Indice
- I costi a carico dell’impresa che propone l’istanza
- Le attività da svolgere
- Il numero delle CCIAA coinvolte
- Valore di stima del numero delle istanze
- L’individuazione del diritto di segreteria per ogni pratica
1. I costi a carico dell’impresa che propone l’istanza
L’art. 5, c. 8-bis, d.l. n. 118/2021, aveva statuito che alla copertura dei costi che gravano sulle CCIAA per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell’impresa che propone l’istanza, di diritti di segreteria determinati ex art. 18, l. n. 580/1993. Pertanto, il Ministro dello sviluppo Economico, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha evidenziato la necessità di definire i costi standard di gestione e di fornitura del servizio, al fine della determinazione del diritto di segreteria da corrispondere alle CCIAA, tenendo conto che la gestione dell’istanza di composizione negoziata rappresenta un servizio di nuova istituzione, per il quale non sono disponibili dati contabili effettivi su cui effettuare valutazioni dirette sui costi.
2. Le attività da svolgere
La composizione negoziata della crisi di impresa prevede la presentazione dell’istanza con relativa pre-istruttoria, la nomina dell’esperto e l’accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall’archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell’esperto, inoltre le attività delle camere di commercio necessarie a garantire l’erogazione del servizio di composizione negoziata saranno fortemente concentrate nella prima fase di pre-istruttoria, e pertanto i fattori produttivi da considerare sono, principalmente, l’utilizzo delle risorse umane e gli adempimenti di tipo organizzativo, che vanno quantificati in costo del personale e costi generali di funzionamento, con una stima di massima parametrabile in circa euro 42.000 per ciascuna camera di commercio, la quasi totalità derivanti da costi di personale.
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3. Il numero delle CCIAA coinvolte
Il Decreto prende a riferimento il numero di sessanta Camere di commercio, che rappresentano il punto di arrivo dei processi di fusione e accorpamento attualmente in corso, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, tenendo altresì in considerazione che l’impatto stimato non sarà lo stesso su tutte le camere di commercio, poiché molte attività riguarderanno solo le camere capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Valore di stima del numero delle istanze
Basandosi sulla definizione del costo annuo standard e parametrando tale valore alla stima di circa 10.000 istanze annuali, che si presume giungeranno alle 60 Camere di commercio a regime, il decreto è arrivato a valutare il costo standard unitario per domanda pari ad euro 252,00, importo finale considerato per una corretta stima del diritto di segreteria.
5. L’individuazione del diritto di segreteria per ogni pratica
Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa è stato quindi individuato in euro 252,00 per singola pratica.
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