Massima |
Il contribuente che ha registrato regolarmente le fatture e provveduto ad effettuare le liquidazioni periodiche ma non ha presentato la dichiarazione annuale può effettuare la compensazione del credito annuale, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, quando il medesimo è stato riconosciuto dall’agenzia delle entrate. Questa è la conclusione alla quale è pervenuta la commissione tributaria provinciale di Pisa con la sentenza 83/2/12 depositata il 5/4/12. |
L’agenzia delle entrate rilevato che il contribuente, pur non avendo presentato la dichiarazione ai fini IVA per gli anni 2005 e 2006, aveva utilizzato i crediti IVA in compensazione orizzontale con specifici modelli F24, con separati atti relativi ai predetti anni procedeva recuperare l’imposta indebitamente utilizzata in compensazione oltre agli interessi irrogando, contestualmente, la sanzione nella misura del 30%.
Il contribuente radicava distinti ricorsi dinanzi alla competente commissione tributaria chiedendo, in via preliminare, l’ammissibilità del ricorso anche se l’atto ricevuto non era compreso tra quelli previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e, nel merito, l’annullamento del medesimo adducendo più argomentazioni.
L’agenzia delle entrate si costituiva ritualmente nel giudizio sostenendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso argomentando poi la differenza tra diritto al rimborso e diritto alla compensazione chiedendo comunque il rigetto del gravame.
La commissione riuniva i ricorsi e, aderendo all’interpretazione estensiva dell’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, li dichiarava ammissibili in quanto proposti avverso atti relativi ad una pretesa creditoria dell’ente pubblico cioè funzionali a portare a conoscenza dell’interessato una determinata pretesa tributaria, definita in relazione all’an che al quantum, rispetto alla quale sorge l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della stessa .
I giudici pisani, premettono una considerazione generale di rango costituzionale con riflessi sul versante dell’interpretazione delle norme tributarie secondo la quale l’incertezza interpretativa va risolta alla stregua di principi costituzionali e, laddove il tributo risulti sproporzionato rispetto alla capacità contributiva, le relative norme dovranno tener conto della suddetta regola d’indirizzo e, inoltre, che la decadenza legale è un istituto di carattere eccezionale in quanto deroga al principio generale secondo il quale l’esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti ed il titolare può esercitarli quando, come o dove gli pare opportuno, con la conseguenza che le norme che stabiliscono la decadenza non sono suscettibili di interpretazione analogica.
La commissione, entrando nel merito, rileva che l’agenzia delle entrate ha verificato per tabula, mediante la verifica delle scritture contabili, l’esistenza effettiva del credito IVA per l’anno 2005 e 2006 che il contribuente ha utilizzato successivamente in compensazione in F24 affermando che, in mancanza di una norma chiara a livello di fonti normative, anche se esistono fonti esplicative a favore dell’amministrazione finanziaria, occorre preferire l’interpretazione più favorevole al contribuente per essere in linea con il principio della capacità contributiva costituzionalmente imposto oltre che all’interprete al legislatore.
L’ufficio, secondo i giudici toscani, interpreta l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 nel senso che la compensazione è possibile soltanto quando i crediti d’imposta emergono dalla dichiarazione il che non si rileva dalla lettura della norma che, nell’ultima parte del primo comma, segnala che “.. tale compensazione deve essere effettuata entro e non oltre la data di presentazione della dichiarazione successiva”. L’elemento condizionante della validità della compensazione operata, quindi, è che la stessa deve operarsi, e solo, in una determinata modalità cronologica stabilita per relationem.
La commissione annulla l’atto notificato con spese compensate .
Sollini Enzo
Dottore commercialista
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