La sentenza che si annota (riportata in calce) privilegia un’apprezzabile soluzione che viene proposta al fine di individuare a quale delle contrapposte parti processuali incomba l’onere di provare, nell’ipotesi di mera detenzione di sostanze stupefacenti, da parte del soggetto, la non destinazione a terzi del compendio.
Essa consiste, infatti, in una complessiva valutazione di tutte le risultanze fattuali emerse nel giudizio, partendo dal presupposto che, ad un substrato probatorio accusatorio di per sè incompleto e limitato, non è necessario opporre una prova difensiva assolutamente inequivoca, ma è sufficiente – a corollario del già fragile postulato di responsabilità – la sola proposizione di elementi dimostrativi, anche di natura logica, onde addivenire alla assoluzione dell’imputato.
Niente di assolutamente inedito, quindi, ma, certamente, un ulteriore rilevante e pregevole contributo al consolidamento di quell’orientamento, per largo tempo inascoltato, che ha sempre posto come principio indefettibile per l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di detenzione illecita di stupefacenti, quello dell’inderogabile dovere di provare, da parte del P.M., la destinazione della sostanza detenuta alla cessione in favore di terzi.
Viene, così, superato il rigido spartiacque, fondamento per plurime polemiche dottrinali e giurisprudenziali, che confinava, paradossalmente, in capo all’inquisito il peso di dimostrare la propria innocenza, contravvenendo ai principi generali codicisticamente sanciti dall’art. 192 c.p.p., e dando vita ad un’inammissibile inversione di tale onus, che finiva per sollevava da tale impegno i rappresentanti della pubblica accusa.
Era, infatti, intollerabile (e lo è tuttora nelle, purtroppo, numerose ipotesi di resistenza al dovere di conformarsi, anche in tema di detenzione di stupefacenti, al criterio delibativo succitato) che in un processo di parti, come asseritamente dovrebbe essere il nostro vigente processo penale, in realtà si verificassero profonde ed ingiuste deroghe al principio dispositivo della prova, attraverso l’imposizione dell’assolvimento di siffatto impegno processuale solo al soggetto che si difende, mentre, in realtà, tale attività dovrebbe essere dovere primario, per chi accusa, cioè per l’attore pubblico che promuove l’indagine, prima e l’azione penale, poi.
E dire che sul punto non sono mai affatto mancate pronunzie, sia di legittimità, che di merito, intese a sottolineare la necessità che il giudizio espresso dal magistrato, laddove ci si trovasse a dibattere della condotta di pura detenzione di stupefacenti, fosse informato al pieno rispetto delle relative regole procedimentali, con ricusazione di pericolose derive interepratative.
Ad esempio, la Suprema Corte, Sez. IV, con la sentenza 9 Marzo 1995, n. 4423 *********, (in Cass. Pen., 1996, 1616, Giust. Pen., 1996, II, 496
Guida al Diritto, 2003, 39, 69) ebbe ad affermare che “in tema di detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, la prova della destinazione ad esclusivo uso personale, al fine di escludere l’applicazione di sanzione penale, può essere tratta dal giudice da qualsiasi elemento emergente dagli atti, spettando all’imputato solo un onere di allegazione volto ad attivare nel giudicante il potere-dovere di valutazione”.
Ciò valse a sostenere, quindi, che i confini degli apporti probatori delle parti venivano, in questa maniera, delineati in modo assai netto ed inequivoco, al riparo da ogni forma di stravolgimento interpretativo.
Veniva, altresì, riconosciuto all’imputato (ed alla sua difesa) non già un dovere di dimostrare la propria innocenza, bensì un potere (rectius una facoltà) di attivarsi a confutazione dell’addebito mosso, laddove l’accusa pubblica fosse stata in grado (facendo bene il proprio mestiere) di prospettare elementi concreti di finalizzazione in favore di terzi della condotta detentiva.
Principio, questo, accolto ancor più radicalmente, in progresso di tempo dalla giurisprudenza di merito, di cui si segnala la sentenza della Corte d’Appello di Milano, 18 Giugno 2001, (Foro Ambrosiano, 2001, 411 nota di LA MARCA) che affermò come non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla responsabilità per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti laddove non siano acquisiti univoci elementi di prova in ordine alla finalizzazione allo spaccio, non potendo al riguardo ritenersi indici sufficienti il quantitativo non modico nè una precedente condanna per il reato di importazione di stupefacenti, laddove la situazione di persona dedita all’uso di stupefacenti e il quantitativo tale da non giustificare un viaggio all’estero per finalità di illecito commercio rendono verosimile che l’importazione sia avvenuta per uso personale (conformi Trib. La Spezia, 12 Luglio 2001, ********** e altri, Riv. Pen., 2002, 262; Trib. Roma, 13 Febbraio 2001, *******, Cass. Pen., 2001, 3186 nota di *****).
Il principio che, quindi, si ricava globalmente dalla sentenza del Tribunale di Nola è quello in base al quale il parametro valutativo si deve articolare sui seguenti punti.
1. Si deve ravvisare la preliminare presenza di un fumus di sussistenza di profili di reato nella condotta attribuita all’imputato.
Tale elemento non pare, però, di per sé solo sufficiente, in quanto la regola di giudizio di cui all’art. 192 co. 2 c.p.p., impone che gli indizi, valutati in giudizio, presentino i requisiti della gravità, precisione e concordanza, e, quindi, appare inidonea a giustificare una pronunzia di condanna fondata su di una mera prospettazione astratta di responsabilità.
2. La prova di responsabilità, poi, non può essere affatto presunta.
Essa, cioè, deve provenire, dimostrando certezza e chiarezza espositiva in ordine all’iter ideativo del giudice, da elementi di fatto o diritto a costui forniti dall’accusa, in adempimento del proprio potere dispositivo, quando non si debba ricorrere al dettato di integrazione probatoria di cui agli artt. 423, 441/5° o 507 c.p.p. .
Il riconoscimento di illiceità della detenzione di stupefacenti, tale da legittimare l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato deve, quindi, consistere nel raggiungimento di una prova rilevante (sia sul piano materiale, che su quello psicologico) della volontà dell’agente di destinare il quantitativo di stupefacente detenuto (in toto o solo parzialmente) alla cessione in favore di terzi acquirenti.
3. L’intervento di strumenti probotori della difesa appare residuale e subordinato alla sola funzione di contraddire la proposizione accusatoria, laddove essi mostri un minimo di pertinenza e fondatezza.
Non è, quindi, affatto, compito precipuo dell’imputato e del suo difensore quello di aggredire processualmente l’accusa, onde vanificarla, ma, piuttosto, quello di valutare lo spessore della stessa, onde inferire da essa un giudizio di strategia difensiva da porre in essere.
Il generale onere che incombe all’inquisito si sostanzia, pertanto, nel potere di allegazione, che è una probatio minor, cioè una categoria minore di quella più generale, all’interno della quale vengono ricompresi i mezzi di prova legale, codicisticamente riconosciuti.
Essa, interviene efficacemente, sopratutto, nell’ipotesi in cui l’architettura dell’addebito non paia sostenuta da argomenti concludenti.
Ad esempio nel caso di specie si legge in sentenza che “...Dagli accertamenti eseguiti presso il Laboratorio della Regione Carabinieri Campania di Napoli è emerso che il reperto in sequestro, composto da frammenti di sostanza resinosa di colore marrone avvolta in carta cellophanata, appartiene al genere "cannabis" (hashish), con peso complessivo netto di gr.5,5270 e contenuto di principio attivo di 4,84% (DELTA THC) pari a gr.0,26 di principio puro, rientrante nella II tabella del D.P.R. 309/90, da cui potevano ricavarsi circa cinque dosi medie.…”.
Ed ancora ulteriori elementi fattuali forniti dall’accusa, dimostratisi sterili ed inidonei nel caso di cui alla sentenza che si commenta, sono:
a) l’assenza di sorpresa in flagranza della cessione di stupefacente a terzi; b) la condotta dell’imputato che si trovava seduto nella propria auto intrattenendosi con due coetanei seduti sul ciclomotore in un luogo non particolarmente battuto da spacciatori o tossicodipendenti in base alle conoscenze investigative acquisite e dove si trova peraltro la propria abitazione, senza che gli operanti avessero notato alcun movimento o atteggiamento sospetto del L.M. ovvero un anomalo andirivieni di persone in prossimità del veicolo;
c) le modalità del fatto relative, tra l’altro al luogo di occultamento della droga, che era riposta nel vano porta oggetti del veicolo (quindi in un luogo specificamente deputato a lasciarvi oggetti) senza essere nascosta con accorgimenti astuti e senza alcuna particolare modalità di custodia con la conseguenza che nessun significato accusatorio può assumere tale circostanza”.
