Presenza di più soggetti assistiti
L’obiettivo del d.m. n. 37 del 2018 è stato consentire una maggiorazione del compenso dovuto all’avvocato, in tutti i tipi di giudizio, qualora questi assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre al primo, sia mediante l’innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato.
Ciò è avvenuto con apposite modifiche sia per quanto riguarda il giudizio civile/tributario/amministrativo, sia per quanto riguarda il giudizio penale.
Maggiorazione del compenso in caso di utilizzo di particolari modalità di redazione degli atti telematici
In extremis, a seguito delle indicazioni delle Commissioni parlamentari, è stato aggiunto all’art. 4 del decreto parametri del 2014, in materia di parametri generali, anche il comma 1-bis, che nelle intenzioni del Governo dovrebbe favorire l’utilizzo dei sistemi informatici più avanzati per aumentare efficienza del sistema giustizia.
Il nuovo comma stabilisce che il compenso vada determinato applicando un aumento del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.
Si tratta, quantomeno nelle intenzioni del Governo, di valorizzare il criterio del pregio dell’attività prestata dal professionista quale generale elemento di determinazione del compenso, premiando l’avvocato per l’utilizzo di tecniche informatiche che, rendendo più semplice la conservazione o la fruizione dei documenti, accelerano, in ultima analisi, la definizione del procedimento giudiziario.
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Novità nel processo amministrativo
Notevoli sono anche le novità in materia di compensi nel giudizio amministrativo. La modifica di cui al d.m. 37/2018 consente, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l’avvocato propone motivi aggiunti. Si tratta di una voce non considerata nella precedente disciplina. Al contrario sono rimaste prive di seguito le ulteriori richieste del CNF in ambito di processo amministrativo.
In particolare, vengono considerati solo i motivi aggiunti, mentre la proposizione di un ricorso incidentale continua a non comportare alcun aumento del compenso, nonostante l’aggravamento dell’attività difensiva. Continuano a non essere tenute in considerazione in forma autonoma le attività della fase cautelare, che il CNF ipotizzava fosse considerata autonomamente. Tuttavia, viene modificata dal decreto la tabella sui giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato, con aumento dei compensi nella fase decisionale, equiparati a quelli giù previsti per i giudizi dinnanzi ai Tribunali amministrativi regionali.
Maggiorazione del compenso per gli arbitri
I compensi sono stati modificati anche per gli arbitrati. La nuova norma specifica che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l’arbitrato è affidato ad un collegio, mentre precedentemente il compenso era unico e ripartito tra tutti gli arbitri.
Procedimenti di mediazione e negoziazione assistita
Altra novità di rilievo, l’unica in materia stragiudiziale, è l’integrazione della disciplina parametrale mediante la specifica previsione di un compenso per l’attività svolta dall’avvocato nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita, in accoglimento delle richieste del CNF. Le due procedure inserite nella tabella 25-bis, di recente introduzione, vengono così distinte dalle più generali prestazioni di assistenza stragiudiziale, i cui valori di riferimento sono previsti dalla tabella n. 25.
Altre modifiche in materia penale
In materia penale il giudice, nella determinazione del compenso deve tenere conto, tra i parametri generali, anche del numero degli atti da esaminare. Nella versione precedente si faceva riferimento al solo numero dei documenti da esaminare.
In aggiunta, il riferimento al ‘’processo” viene sostituito con quello al ‘’procedimento”, per evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell’interesse di un soggetto sottoposto ad un procedimento penale che non sfocia in giudizio.
Novità giurisprudenziali
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 681/2020. La Suprema Corte viene adita in quanto parte ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia liquidato il rimborso spese di lite al di sotto del minimo legale, al termine di un procedimento, incardinato ai sensi della L. n. 89 del 2001, che aveva riconosciuto alla parte l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo.
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