Con una interessante ordinanza (n. 23691/2011) la seconda sezione della Corte di Cassazione è intervenuta a precisare i limiti di applicabilità del nuovo istituto processuale introdotto recentemente dal legislatore con la legge n. 69/2009.
La questione prende origine da un ricorso proposto ai sensi del 702-bis c.p.c. a seguito del quale il Tribunale di Busto Arstizio emetteva ordinanza di non luogo a provvedere ritenendo, secondo il criterio del valore della causa, di non essere competente a giudicare ed indicava la competenza del Giudice di Pace.
Parte ricorrente diligentemente si attivava depositando il ricorso (ex art. 702-bis c.p.c.) presso il GDP di Gallarate ma anche il nuovo giudice, nella successiva udienza, non poteva che dichiarare la propria incompetenza funzionale a favore del Tribunale e, poiché lo stesso Tribunale si era già precedentemente dichiarato incompetente a riguardo, il GDP rimetteva, d’ufficio, la decisione alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 45 c.p.c.
Osservano i giudici di legittimità che l’istituto del processo c.d. sommario “non trova applicazione sempre ed in modo indiscriminato.
Piuttosto l’art. 702-bis condiziona l’accesso al (o l’attivazione del) processo sommario ad un presupposto essenziale e, cioè, che la controversia rientri nella competenza, per valore e/o per materia, del Tribunale.
L’art. 702-bis c.p.c. a ben vedere è molto chiaro a riguardo laddove specifica che può essere instaurato processo sommario “nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica”, quindi vi è un riferimento preciso al Tribunale che peraltro deve essere quello in composizione monocratica, con evidente esclusione anche di quelle controversie di competenza del Tribunale in composizione collegiale. Alla luce di quanto sopra verrebbe da chiedersi se non possa essere mossa qualche critica da un punto di vista costituzionale.
L’istituto de quo, infatti, andrebbe sostanzialmente a stabilire una corsia preferenziale discriminando situazioni alle volte identiche solo in virtù della differenza, spesso veramente irrisoria, del valore (si prenda come esempio due controversie identiche, relative a beni mobili, di cui una di valore poco superiore ai cinquemila euro e l’altra di valore poco inferiore, in questo caso solo la prima usufruirebbe di una corsia privilegiata con evidente disparità di trattamento rispetto alla seconda).
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