Ovvia deroga, che può intervenire al principio dell’allegazione sopra esposto, è quella di un vero e proprio dovere di confutare una prova di responsabilità di maggiore pregio, quale può essere, ad esempio, quella concernente l’aspetto ponderale dello stupefacente.
In presenza di quantitivi che eccedano sensibilmente i limiti tabellari sanciti dalla L. 49/2006 si deve, sempre, ritenere che – al di là del persistente dovere dell’accusa di dimostrare la propria tesi, non potendosi il P.M. avvalere di mere presunzioni di punibilità per giungere alla condanna dell’imputato – sia compito anche dell’imputato quello di fornire al giudice elementi di valutazione atti a provare la compatibilità del quantitativo (ancorchè rilevante) con la destinazione a propri fini esclusivamente personali.
Ciò non significa affatto, anche alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Milano del 26 Maggio u.s., (la quale riafferma il dovere dell’accusa di dimostrare la finalizzazione dello stupefacente alla cessione in favore di terzi, anche in ipotesi di quantitativi non modesti) che l’accusa possa in qualche modo recuperare a proprio favore la tanto vituperata presunzione di colpevolezza, che si è sostenuta sussistere, in modo assolutamente decisivo, nel caso in cui il profilo ponderale dello stupefacente apparisse di problematica compatibilità con l’uso personale.
In questo specifico caso, che ben attiene all’ipotesi risolta con la sentenza del Tribunale di Nola, quindi, “lo stato di tossicodipendenza dell’imputato e la dimostrata assunzione abituale di stupefacente del tipo hashish come emerge dalla documentazione acquisita al fascicolo (attestato di iscrizione al SER.T ed esami tossicologici dai quali si evince la presenza nel sangue e nelle urine esclusivamente di cannabinoidi a riprova dell’assunzione prevalentemente di hashish)” possono fungere da elementi che provano, al di là di ogni ragionevole dubbio che sia verosimile che l’acquisto di droga avvenga per il proprio fabbisogno ed uso personale.
Allo stesso modo può assumere rilievo importante anche la disponibilità continuativa di danaro da parte dell’indagato/imputato, ove tale condizione economica sia conceguenza diretta di un’attività lavorativa lecita, oppure sia dimostrata la percezione di rendite finanziarie, che, pur non derivando da impegni lavorativi a carattere autonomo o dipendente, siano congruamente testate in ordine alla liceità della loro causale.
Rimini, lì 29 Giugno 2006
Avv. *******************
TRIBUNALE DI NOLA
(omissis)
MOTIVAZIONE
Con decreto emesso in data 13/07/2005 il Giudice per le indagini preliminari disponeva il giudizio immediato nei confronti di ****** per il reato in epigrafe.
A seguito di richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato ai sensi degli artt.438 e segg. c.p.p., veniva fissata l’udienza in camera di consiglio.
All’odierna udienza camerale, celebrata in contumacia dell’imputato ritualmente citato e non comparso, dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti, il G.U.P. invitava le parti alla discussione sulla base degli atti contenuti nel fascicolo.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa in epigrafe trascritte, all’esito della camera di consiglio, si dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.
Osserva questo Giudice che le risultanze processuali non comprovano la penale responsabilità dell’imputato per l’ascritto.
Ed invero, dai verbali irripetibili di arresto e sequestro e dagli altri atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero (informativa di reato, esame qualitativo sullo stupefacente), il fatto storico può essere così brevemente ricostruito.
In data 14/06/2005, nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata alla repressione dello spaccio di stupefacenti svolta a seguito di notizia confidenziale, personale della Stazione Carabinieri di C. si portò in via V. ove un anonimo informatore aveva segnalato una fiorente attività di spaccio.
Giunti sul posto, gli agenti ebbero modo di notare un’autovettura A. parcheggiata in adiacenza al marciapiede con a bordo un giovane e due coetanei che si intrattenevano con il primo seduti su di un ciclomotore accostato al predetto veicolo.
Al fine di verificare la fondatezza della "notitia criminis", i militari decidevano di effettuare un controllo. Alla vista degli agenti, il ciclomotore si dava alla fuga mentre gli operanti riuscivano a bloccare il giovane che si trovava a bordo del veicolo identificandolo in L.M.S., giovane residente nella medesima via V.. Effettuata una immediata perquisizione all’interno della vettura, venivano rinvenute all’interno del vano porta oggetti nr.7 stecchette di stupefacente tipo hashish del peso complessivo di gr.5,523. Effettuata la perquisizione personale, si rinveniva altresì la somma di Euro 15,00 suddivisa in banconote di piccolo taglio.
