Competenze del giudice dell’esecuzione

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Quando è applicabile l’art. 676, co. 1, secondo periodo, c.p.p.

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Corte di Cassazione-sez. I pen.- sent. n. 48866 del 28-09-2023

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Indice

1. La questione

Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’opposizione presentata contro una decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, di rigetto dell’istanza, formulata dal difensore, avente ad oggetto l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 cod. pen.
Ciò posto, avverso detto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il condannato, a mezzo del suo difensore, che deduceva l’inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 676 comma 1, 667 comma 4 e 666 cod. proc. pen.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione sulle competenze del giudice dell’esecuzione


Il ricorso era reputato fondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 676 c.p.p. espressamente dispone che, in tema di declaratoria di estinzione del reato, il giudice dell’esecuzione proceda a norma dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen. e che tale ultima norma appresta lo strumento dell’opposizione al medesimo giudice, che si sia pronunciato sulla declaratoria e che è tenuto a provvedere, con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione, di cui all’art. 666 cod. proc. pen. – addivenivano a siffatta conclusione, osservando come il rimedio dell’opposizione rivesti carattere esclusivo e debba essere inderogabilmente esperito non solo nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia proceduto, come nel caso in esame, “de plano“, ma anche quando il giudice dell’esecuzione abbia proceduto irritualmente nel contraddittorio delle parti, ex art. 666 c.p.p.; e ciò in considerazione della finalità perseguita dalla norma in esame, che è quella di apprestare un’adeguata tutela al privato, interessato ad ottenere la declaratoria di estinzione di un reato. 
Pertanto, sempre per la Corte di legittimità, qualora invero si ritenesse consentito l’immediato ricorso dinnanzi alla Cassazione, il ricorrente verrebbe in concreto ad essere privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni normalmente sottoponibili ad un giudice di merito; ed il legislatore ha infatti previsto l’opposizione nella materia in esame (declaratoria di estinzione di un reato) appunto in considerazione della particolare rilevanza che la stessa certamente riveste nella vita dei soggetti interessati (Sez. 1, n. 33007 del 9/07/2013).
Correttamente, quindi, per i giudici di piazza Cavour, era stato proposto nel caso di specie opposizione avverso il provvedimento emesso de plano dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, innanzi al medesimo Giudice, ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen..
Tal che se ne faceva conseguire come l’ordinanza impugnata andasse annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, che avrebbe dovuto procedere a nuovo esame, tenendo conto dei superiori rilievi.
 

3. Conclusioni


Fermo restando che, come è noto, l’art. 676, co. 1, secondo periodo, cod. proc. pen. stabilisce che, in “questi casi [ossia allorché si debba “decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis” cod. proc. pen. (art. 676, co. 1, primo periodo cod. proc. pen.) ndr.] il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4”, cod. proc. pen., vale a dire provvedere “in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato” (art. 667, co. 4, primo periodo, cod. proc. pen.), fermo restando che, avverso tale decisione, possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore (così: art. 667, co. 4, secondo periodo, primo capoverso, cod. proc. pen.), la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’opposizione deve essere esperita in relazione a quanto previsto dall’art. 676 cod. proc. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia – proprio in relazione al fatto che, per un verso, l’art. 676 c.p.p. espressamente dispone che, in tema di declaratoria di estinzione del reato, il giudice dell’esecuzione proceda a norma dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen., per altro verso, tale ultima norma appresta lo strumento dell’opposizione al medesimo giudice, che si sia pronunciato sulla declaratoria e che è tenuto a provvedere, con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione, di cui all’art. 666 cod. proc. pen. – che il rimedio dell’opposizione riveste carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito non solo nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia proceduto “de plano“, ma anche quando il giudice dell’esecuzione abbia proceduto irritualmente nel contraddittorio delle parti, ex art. 666 c.p.p., e ciò in considerazione della finalità perseguita dalla norma in esame, che è quella di apprestare un’adeguata tutela al privato, interessato ad ottenere la declaratoria di estinzione di un reato.
Questa pronuncia, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere quando questo rimedio può essere correttamente esperito.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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