Compenso dell’Avvocato: nuovi parametri per la liquidazione. Parere positivo del Consiglio di Stato

Redazione 22/02/22
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Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato la Delibera 9 febbraio 2022 con cui ha approvato alcune proposte di modifiche al Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (DM 10 marzo 2014 n. 55).

Il Consiglio di Stato, il 19 febbraio, ha reso parere favorevole alle modifiche del Regolamento. Il Consiglio ha dato atto dell’apprezzabile intento di procedere non solo al mero aggiornamento dei valori tabellari, ma anche a innovazioni che contribuiscono positivamente a perseguire gli obiettivi di riforma del sistema, in coerenza con quelli contenuti nel PNRR.
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Tra le diverse proposte di modifiche ci sono l’incremento dei valori parametrici in base al costo della vita, la possibilità di prevedere una tariffa oraria, la previsione di specifici compensi nei casi di difesa e assistenza nelle procedure concorsuali, riparametrazione dei compensi nei giudizi amministrativi e penali.

Vediamo insieme tutte le modifiche.

  1. Incremento di tutti i valori parametrici in base all’aumento medio del costo della vita
  2. Aumenti e diminuzioni
  3. Tariffa oraria
  4. Procedure concorsuali
  5. Processo amministrativo
  6. Processo penale
  7. Mediazione e negoziazione
  8. Conciliazione e transazione
  9. Attività stragiudiziali
  10. Compensi per le cause di fronte alla Cassazione
  11. Compensi dovuti in caso di giudizi introdotti con malafede o colpa grave
  12. Curatore del minore
  13. Volontaria giurisdizione e contenziosi incidenti su diritti

1. Incremento di tutti i valori parametrici in base all’aumento medio del costo della vita

Viene prevista la possibilità di incrementare in base agli indici ISTAT tutti i valori parametrici rapportato all’aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021.

2. Aumenti e diminuzioni

Adozione di un’unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%.

3. Tariffa oraria

L’art. 13, comma 3 L. 247/2012 prevede: “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo …”. Pur essendo prevista dalla fonte primaria, manca nel D.M. n. 55/2014 l’individuazione di una soglia economica di riferimento. Pertanto, si propone di quantificarla indicativamente nella forbice dei valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

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4. Procedure concorsuali

Per ciò che concerne i compensi previsti per la difesa e l’assistenza nelle procedure concorsuali, si propone l’introduzione di una apposita tabella, la n. 20 bis.
E ciò per le seguenti ragioni:

  • in alcuni casi, tutt’altro che infrequenti, la domanda di insinuazione comporta un’attività complessa sul piano dell’impegno e sulla conseguente responsabilità del professionista.
  • la nuova tabella non riguarderebbe solo l’insinuazione al passivo in senso stretto, ma anche l’assistenza in altre fasi o procedure, quali ad esempio il procedimento di opposizione al rigetto della domanda di ammissione, tutte attività e fasi che implicano difese assai complesse, che meritano di essere compensate adeguatamente.

5. Processo amministrativo

Per ciò che concerne i compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi occorre operare una riparametrazione dei compensi previsti nelle tabelle 21 e 22 aumentando quelli previsti per la fase introduttiva del giudizio che, essendo conformata al carattere decadenziale, è particolarmente faticosa per l’avvocato e richiede un impegno assai gravoso, che merita di essere remunerato adeguatamente. L’aumento dovrebbe consistere nel 20% in più dei parametri attualmente vigenti per la voce fase introduttiva. E ciò sia nella tabella 21, relativa ai giudizi dinanzi al TAR, che nella tabella 22, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

6. Processo penale

Modifica dei parametri in materia penale con riferimento alla voce della tabella allegata al DM 55/2014 relativa alle indagini difensive. La tabella 15 allegata al Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni, prevede alla voce “investigazioni difensive” l’indicazione del compenso parametrico con riferimento alle seguenti fasi: fase di studio e fase istruttoria. Non sono contemplate la fase decisionale e la fase introduttiva. Tuttavia appare opportuno prevedere un aumento del compenso previsto per le indagini difensive, allorquando queste sono particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti. In particolare, i valori parametrici già previsti per la fase di studio e per la fase istruttoria potrebbero essere aumentati del 20%.

7. Mediazione e negoziazione

Alla luce dell’esperienza maturata con lo sviluppo delle procedure di definizione conciliativa della lite, in particolare della mediazione di cui al d. lgs. 28/2010 e della negoziazione assistita prevista dall’art. 2 e segg. D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, appare opportuno rivedere la misura del compenso spettante all’avvocato che assiste la parte nelle predette procedure, valorizzando l’attività svolta nella fase di negoziazione e nella fase di conciliazione, al fine di rendere maggiormente remunerata una attività molto impegnativa dal punto di vista professionale e molto conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi, con una soluzione concordata, la propria controversia.

Si propone, pertanto, che i parametri previsti per tali attività dal paragrafo 25 bis della tabella attività stragiudiziale siano aumentati del 30% rispetto agli importi attuali.

8. Conciliazione e transazione

Sempre al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato e di remunerare adeguatamente l’attività professionale che si rende necessaria per la transazione della causa in corso, si propone di rivedere il compenso spettante al difensore che l’art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 individua nell’aumento “fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale”. Per fare chiarezza sull’interpretazione della norma, che ha portato ad applicazioni non sempre concordanti, potrebbe essere opportuno prevedere l’aumento “di un quarto”, e non “fino ad un quarto”.

9. Attività stragiudiziali

Si ritiene opportuno prevedere una semplificazione della disciplina per la determinazione del compenso per le prestazioni stragiudiziali prevedendo, per gli affari di valore superiore a 520.000,00 euro, un compenso calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell’affare, sulla base di scaglioni progressivi, applicando una percentuale del 3%, che si riduce progressivamente dello 0,25% per ogni incremento di €2.000.000,00 o frazione inferiore.

A titolo esemplificativo:
per gli affari ricompresi tra €520.000,01 ed €2.520.00,00 si applicherà la percentuale del 3%;
per gli affari ricompresi tra €2.520.00,01 ed €4.520.000,00 si applicherà la percentuale del 2,75%;
per gli affari ricompresi tra €4.520.000,01 ed €6.520.000,00 si applicherà la percentuale del 2,5%, e così via.

10. Compensi per le cause di fronte alla Cassazione

Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l’udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo. Ciò comporta la necessità di adeguare gli scritti difensivi alla nuova realtà, in quanto sono noti i continui mutamenti giurisprudenziali e legislativi specialmente in materia tributaria, previdenziale e lavoro.

Per la memoria ex art. 378 c.p.c. il DM n.55/2014 e successive modificazioni non prevede alcun compenso. Tale problema potrebbe essere risolto prevedendo apposito compenso che può essere parametrato a quello fissato per l’atto introduttivo del giudizio di Cassazione, ridotto però del 50%.

11. Compensi dovuti in caso di giudizi introdotti con malafede o colpa grave

Il Consiglio nazionale forense condivide la necessità di deflazionare i carichi giudiziari scongiurando il più possibile la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave. Va precisato che, oltre alle conferenti norme del Codice di procedura civile che puniscono le liti temerarie, i parametri vigenti già prevedono una diminuzione dei compensi per il difensore che si presta a patrocinare tali generi di azioni legali. Pertanto si propone la modifica dell’art. 4, comma 9 come segue:
Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.”

12. Curatore del minore

Di recente, la legge n. 206/2021 ha riconosciuto il ruolo e l’importanza dell’incarico del Curatore del minore, in aderenza alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sancito la nullità dei giudizi che riguardano i minori che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 ss. c.c., qualora svolti in assenza della nomina del Curatore del minore.

Si propone, pertanto, di prevedere che il compenso previsto per l’attività svolta dall’avvocato, in qualità di Curatore del minore, venga determinato tenendo conto dei parametri previsti per le procedure e i giudizi in cui è di volta in volta nominato, considerando la causa o l’affare di valore indeterminabile di particolare importanza.

13. Volontaria giurisdizione e contenziosi incidenti su diritti

In adesione ai suggerimenti pervenuti da Ordini e Associazioni all’esito della consultazione, si evidenzia che da diversi anni molti Uffici giudiziari considerano i giudizi svolti secondo il rito c.d. camerale, ma incidenti su diritti soggettivi e con contrapposizione tra le parti, come giudizi contenziosi (o aventi carattere contenzioso) e non già giudizi di volontaria giurisdizione, procedendo quindi a registrare tali procedimenti nei relativi ruoli contenziosi (così, ad esempio, i procedimenti camerali relativi all’affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio).

L’estensione del modello camerale è stata, peraltro, avallata dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 14 dicembre 1989, n. 543) e di legittimità (S.U. 19 giugno 1996, n. 5629).

Si ritiene pertanto che l’attività difensiva svolta dal legale debba essere liquidata applicando le corrispondenti tabelle relative ai giudizi di cognizione (tabelle n. 2 e n. 12, a seconda del grado di giudizio), sia in ragione della trasparenza nei rapporti tra clientela e avvocatura, sia per chiarezza nelle procedure di liquidazione.

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