Competenza territoriale nell’amministrazione di sostegno

La Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento sulla competenza territoriale nei procedimenti di amministrazione di sostegno.

Chiara Schena 25/10/24

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27190 del 2024, ha fornito un chiarimento sulla competenza territoriale nei procedimenti di amministrazione di sostegno, soprattutto in caso di trasferimenti frequenti o necessari del beneficiario per motivi di salute.

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Indice

1. La vicenda


Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità, il beneficiario, affetto da schizofrenia, era stato inizialmente seguito dal Tribunale di Brescia. In seguito, per motivi di cura, quest’ultimo era stato trasferito in una struttura nella provincia di Cuneo. Ritenendo che questo spostamento comportasse un cambio di competenza, il Tribunale di Mantova, cui il procedimento era stato temporaneamente affidato, ha trasferito il caso a Cuneo.
L’amministratore di sostegno ha contestato tale decisione, sostenendo che il trasferimento in Piemonte non fosse definitivo e che la competenza dovesse restare a Brescia, dove si trovano i principali legami del beneficiario, inclusi i familiari.

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2. I chiarimenti della Cassazione sulla competenza territoriale


La Cassazione ha chiarito che la competenza territoriale non può dipendere esclusivamente dal luogo fisico in cui si trova il beneficiario in un dato momento, se tale collocazione è temporanea o dovuta a esigenze di salute. La competenza deve rimanere ancorata al foro di origine, dove il beneficiario ha costruito legami stabili, affettivi e familiari. In altre parole, la “dimora abituale” non coincide con un mero luogo di ricovero se questo non rappresenta una scelta definitiva e consapevole del beneficiario.
Richiamando vari precedenti (tra cui Corte di Cassazione n. 18943/2020 e 20471/2015), la Corte ha sottolineato che nei casi di amministrazione di sostegno la competenza rimane nel foro abituale del beneficiario, salvo prova di un trasferimento volontario e stabile.

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3. L’interpretazione della dimora abituale


Il concetto di dimora abituale, ribadisce la Corte, richiede due elementi: stabilità e volontarietà. Un trasferimento per esigenze sanitarie, quindi, non ha rilevanza per modificare la competenza se non è espressione di una scelta del beneficiario. L’orientamento della Corte si traduce così in una tutela giuridica che evita che la persona amministrata si trovi soggetta a cambi giurisdizionali per spostamenti necessari, ma non definitivi. Il domicilio abituale è, in sostanza, il luogo che il beneficiario considera come propria “casa,” il centro di affetti e relazioni stabili.

4. Conclusioni


La stabilità della giurisdizione non è solo una garanzia di continuità per il beneficiario, ma è anche una semplificazione per il sistema giudiziario. Spostare la competenza in ogni nuovo luogo di ricovero creerebbe, infatti, una “competenza itinerante,” con conseguente discontinuità di sostegno.
In definitiva, on questa ordinanza, la Cassazione ha fissato un principio di interpretazione chiara per garantire che, anche in presenza di spostamenti necessari e non volontari, il beneficiario possa contare su una competenza stabile, senza subire cambi di giurisdizione non voluti.

Chiara Schena

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