Competenza dei dirigenti degli enti pubblici rispetto ai sindaci. Organi di governo : poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo; dirigenti: gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

Redazione 08/10/02
Questa la Massima Ufficiale : Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5159
A cura di *************
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Soltanto ad opera dell’art. 2, comma 12, della L. 16 giugno 1998 n. 191, è stata attribuita ai dirigenti comunali la competenza riguardo a “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale” (disposizione ora trasfusa nell’art. 107, comma 3, lett. g), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). Prima di tale disposizione la competenza spettava al sindaco.
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L)
(…)
CAPO III – Dirigenza ed incarichi
Art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco .
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall’articolo 147 del presente testo unico.
L’articolo deve intendersi integrato dall’articolo 53, comma 23 della legge n. 388 del 2000 come modificato dall’articolo 29, comma 4, della legge n. 448 del 2001.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ******************* 2000
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7326 del 2000 proposto da ****** rappresentato e difeso dall’avvocato *************** ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Calcinaia 63 presso lo studio dell’avvocato ***************,
contro
Comune di Fiuggi, non costituitosi in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza n. 675 in data 13 luglio 2000 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 4577 del 30 agosto 2000, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della sentenza appellata;
Vista la decisione n. 5772 pubblicata in data 9 novembre 2001;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. ******************;
Nessuno comparso alla pubblica udienza del 26 febbraio 2002;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, ha dichiarato irricevibile il ricorso n. 118 del 1998 proposto dall’attuale appellante avverso il provvedimento 10 novembre 1997 n. 14141 con il quale il Sindaco di Fiuggi gli aveva ingiunto la sospensione dei lavori edilizi eseguiti in località Fonte Anticolana e la demolizione delle opere realizzate.
L’interessato ha impugnato la sentenza chiedendone l’annullamento, attesa la tempestività dell’originario ricorso ed ha chiesto che la causa sia rimessa per l’ulteriore corso al Giudice di primo grado.
Il Comune appellato non si è costituito in giudizio.
Con decisione n. 5772 pubblicata in data 9 novembre 2001, la Sezione ha dichiarato la ricevibilità del ricorso prodotto innanzi al T.A.R. ed ha annullato la sentenza gravata. Ai fini del decidere, inoltre, ha disposto a carico del Comune di Fiuggi incombenti istruttori, regolarmente adempiuti.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2002, fissata nella citata decisione, la causa è stata trattenuta in decisione, sentito il difensore presente.
DIRITTO
Accertata la ricevibilità del ricorso prodotto innanzi al T.A.R. ed annullata la sentenza gravata con la decisione n. 5772 del 9 novembre 2001, questa Sezione ha interpretato la domanda di rimessione degli atti al giudice di primo grado, formulata nell’atto di appello, come una rinnovata istanza di pronuncia di annullamento ai fini ed agli effetti di quanto sostenuto con l’atto introduttivo del giudizio.
Passando, pertanto, ai motivi di censura con questo dedotti, si ritiene di esaminare con priorità il terzo, che denuncia l’incompetenza del funzionario che ha sottoscritto il provvedimento impugnato.
Sostiene il ricorrente che, a norma dell’art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, i provvedimenti sanzionatori edilizi sono emessi dal Sindaco, mentre nel caso di specie l’ingiunzione di demolizione delle opere di cui si tratta e di ripristino dei luoghi è stata emessa da un istruttore direttivo, privo di qualsiasi rappresentanza politica e di cui non sono noti i poteri, né la loro fonte.
La censura è fondata.
Soltanto ad opera dell’art. 2, comma 12, della L. 16 giugno 1998 n. 191, infatti, è stata attribuita ai dirigenti comunali la competenza riguardo a “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale” (disposizione ora trasfusa nell’art. 107, comma 3, lett. g), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).
Alla data del 10 novembre 1997, in cui l’ingiunzione impugnata risulta adottata, quella competenza spettava, quindi, ancora al Sindaco; risulta dall’atto l’eventuale fonte provvedimentale dei poteri di chi l’ha sottoscritto.
L’acclarata sussistenza del vizio d’incompetenza esime il Collegio dall’esame di ogni altra censura, restando salva ogni determinazione dell’autorità competente.
In conclusione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, anche il ricorso proposto in primo grado deve essere accolto ed il provvedimento con esso impugnato deve essere annullato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2002 con l’intervento dei Signori:

**************** – Presidente
****************** – Consigliere rel. est.
************** – Consigliere
****************** – Consigliere
************* – Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to ****************** f.to Alf*************************************o *****************

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………… 2.10.2002…………………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE
f.to **************

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