Alla luce di tali emergenze, il L.M. veniva tratto in arresto, procedendosi altresì al sequestro dello stupefacente e del denaro.
Dal canto suo, l’imputato in sede di convalida, ammetteva il possesso della droga precisando che la stessa era destinata al proprio uso personale e che si trovava in quel periodo in congedo per malattia. Asseriva infine di essere assuntore di stupefacenti e di essere per tale ragione iscritto al SERT.
Al riguardo la difesa documentava tali circostanze comprovando (modello CUD e documentazione INAIL) lo svolgimento stabile di un’attività lavorativa (presso la società ****** con sede in ….) ed il congedo per malattia, nonchè la condizione di tossicodipendente (iscrizione al SER.T di Napoli e risultati degli esami tossicologici).
La sostanza veniva sottoposta al NARCOTEST ed agli esami di laboratorio con esito positivo.
Dagli accertamenti eseguiti presso il Laboratorio della Regione Carabinieri Campania di Napoli è emerso che il reperto in sequestro, composto da frammenti di sostanza resinosa di colore marrone avvolta in carta cellophanata, appartiene al genere "cannabis" (hashish), con peso complessivo netto di gr.5,5270 e contenuto di principio attivo di 4,84% (DELTA THC) pari a gr.0,26 di principio puro, rientrante nella II tabella del D.P.R. 309/90, da cui potevano ricavarsi circa cinque dosi medie.
Alla luce di tali risultanze processuali, gli elementi di prova raccolti non suffragano la penale responsabilità dell’imputato per l’ascritto, non potendosi ritenere dimostrata la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto in possesso del L.M..
Al riguardo va premesso che, laddove la prova della destinazione allo "spaccio" della droga sia indiziaria, la giurisprudenza di legittimità ha fornito dei parametri valutativi di massima cui il Giudice di merito deve tendenzialmente ispirarsi nell’accertamento della destinazione della sostanza detenuta.
In particolare, lo stato di tossicodipendenza del detentore; il contesto socio-ambientale di vita e gli eventuali rapporti o collegamenti con ambienti deputati allo spaccio ovvero con soggetti implicati nel traffico di stupefacenti; la capacità patrimoniale dell’imputato in relazione alla quantità e qualità della droga ed al prezzo sul mercato; la qualità e quantità dello stupefacente rapportate al fabbisogno personale in relazione all’età ed in relazione al processo di naturale scadimento degli effetti droganti; la disponibilità di attrezzature atte alla pesatura ovvero di mezzi per il confezionamento delle dosi (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.I° 3/08/93 nr.7570; ****************** 18/07/97 nr.4).
Alla luce dei richiamati criteri giurisprudenziali, osserva il Giudice che gli elementi probatori raccolti non sono idonei a delineare a carico dell’imputato un quadro accusatorio indiziario connotato da intrinseca gravità ed univocità indicativo della finalità di spaccio.
Ed invero, l’unico dato fattuale indiziante a carico del L.M. è costituto dalla detenzione di sette stecchette di hashish rinvenute all’interno del proprio veicolo. Ebbene, premesso che non vi è stata sorpresa in flagranza della cessione di stupefacente a terzi, le modalità del fatto e la condotta dell’imputato non evidenziano in alcun modo la predisposizione del L.M. all’attività di spaccio non potendosi ricavare tale destinazione dalla mera detenzione in sè dello stupefacente. Invero, l’imputato si trovava seduto nella propria auto intrattenendosi con due coetanei seduti sul ciclomotore in un luogo non particolarmente battuto da spacciatori o tossicodipendenti in base alle conoscenze investigative acquisite e dove si trova peraltro la propria abitazione, senza che gli operanti avessero notato alcun movimento o atteggiamento sospetto del L.M. ovvero un anomalo andirivieni di persone in prossimità del veicolo. Inoltre, quanto al luogo di occultamento della droga, la stessa era riposta nel vano porta oggetti del veicolo (quindi in un luogo specificamente deputato a lasciarvi oggetti) senza essere nascosta con accorgimenti astuti e senza alcuna particolare modalità di custodia con la conseguenza che nessun significato accusatorio può assumere tale circostanza.
In altri termini, la detenzione dello stupefacente non è suffragata da altri elementi sintomatici della sua destinazione allo spaccio, non potendosi ricavare tale destinazione nè dalle modalità di occultamento della droga, nè dal contesto territoriale in cui l’imputato è stato sorpreso (e dove peraltro vi abita), nè infine dalla sua stessa condotta che appare del tutto neutra .
