I compiti di collaborazione del segretario comunale con gli organi di governo

Redazione 08/11/18
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di Amedeo Scarsella

In tema di costituzionalità delle vigenti regole di nomina del segretario comunale, è utile soffermarsi in particolare sulle funzioni di collaborazione e di assistenza giuridica amministrativa del segretario comunale nei confronti degli organi politici alla luce delle modifiche intervenute alle regole di attività del governo locale a partire dagli anni Novanta.

Funzioni del segretario comunale

L’art. 97, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (d’ora in avanti t.u.e.l.), tra le funzioni del segretario comunale e provinciale, prevede che lo stesso svolga “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.
A partire dagli anni Novanta, si è cercato di portare la programmazione al centro dell’azione amministrativa. Ciò è avvenuto mediante la continua valorizzazione sia di strumenti programmatici di carattere generale (Programma di mandato, DUP, Bilancio di previsione, PEG, Piano delle Performance) che di carattere settoriale (Programma triennale delle opere pubbliche e programma biennale degli acquisti di beni e servizi, Programmazione del fabbisogno del personale, Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali, Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, Piani triennali per la razionalizzazione della spesa). Tali piani e programmi devono essere coordinati e coerenti tra loro e costituiscono il fondamento dell’azione gestionale di competenza dei dirigenti, sottoposta a controllo e valutata sulla base dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi predeterminati.
Il corretto funzionamento del sistema richiede, come vedremo, un forte collegamento e coordinamento tra la parte politica e quella amministrativa: nella fase di programmazione non può prescindersi dal contributo di natura tecnica fornito dai dirigenti o responsabili di servizio, così come la fase della gestione, di competenza dei dirigenti, può fornire elementi essenziali per la modifica della programmazione (si pensi, ad esempio, alle variazioni di bilancio). Inoltre, l’attività di controllo costituisce una fase importante del processo, in quanto consente non solo di verificare eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato nel corso della gestione per apportare le opportune variazione ai programmi, ma consente anche di avere ulteriori elementi da poter valutare in sede di “riprogrammazione” degli interventi.
In tale contesto, si cercherà di verificare nel presente articolo se esiste tra queste due sfere, quella politica e quella tecnica, una figura di “snodo”, analizzando soprattutto le competenze attribuite dal legislatore al segretario comunale con riferimento all’attività degli organi politici.
Nella trattazione si affronterà il tema attuale della costituzionalità delle vigenti regole di nomina del segretario comunale. L’articolo, tenuto conto della complessità del tema, non intende sul punto giungere a soluzioni conclusive, ma proporre elementi di riflessione su tale tematica, proprio alla luce dei compiti di collaborazione che il segretario comunale svolge nei confronti degli organi politici.
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