Competenza della Corte di appello in sede di esecuzione penale

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La Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 39399 del 27 settembre 2023) ha chiarito quando è competente la Corte di appello in sede di esecuzione penale.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sez. I Pen. – Sentenza n. 39399 del 27/09/2023

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1. La questione

La Corte di Appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile un’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dalla Corte territoriale salentina proponeva ricorso per Cassazione il difensore del condannato che, tra i motivi ivi addotti, eccepiva l’incompetenza funzionale della Corte, spettante al Tribunale di Brindisi, non essendo intervenuta alcuna modificazione sostanziale nel giudizio di secondo grado, relativo all’ultima sentenza passata in giudicato, in occasione del quale era stata confermata la sentenza di condanna e dichiarata l’estinzione di un reato per intervenuta prescrizione nei riguardi di due coimputati.

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2. Competenza della Corte d’appello sulla esecuzione penale: la soluzione della Cassazione

La Suprema Corte riteneva l’eccezione suesposta infondata.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere richiamato il principio di diritto secondo cui la competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale, quindi assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 23748 del 15/07/2020; Sez. 1, n. 31946 del 4/07/ 2008), e fatto presente che la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. – osservavano come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo, ossia anche quando detto provvedimento non sia coinvolto dal procedimento di esecuzione in corso e pertanto, anche quando, come nel caso de quo, si tratti di sentenza non ricompresa tra quelle per le quali si invoca la disciplina della continuazione (tra le altre, Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011; Sez. 1, n. 19466 del 05/05/2008; Sez. 1, n. 364 del 21/11/2007, dep. 2008) dato che sussiste «la competenza della Corte di Appello in sede di esecuzione qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell’applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti» (fra le altre, Sez. 1, n. 32214 del 30/6/2015; Sez. 1, n. 26692 del 23/5/2013; Sez. 1, n. 20010 del 5/5/2010; Sez. 1, n. 43535 del 12/11/2002; Sez. 1, n. 3588 del 15/07/1994).
Oltre a ciò, il Supremo Consesso rilevava altresì che, nei «procedimenti con pluralità d’imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell’applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (Sez. 1 n. 48933 del 11/07/2019; Sez. 1, n. 14248 del 12/11/2015; Sez. 1, n. 42896 del 27/10/2009,; Sez. 3, n. 18996 del 14/04/2002, relativamente alla statuizione di estinzione del reato; Sez. 3, n. 30049 del 29/03/2018; Sez. 1, n. 5772 del 20/11/1998).
Ebbene, tanto premesso, i giudici di piazza Cavour evidenziavano che, nel caso di specie – come emergeva dall’esame delle sentenze di merito, la cui consultazione era legittimata dalla natura della censura (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, omissis, Rv. 220092) e come peraltro pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente – la statuizione del giudice di appello era stata di conferma della sentenza di primo grado per quanto riguarda la posizione processuale del ricorrente, ma aveva comportato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nei riguardi degli altri coimputati.
Essendo, dunque, incontestato che la sentenza determinativa della competenza ineriva ad una decisione di sostanziale riforma in appello, pur se inerente alla sfera di alcuni coimputati, per la Corte di legittimità, la competenza in executivis era da individuarsi in capo al giudice di secondo grado.

3. Conclusioni

Fermo restando che, da un lato, quando “è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello” (art. 665, co. 2, cod. proc. pen.), dall’altro, se “l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo” (art. 665, co. 4, primo periodo, cod. proc. pen.), la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è competente la Corte di Appello in sede di esecuzione penale.
Si afferma difatti in tale pronuncia che spetta la competenza alla Corte territoriale in sede di esecuzione (penale): a) qualora la sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, come, ad esempio, per effetto dell’applicazione o esclusione di circostanze attenuanti o aggravanti; b) nei procedimenti con pluralità d’imputati, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell’applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze.
Il provvedimento qui in commento deve essere quindi preso nella dovuta considerazione al fine di stabilire chi è il giudice competente in materia di esecuzione penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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