Interessante pronuncia del Tribunale di Mantova in funzione di giudice del lavoro sui compensi degli avvocati degli Enti pubblici
La vicenda ha avuto il suo epilogo da un ricorso presentato da un dipendente della Provincia con mansioni di avvocato presso l’ufficio legale dello stesso Ente che lamentava l’illegittimità della trattenuta effettuata dalla Provincia a titolo di oneri riflessi di natura previdenziale ed assistenziale sui compensi versati in relazione a cinque controversie patrocinate dalla ricorrente a favore dell’Ente provincia.
Inoltre il legale censurava l’indebita trattenuta sui compensi professionali delle somme corrispondenti all’ammontare dell’IRAP e lamentava che il regolamento della Giunta Provinciale operasse una deroga peggiorativa rispetto al CCNL 14.9.2000 applicabile alla lavoratrice statuendo, in violazione dell’art. 27 del citato CCNL, di procedere al pagamento del compenso a seguito di sentenza favorevole solo in caso di recupero delle spese dalla controparte, nonché, in caso di pronuncia favorevole all’Ente con compensazione delle spese legali ovvero senza alcuna statuizione al riguardo, il compenso professionale venisse corrisposto al legale nella misura del minimo tariffario ridotto del 30%.
Il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, accertava l’illegittimità della trattenuta effettuata dalla Provincia delle somme dovute per IRAP sul compenso spettante all’avvocato dell’Ente e per l’effetto condannava la Provincia a corrispondere al predetto legale la somma richiesta oltre interessi.
E’ pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è esclusivamente l’ente pubblico e nel caso oggetto d’esame la provincia. Recentemente, osserva il giudice, la Corte dei Conti- sezione regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione 38/2014, richiamando la delib. 34/2007 Sezione di controllo per l’Emilia Romagna, ha nuovamente affermato che : l’IRAP grava giuridicamente sull’amministrazione comunale … Il presupposto stesso dell’imposta indicato dall’art. 2 del D.lgs 446 del 1997 e successive integrazioni è infatti costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La disposizione è strettamente collegata al successivo articolo 3 che individua i soggetti passivi dell’imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex sé la inapplicabilità del tributo in esame all’avvocatura interna degli Enti.
Conseguentemente l’onere fiscale inerente l’IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull’ente datore di lavoro.
Per quanto riguarda il compenso professionale non corrisposto, il giudice osserva che, come noto, la legislazione sulla contrattazione del pubblico impiego ai sensi del d.lgs n. 165/2001 prevede che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sia regolato contrattualmente e che i contratti individuali debbano informarsi al principio secondo cui le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi.
Il trattamento retributivo da adottare nei confronti dei pubblici dipendenti è pertanto quello previsto nella norma indicata difettando, per espressa previsione dell’art. 45 D.Lgs 165/2001, la possibilità per l’ente pubblico di prevedere trattamenti deteriori rispetto a quelli ivi fissati.
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la decurtazione del compenso in caso di statuizione favorevole all’ente, in cui tuttavia vi sia stata una compensazione delle spese legali, prevista dall’art. 3 lett. b) regolamento della Provincia. Anche tale statuizione si pone infatti in contrasto con l’art. 27 CCNL atteso che, altresì in tale ipotesi, le ragioni che possono portare ad una compensazione delle spese processuali sono molteplici, e normalmente dipendenti da fattori del tutto estranei rispetto alla modalità di svolgimento dell’attività professionale.
Si ritiene, quindi, che la previsione della decurtazione di un 30% del compenso nelle ipotesi di pronuncia di una sentenza favorevole all’ente con statuizione di compensazione delle spese costituisca anch’essa violazione – per contrasto con l’art. 27 CCNL – dell’art. 45 D.lgs 165/2001.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, accertava l’illegittimità della trattenuta effettuata dalla provincia delle somme dovute per IRAP sul compenso spettante all’avvocato e condannava la stessa a corrispondere al legale la somma richiesta a titolo di compensi professionali oltre interessi.
Per completezza espositiva appare utile ricordare che recentemente il legislatore con il D.L. n. 90/2014 ( convertito nella legge 114/2014) ha stabilito l’obbligo di fissare criteri e modalità di erogazione degli onorari delle avvocature degli enti pubblici
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