In caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: un caso di conflitto di competenza territoriale
Il Tribunale di Foggia, rilevato un caso di conflitto di competenza territoriale con riferimento ad un incidente di esecuzione avente ad oggetto una richiesta di applicazione dell’indulto su una pena irrogata con sentenza del Tribunale di Napoli nei confronti del Tribunale di Napoli, precedentemente dichiaratosi incompetente, rimetteva gli atti alla Corte di Cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod. proc. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva competente il Tribunale di Napoli nel caso di specie.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo (v. Sez. 1, ord., n. 10475 del 23/01/2017; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento eseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche qualora la questione attenga a un unico e diverso titolo esecutivo.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in caso di più provvedimenti eseguibili contro lo stesso soggetto, la competenza spetta al giudice che ha emesso l’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, anche se riguarda un titolo esecutivo diverso.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare, in questo caso, la competenza di un giudice a decidere, prendendo a parametro di riferimento il titolo esecutivo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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