Posto che l’articolo 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, prevede che i commissari non devono avere svolto nessun’altra funzione o incarichi tecnici o amministrativo in relazione al contratto del cui affidamento si tratta, risulta integrata tale fattispecie di incompatibilità, in caso di concentrazione in capo alla medesima persona delle attività di preparazione della documentazione di gara, implicante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente migliore, e delle attività di valutazione delle offerte, da svolgere in applicazione delle regole procedurali all’uopo predefinite.
Riferimenti normativi: art. 77 del D.lgs. n. 50/2016
Esito: Accoglimento
1. Fatto
Avverso l’aggiudicazione di una gara indetta dalla ASL di Roma per la fornitura di manufatti odontotecnici proponeva ricorso al TAR la seconda classificata in graduatoria, lamentandone sotto diversi profili la legittimità.
In particolare, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, atteso che la Stazione appaltante aveva affidato al dirigente dell’unità amministrativa che aveva indetto la gara, e che aveva predisposto la relativa lex specialis, sia il ruolo di RUP della procedura sia quello di Commissario unico per la valutazione delle offerte.
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2. Contenzioso
Con la sentenza in commento il TAR nell’accogliere il ricorso ha ricordato che – in linea con la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato – il regime di incompatibilità tra le funzioni amministrative svolte nella fase di predisposizione della gara, quelle di RUP e quelle di Presidente della Commissione di gara va valutato caso per caso, tenendo in debito conto il disposto dell’art. 77, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
Tale dettato normativo invero statuisce che “…i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura…”.
Dunque, il Giudice ha ribadito che il fondamento della summenzionata norma è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio di separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura e a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2021, n. 7419).
3. Conclusioni
Alla luce di tali principi, il TAR ha concluso come nel caso di specie fosse integrata la fattispecie di incompatibilità posta dall’art. 77, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, stante la concentrazione in capo alla medesima persona delle attività di preparazione della documentazione di gara, implicante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente migliore, e delle attività di valutazione delle offerte, peraltro svolte “in solitaria” dal medesimo soggetto nella sua duplice veste di RUP e di Commissario unico della procedura.
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