Compensi avvocati, in vigore i nuovi parametri di liquidazione

Redazione 30/04/18
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 96 del 26 aprile 2018 – il Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247”, che, per l’appunto, apporta rilevanti modifiche ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati in sede giudiziale.

Il Decreto va a modificare, in particolare, i parametri di determinazione dei compensi giudiziali riguardo all’attività penale, all’attività arbitrale, all’assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ai giudizi dinanzi al Tar ed al Consiglio di Stato, ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, all’attività stragiudiziale ed infine,  agli atti telematici.

Di seguito, si elencano le modifiche più rilevanti.

Aumenti e diminuzioni dei compensi rispetto ai parametri generali

Tenuto conto dei valori medi contenuti nelle tabelle allegate, in applicazione dei parametri generali, il giudice può operare degli aumenti ai compensi sino all’80% e delle diminuzioni non oltre il 50%. (non oltre il 70% per la fase istruttoria).

Ulteriori aumenti per gli atti informatici

Il compenso determinato in base ai parametri generali viene, di regola, ulteriormente aumentato del 30%quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto”.

Avvocato che assiste più soggetti

L’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, percepisce un compenso unico che può essere di regola aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo (prima era del 20%), sino ad un massimo di 10 soggetti, e del 10% (prima era del 5%) per ogni soggetto oltre i primi 10, sino ad un massimo di 30 soggetti (prima era 20). In tal caso, qualora la prestazione professionale a favore di più soggetti, non comporti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo oggetto, è ridotto in misura non superiore al 30%.

Giudizi amministrativi

Nei giudizi dinanzi al Tar ed al Consiglio di Stato, il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio può essere aumentato sino al 50% in caso di proposizione di motivi aggiunti.

Procedimenti arbitrali

Sono poi contemplate modifiche ai parametri di liquidazione relativi ai procedimenti arbitrali rituali e irrituali, per cui si prevede che il compenso determinato sulla base dei parametri numerici di cui all’apposita tabella allegata, sia dovuto in favore di ciascun arbitro e non più dell’intero collegio.

Attività penale

Tra gli elementi da valutare ai fini della liquidazione dei compensi per l’attività penale, è introdotto “il numero degli atti da esaminare” (che si aggiunge agli altri già previsti, quali: le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività, l’importanza, la natura, la complessità del procedimento, la gravità ed il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, l’autorità giudiziaria dinanzi alla si svolge la prestazione, la rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare).  Inoltre i compensi professionali possono essere aumentati dal giudice, rispetto ai valori medi delle tabelle allegate, sino all’80% e non possono essere diminuiti oltre il 50%.

Sempre in ambito penale, nel caso l’avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato sino al 30% per ogni soggetto oltre il primo (prima era del 20%), fino ad un massimo di 10 soggetti, e del 10% (prima era del 5%) per ogni soggetto oltre i primi 10, fino ad un massimo di 30 (prima era 20). Stessa regola vale anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni, è incrementato per effetto della riunione di più procedimenti, ed altresì, quando l’avvocato difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto e di diritto.

Attività stragiudiziale

I compensi relativi all’attività stragiudiziale, possono essere di regola aumentati dal giudice, rispetto ai valori medi delle tabelle, sino all’80%, ovvero possono essere diminuiti non oltre il 50%.

Mediazione e negoziazione assistita

I compensi per l’attività svolta dall’avvocato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, sono di regola liquidati in base ai parametri della nuova tabella inserita nel D.m. 55/2014 (tabella 25-bis), allegata come tabella B al Dm n. 37/2018, la quale contempla le seguenti tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione.

Consiglio di Stato

Sostituita infine la tabella dei compensi per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato (nuova tabella A, in luogo della tabella n. 22 allegata al D.m. 55/2014) ove sono incrementati in modo sensibile i parametri relativi alla fase decisionale.

Per saperne di più, leggi le Tabelle allegate al Decreto 37/2008, relative ai compensi  per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato e per i procedimenti di mediazione e negoziazione assistita 

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