Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Coa) di Torino ha recentemente sollevato alcune questioni interpretative relative all’art. 12, comma 2, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, riguardante la determinazione del compenso degli avvocati in ambito penale nei casi di coinvolgimento di più persone.
Di seguito, analizziamo i quesiti proposti e il parere n. 54 del 17 ottobre 2024 fornito dal Consiglio nazionale forense (CNF). All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
Indice
1. Quesito A: aumento del compenso del 30% per effetto della riunione di procedimenti
Il primo quesito chiedeva se fosse possibile applicare l’aumento del 30% del compenso previsto dall’art. 12, comma 2, nel caso in cui, per effetto della riunione, aumenti il numero di imputati nel procedimento penale o se tale incremento fosse limitato ai soggetti assistiti dallo stesso avvocato.
Secondo il CNF, l’aumento del compenso è ammesso esclusivamente quando, per effetto della riunione, cresce il numero di soggetti assistiti dallo stesso legale. Non si applica, invece, se l’aumento riguarda il numero complessivo degli imputati senza incrementare il numero di assistiti dell’avvocato. Questo perché la formulazione normativa specifica che l’incremento percentuale è correlato al numero di soggetti direttamente assistiti dal singolo professionista, non al contesto generale del procedimento. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”
L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf
Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
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2. Quesito B: cumulabilità degli aumenti del 30%
Il secondo quesito affrontava la possibilità di cumulare gli aumenti previsti dalla norma in presenza di congiunzione “anche”, ossia se fosse possibile applicare un aumento del 30% sia per l’incremento del numero di imputazioni o soggetti coinvolti per effetto della riunione, sia per l’aumento delle controparti (parti civili o imputati).
Il CNF ha escluso la possibilità di cumulare gli aumenti. Sebbene il termine “ovvero” nella norma possa assumere valenze sia disgiuntive sia esplicative, nel caso specifico è stato interpretato in senso esplicativo. Ciò significa che l’aumento del compenso può essere applicato solo una volta, indipendentemente dal tipo di incremento (numero di imputati o imputazioni, o controparti). La formulazione normativa non prevede cumulabilità, contrariamente a quanto avviene in altre disposizioni dove il termine “ovvero” assume una funzione disgiuntiva.
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3. Quesito C: tariffa oraria per udienze di lunga durata
Il terzo quesito riguardava la possibilità di applicare una tariffa oraria per udienze di lunga durata (ad esempio, dalle 9:00 alle 18:00), calcolando separatamente anche la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza.
Il CNF ha chiarito che l’applicazione della tariffa oraria richiede una preventiva pattuizione con il cliente, condizione non prevista dalla disciplina parametrica attuale. Inoltre, le disposizioni vigenti non contemplano un’indennità di attesa per udienze particolarmente lunghe. Di conseguenza, la durata delle udienze non può essere utilizzata per determinare il compenso, salvo accordi specifici tra avvocato e cliente.
Infine, non è possibile calcolare separatamente la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza, in quanto le fasi processuali sono considerate “uniche” per ciascun grado di giudizio. Questo implica che il compenso si riferisce all’intero svolgimento delle attività previste per una determinata fase processuale, senza possibilità di suddivisione per udienza.
4. Conclusioni
Il parere del CNF chiarisce alcuni aspetti fondamentali per la determinazione dei compensi in ambito penale, evidenziando la necessità di un’applicazione rigorosa delle disposizioni normative.
Le risposte fornite delimitano il margine interpretativo dell’art. 12, comma 2, del d.m. n. 55/2014, offrendo un punto di riferimento per i professionisti. Tuttavia, rimane cruciale la stipulazione di accordi chiari tra avvocati e clienti per quanto riguarda i compensi, soprattutto in situazioni che coinvolgono complessità aggiuntive come udienze prolungate o procedimenti riuniti.
Questi chiarimenti rappresentano un ulteriore passo verso una maggiore trasparenza e uniformità nell’applicazione dei parametri per i compensi legali, contribuendo al rafforzamento della certezza del diritto nell’ambito dell’attività forense.
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