Competenza per lesioni personali tra 21 e 40 giorni: la questione alle Sezioni Unite

Allegati

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sulla competenza per le lesioni personali di durata superiore a 20 giorni e non eccedente i 40 a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sezione V Pen. – Ordinanza n. 42858 del 19/10/2023

cass-pen-2023-42858.pdf 2 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

1. I fatti

La questione scaturisce dal ricorso per Cassazione presentato dall’imputato, condannato dalla Corte d’appello di L’Aquila (confermando la sentenza del Tribunale di Pesaro) per il delitto di cui all’art. 582 cod. pen. per aver cagionato lesioni (trauma cranico facciale con ferita del cuoio capelluto, frattura parete laterale del seno mascellare sx, frattura 5° dito mano sx, con prognosi, dei sanitari del pronto soccorso, di giorni 30) alla persona offesa, colpendola con calci e pugni, irrogandogli una pena di mesi sei di reclusione e condannandolo a risarcire i danni in favore della parte civile.
Il teste, pur non avendo assistito personalmente all’aggressione, ha potuto riferire che il volto della persona offesa risultava, immediatamente dopo l’occorso, tumefatto e aveva ricevuto da un anonimo passate un biglietto in cui questi aveva annotato il numero della targa della motocicletta a bordo della quale si era, poi, allontanato l’aggressore.
Come unico motivo di ricorso, l’imputato adduceva la violazione di legge e, in particolare, degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., lamentando che la sentenza impugnata ha ritenuto costituire un valido riscontro alla deposizione della persona offesa le dichiarazioni del teste che, però, non avendo assistito all’aggressione, non aveva potuto riconoscerne l’autore.
Inoltre, il Procuratore Generale, ha inviato una requisitoria scritta con la quale, oltre a richiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ha sollevato la possibilità di rilevare d’ufficio l’illegalità della pena a seguito delle modifiche apportate all’art. 582 cod. pen. dal d. lgs. 150/2022 che, secondo alcune pronunce di questa Corte di Cassazione, hanno comportato lo spostamento di competenza, per il delitto di lesioni personali con malattia di durata fra i 21 ed i 40 giorni dal Tribunale al Giudice di pace, così non consentendo l’irrogazione di una pena detentiva“, argomentando la sussistenza di un difetto di coordinamento tra l’art. 4, comma 1, lett. a), d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (che stabilisce la competenza del Giudice di pace per le lesioni punibili a querela di cui all’art. 582, comma 2, cod. pen.) e il nuovo art. 582, comma 2, cod. pen.).

Potrebbero interessarti:

2. L’analisi della Cassazione sulla competenza per le lesioni personali

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il motivo di ricorso presentato dall’imputato, si sofferma sulle regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., le quali non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa che “possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone“.
Appurato ciò, la Corte passa ad affrontare (d’ufficio) la questione sollevata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta della illegalità della pena inflitta a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia nel comma 2 dell’art. 582 cod. pen.
Modifiche che, coordinate con l’immutata lettera dell’art. 4 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (in tema di competenza del Giudice di pace), hanno fatto affermare precedentemente alla Corte (sent. n. 12517/2023) che in tema di lesioni personali di durata superiore a 20 giorni e non eccedente i 40, divenute procedibili a querela per effetto della Riforma, “sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo, il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l’interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di ampliare la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela“.
Interpretazione, questa, nei cui confronti si è posta in consapevole contrasto la sentenza (non ancora massimata) n. 40719/2023, nella quale si è, invece, affermato che, in relazione al delitto di lesioni personali, con durata di malattia analoga, permane, anche dopo le modifiche introdotte con la Riforma Cartabia, la competenza per materia del Tribunale.
Nella relazione illustrativa del d. lgs. n. 150/2022 si legge che l’intento normativo “mira ad ampliare il regime della procedibilità a querela del delitto di lesioni personali, senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore ai venti giorni (c.d. lesioni lievissime). Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d’ufficio le lesioni gravi (comprensive dell’ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui cui all’art. 583 c.p.“. È fatta salva la procedibilità d’ufficio anche in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti.
La relazione chiarisce anche che l’intervento di riforma “comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina di cui al d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. a), che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte“.
Ad avviso della Suprema Corte, il mancato coordinamento della norma citata avrebbe determinato un effetto opposto a quello a cui era volta la volontà del legislatore.
Riprendendo precedente giurisprudenza (sentenza n. 15517/2023) sul punto, la Cassazione chiarisce che “per rendere compatibile lo spirito della riforma Cartabia, in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen., con l’art. 4, primo comma, lett. a), d.lgs. 274 del 28/8/2000, non può che essere adottata una interpretazione estensiva e logica del portato di tale ultima norma, tenuto conto che anche l’attribuzione della competenza del giudice di pace di alcuni reati si è mossa ‘nel solco di ricercare strategie e forme sanzionatorie trascendenti la tradizionale dimensione punitiva, in vista di obiettivi di riconciliazione o mediazione delle forme minori di conflittualità“.

3. La decisione della Cassazione

Al termine della sua analisi, ed in ragione del contrasto interpretativo sopra delineato e della speciale importanza della questione, per il suo esteso ed immediato impatto sui processi in corso, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Nello specifico, “se, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 all’art. 582 cod. pen., senza innovare l’art. 4 d. lgs. n. 274 del 2000, sia ravvisabile – ed eventualmente in quali limiti – la competenza del Giudice di pace per il reato di lesini volontarie personali perseguibile a querela (e salve le eccezioni di legge), ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quarante, in fattispecie diverse da quelle cd. intrafamiliari di cui all’art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen. la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale“.

Volume consigliato

Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.

FORMATO CARTACEO

Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia

Nel presente volume viene esaminata una delle fasi salienti del processo penale, il dibattimento, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia con l’intento di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, come la calendarizzazione delle udienze, la ridefinizione della richiesta di prova e la nuova disciplina della rinnovazione della istruzione dibattimentale.L’opera, che contempla anche richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP), è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato.Oltre a quelle previste dal codice di rito penale, la trattazione passa in rassegna tutte le ipotesi in cui si svolge il dibattimento, come il procedimento innanzi al giudice di pace, il processo penale minorile e  quello previsto in materia di responsabilità degli enti.Il testo è corredato da tabelle riepilogative e richiami giurisprudenziali e da un’area online in cui verranno pubblicati contenuti aggiuntivi legati a eventuali novità dei mesi successivi alla pubblicazione.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB) e giornalista pubblicista. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2023

Riccardo Polito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento