Compenso amministratore di condominio: deve essere specificato nella nomina

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Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 744/2024, ha chiarito che l’amministratore di condominio perde il diritto al compenso se l’importo non è specificato nella sua delibera di nomina.

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Tribunale di Taranto – Sent. n. 744 del 11/03/2024

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Indice

1. La nullità della delibera di nomina ad amministratore di condominio

La delibera che approva la nomina ad amministratore di condominio, oppure il suo rinnovo, deve contenere l’analitica menzione dell’importo dovuto dai condomini a titolo di compenso; l’omessa indicazione è sanzionata dalla legge con la nullità che per le delibere condominiali costituisce la più severa censura prevista dal nostro ordinamento.

2. La riforma del condominio con la Legge 220/2012

Questa è una delle novità della cd. riforma del condominio introdotta dalla Legge n.220/2012 che in tal senso ha modificato l’art. 1129 del codice civile; la ratio è quella di favorire la trasparenza nel rapporto di mandato fra condomini ed amministratore, di modo che sin dal conferimento dell’incarico possa essere già nota l’incidenza della spesa sul patrimonio comune, osteggiando tutte quelle ipotesi di successivo contenzioso.
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni:

FORMATO CARTACEO

Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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3. La sentenza della Cassazione n. 12927/2022

L’omessa specificazione neppure può essere sanata dall’approvazione postuma da parte dell’assemblea del rendiconto annuale neanche se fra le poste passive sia incluso l’importo del compenso, come ha già avuto occasione di sancire la Suprema Corte con Sentenza n. 12927/2022.  Difatti, dovesse ritenersi che l’approvazione del bilancio abbia determinato l’assunzione di una delibera in tema di remunerazione degli amministratori, una siffatta delibera sarebbe da considerarsi “doppiamente” implicita, perché derogherebbe due volte al “normale” iter deliberatorio, che si snoda attraverso le fasi della convocazione – con avviso contenente tra le altre cose l’indicazione delle materie da trattare – la discussione ed infine la deliberazione. In altre parole la determinazione del compenso deve essere espressa, preventiva ovvero oggetto di apposita delibera assembleare, ma giammai desumersi implicitamente dall’approvazione del rendiconto che quella voce di spesa riporta a mero titolo conoscitivo.

4. Il diritto al compenso dell’amministratore di condominio

In assenza di una siffatta indicazione, che deve quindi intervenire già all’atto di nomina, il rapporto di mandato fra condomini ed amministratore non può dirsi validamente costituito con conseguente perdita del diritto al compenso da parte di quest’ultimo. 

5. La sentenza del Tribunale di Taranto n. 744/2024

Il Tribunale di Taranto, facendo buon governo dei dedotti principi, ha revocato il decreto ingiuntivo concesso ad un amministratore di condominio che reclamava il compenso per diverse annualità. Nel caso di specie trattavasi di amministratore in carica già prima dell’introduzione della modifica legislativa ed il cui incarico, successivamente a questa, aveva continuato a rinnovarsi senza specificazione del compenso; tuttavia, anche ad ogni rinnovo dell’incarico è indispensabile detta determinazione sicché, laddove omessa, anche in questo caso consegue la mancata costituzione di un valido rapporto di mandato con obbligo della sua remunerazione.

Valerio De Cataldis

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