Il Consiglio di Stato (Sezione VI, ordinanza 11 giugno 2024, n. 5235) ha rimesso due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE in tema di disciplina e sanzioni sulla propaganda online di giochi e scommesse con vincite di denaro.
Indice
1. Il provvedimento AGCOM
Nel 2022 l’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha irrogato a Google Ireland Limited una sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 9 del D.lgs. n. 87/2018 (Decreto dignità) che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. L’Autorità ha contestato a Google che tramite 5 canali, di titolarità del content creator denominato “Spike”, contenti oltre 500 video caricati giornalmente, veniva realizzata la promozione di innumerevoli website di giochi con vincite in denaro in violazione del divieto previsto dall’art. 9 succitato. In base a quanto sostenuto dall’Autorità nel provvedimento impugnato “all’interno di ciascuno dei 5 canali sopra identificati, vengono promossi, mediante i video caricati settimanalmente, molteplici siti di gioco con vincite in denaro, prevedendo, altresì, la possibilità di abbonarsi al singolo canale, pagando direttamente il fornitore del servizio di condivisione video YouTube attraverso tre diverse fasce di prezzo cui corrispondono diversi vantaggi (fan livello 1: 1,99 euro al mese; fan livello 2: 3,99 euro a mese, fan livello 3: 19,99 euro al mese); al riguardo, si evidenzia la presenza, in ciascun canale, di video in cui si invita l’utente, a prescindere dall’età, ad inviare i propri video di vincita in modo da consentire ai titolari dei canali, previa remunerazione agli utenti, la diffusione dei video delle migliori vincite realizzate”. L’Autorità sostiene che l’utente Spike non sia qualificabile come un “utente ordinario” di YouTube avendo aderito, dal 2019, al “Programma partner” di You Tube (YPP), beneficio riconosciuto in ragione del “successo” ottenuto tramite i menzionati Canali Contestati. L’Autorità ha, pertanto comminato a Google una sanzione amministrativa di 750.000 euro; ordinato a Google di rimuovere 630 video; ordinato a Google di rimuovere dalla piattaforma “YouTube” i video di “Spike” aventi contenuti analoghi a quelli oggetto del procedimento e, pertanto, in violazione del divieto sancito dall’art. 9 del Decreto dignità (ordine di notice & stay down).
2. La pronuncia del TAR
Contro tale provvedimento Google si è rivolta al TAR Lazio che, con la sentenza impugnata al Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso sulla base della considerazione secondo cui deve applicarsi a Google il regime “agevolato” di responsabilità disposto dall’art. 16, D.lgs. n. 70/2003, di attuazione della cd. Direttiva E-Commerce.
3. Il ricorso AGCOM
Ha interposto appello, con un articolato ricorso, l’AGCOM, facendo il punto sulla normativa nazionale che vieta la pubblicizzazione del gioco d’azzardo online.
4. Le questioni pregiudiziali CGUE
Trattandosi di questioni relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione europea e rispetto alle quali non sono stati rintracciati precedenti nella giurisprudenza comunitaria, il Consiglio di Stato ha ritenuto ricorrenti i presupposti per sottoporre le questioni alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE. La VI Sezione del Consiglio di Stato ha quindi rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:
1) “Se, in base all’art. 1, par. 5, della Direttiva 2000/31/CE, il regime di responsabilità degli hosting provider di cui all’art. 14 della Direttiva medesima sia applicabile alle attività relative alla pubblicizzazione online di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo”;
laddove la Corte di Giustizia risponda in senso affermativo al primo quesito (id est ritenendo che la Direttiva 2000/31/CE si applichi anche alla responsabilità degli hosting provider per la pubblicizzazione di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo), si invita la Corte di giustizia medesima a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, anche sul seguente quesito:
2) “Se il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale sopra descritto”.
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