenza, incompetenza territoriale derogabile);
- Le prove di cui il convenuto intende avvalersi, compresa l’eventuale richiesta di interrogatorio formale o prova testimoniale;
- Le domande riconvenzionali, nel caso in cui il convenuto voglia avanzare pretese nei confronti dell’attore;
- L’eventuale chiamata in causa di un terzo per garanzia, regresso o altra ragione;
- L’elezione di domicilio per la ricezione degli atti di causa.
4. Eccezioni proponibili con la comparsa
Le eccezioni di rito e di merito devono essere specificamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta. Si distinguono in:
- Eccezioni di rito, come l’incompetenza per territorio derogabile, la litispendenza, il difetto di rappresentanza o legittimazione;
- Eccezioni di merito, tra cui la prescrizione, la compensazione e l’adempimento.
Alcune eccezioni possono essere rilevate d’ufficio dal giudice (es. nullità del contratto), mentre altre devono essere espressamente dedotte dalla parte, pena la decadenza.
5. La domanda riconvenzionale
Ai sensi dell’art. 167, comma 2, c.p.c., il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale, ossia un’azione nei confronti dell’attore, che si aggiunge alla difesa rispetto alla domanda principale.
La riconvenzionale deve essere connessa con l’oggetto della causa principale o con il titolo su cui si basa la domanda attorea. Se proposta tardivamente (oltre il ventesimo giorno prima dell’udienza), non sarà ammessa.
6. La chiamata di terzo
Il convenuto può chiamare in giudizio un terzo, se ne ha interesse, nelle seguenti ipotesi:
- Chiamata in garanzia, quando il convenuto ritiene di avere diritto di rivalsa su un altro soggetto (es. un’assicurazione);
- Chiamata per regresso, se il convenuto vuole coinvolgere un coobbligato;
- Chiamata per estromissione, per indicare il vero soggetto passivo dell’azione.
L’art. 269 c.p.c. disciplina la modalità e i termini per la chiamata del terzo, che deve avvenire entro la costituzione in giudizio.
7. Conseguenze della mancata costituzione
Se il convenuto non deposita la comparsa nei termini previsti, il giudice lo dichiara contumace e il processo prosegue in sua assenza. Tuttavia, la contumacia non comporta automaticamente soccombenza, in quanto il giudice deve comunque valutare il merito della domanda attorea.
Il convenuto potrà intervenire successivamente, ma perderà il diritto di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, domande riconvenzionali e chiamate di terzo.
8. Modifica della comparsa e termini per le memorie difensive
Il nuovo rito ordinario previsto dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha modificato le tempistiche delle difese:
- Memoria ex art. 171-ter c.p.c. (40 giorni prima dell’udienza): per precisare domande, eccezioni e richieste istruttorie.
- Memoria ex art. 171-quater c.p.c. (20 giorni prima dell’udienza): per replicare alle difese dell’attore e depositare nuove prove.
- Memoria ex art. 171-quinquies c.p.c. (10 giorni prima dell’udienza): per proporre istanze di prova in relazione a quelle delle altre parti.
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