Le risultanze processuali comprovano altresì lo stato di tossicodipendenza dell’imputato e l’assunzione abituale di stupefacente del tipo hashish come emerge dalla documentazione acquisita al fascicolo (attestato di iscrizione al SER.T ed esami tossicologici dai quali si evince la presenza nel sangue e nelle urine esclusivamente di cannabinoidi a riprova dell’assunzione prevalentemente di hashish), di talchè l’acquisto di hashish per il proprio fabbisogno ed uso personale deve ritenersi un dato verosimile e suffragato dalle emergenze processuali.
Non possono parimenti essere valorizzati in chiave accusatoria il quantitativo e la qualità dello stupefacente in possesso del L.M.. Invero, dagli atti processuali emerge pacificamente che la quantità della droga è tale da potervi ricavare poche blande dosi di stupefacente e la sua qualità si è rivelata in sede di analisi tossicologica, priva di pregio tanto è vero che il principio attivo puro si aggira complessivamente intorno a 0,26 grammi. In altri termini, la quantità di hashish, rapportata alla sua scarsa qualità e minima efficacia drogante, appare del tutto compatibile con l’uso personale, trattandosi di una modestissima riserva in grado di soddisfare appena un tossicodipendente assuntore abituale e giornaliero di hashish. Inoltre, tenuto conto del costo ridotto di mercato dell’hashish -qualità di stupefacente facilmente reperibile sulla piazza ed agevolmente accessibile anche a fasce di consumatori non abbienti-, il quantitativo rinvenuto in possesso del L.M. deve ritenersi del tutto proporzionato alle sue stesse capacità economiche. Al riguardo si evidenzia che, sulla scorta della produzione documentale difensiva (modello CUD, certificazione del datore di lavoro, documenti INAIL), il L.M. è inserito in un contesto lavorativo stabile e regolare e risulta percettore di redditi fissi dichiarati, ciò che rende possibile e verosimile l’acquisto di un certo quantitativo di hashish anche a titolo di modesta riserva personale. In altri termini, la quantità di hashish, tenuto conto del modesto prezzo di mercato, appare proporzionata al tenore di vita dell’imputato ed alle sue obiettive capacità economiche, nonchè al proprio fabbisogno medio quale abituale assuntore di stupefacente.
Analogamente, non possono trarsi argomenti indiziari a sostegno dell’ipotesi accusatoria dal rinvenimento di danaro suddiviso in banconote di piccolo taglio, elemento fattuale equivoco atteso che la somma in possesso dell’imputato è palesemente modesta (Euro 15,00) e tale che non può ritenersi il verosimile profitto ricavato dalla vendita di stupefacente. Viceversa, il possesso di un modesto quantitativo di denaro a fronte della detenzione di una discreta scorta di hashish appare indicativo dell’avvenuto recente acquisto di stupefacente da parte del L.M. da spacciatori locali (peraltro nulla esclude che i due giovani sullo scooter che avevano affiancato il veicolo con a bordo il L.M. siano stati gli spacciatori anzichè i potenziali acquirenti tanto è vero che costoro, alla vista degli agenti, si davano a precipitosa fuga).
Infine, l’ulteriore elemento valorizzato nella prospettazione accusatoria è costituito dalle modalità di confezionamento della droga. Tuttavia, tale argomento appare del tutto neutro ed equivoco giacchè la preparazione dello stupefacente in singole dosi è compatibile sia con la finalità di spaccio sia con una condotta di acquisto per l’uso personale. Pertanto, in assenza di altri elementi di tenore accusatorio, tale dato fattuale non assume alcuna valenza indiziante ben potendo il L.M. aver di recente acquistato da uno spacciatore le dosi di hashish per il proprio consumo e fabbisogno personale.
Alla luce degli argomenti enucleati, non essendo emersa la prova univoca della destinazione allo spaccio dello stupefacente, l’imputato va prosciolto con la formula di cui al dispositivo.
Quanto alla destinazione dei beni in giudiziale sequestro, va disposta la confisca obbligatoria ai sensi dell’art.87 D.P.R.309/90 e la distruzione dello stupefacente in sequestro.
Va diversamente ordinata la restituzione all’avente diritto della somma di danaro in sequestro atteso il proscioglimento dell’imputato.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e 530 c.p.p. comma II° assolve l’imputato dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.
Ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
Ordina il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del danaro in sequestro.
Nola, 6/06/2006
Il giudice
Dr.ssa **************
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