Sussiste la competenza del giudice di rinvio indipendentemente dalla conferma della sentenza di primo grado? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: competenza del giudice di rinvio
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord riconosceva la continuazione tra i reati accertati con due diverse sentenze, rideterminando, quindi, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., il trattamento sanzionatorio.
Ciò posto, avverso questa decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge per erronea applicazione delle norme processuali in relazione all’art. 665, commi 2 e 4, cod. proc. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato il seguente orientamento nomofilattico: «La disposizione contenuta nell’art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza “in executivis” che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell’esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 29045 del 28/02/2018; Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003; Sez. 1, n. 5049 del 14/01/2003).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, il giudice di rinvio è competente a conoscere dell’esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o meno, confermato la sentenza di primo grado.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in caso di annullamento con rinvio della sentenza d’appello, il giudice competente per l’esecuzione è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dal fatto che abbia confermato o meno la sentenza di primo grado.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare la competenza del giudice di rinvio nel caso in cui costui non abbia confermato quanto disposto nel primo grado di giudizio.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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