Composizione negoziata: gruppi di imprese, misure premiali, compenso dell’esperto

Gli articoli da 25 a 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 83/2022) disciplinano l’istituto della composizione negoziata nell’ambito dei gruppi di imprese (art. 25), le misure premiali in favore dell’impresa che accede a tale procedura (art. 25 bis), il compenso liquidabile all’esperto (art. 25 ter), la procedura in favore delle imprese minori (art. 25 quater), i limiti per accedere alla composizione negoziata (art. 25 quinquies).

     Indice

  1. La composizione negoziata nei gruppi di imprese
  2. La nomina dell’esperto indipendente
  3. Le soluzioni post trattative nei gruppi di imprese
  4. Le misure premiali
  5. Il compenso dell’esperto
  6. Le imprese cd. sotto soglia (di minori dimensioni)
  7. I limiti di accesso alla composizione negoziata

1. La composizione negoziata nei gruppi di imprese

L’articolo 25 del Codice disciplina la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese, al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria. Più imprese:

  • che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 12, comma 1 (squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa),
  • appartenenti al medesimo gruppo,
  • che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato,

possono chiedere al segretario generale della camera di commercio (ove è iscritta la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure l’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria) la nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 12, comma 2.

L’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica (di cui all’articolo 13):

  • la documentazione indicata nell’articolo 17, comma 3,
  • una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali,
  • l’indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497 – bis c.c.,
  • il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

2. La nomina dell’esperto indipendente

Avviene con le modalità di cui all’articolo 13, e dovrà assolvere i propri compiti in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l’istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In questo caso l’esperto può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese. Se sono state presentate più domande da parte di imprese appartenenti allo stesso gruppo, gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, possono proporre che la composizione negoziata si svolga in modo unitario o per più imprese appositamente individuate.

3. Le soluzioni post trattative nei gruppi di imprese

Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono:

  • stipulare in via unitaria uno dei contratti di cui all’articolo 23 (recante “Conclusione delle trattative”),
  • ovvero accedere separatamente alle soluzioni offerte da tale disposizione.

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4. Le misure premiali

All’articolo 25-bis del Codice sono collocate le misure premiali, cioè misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell’imprenditore in crisi:

  • riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura;
  • ulteriore riduzione, alla misura minima, delle sanzioni tributarie per le quali è già prevista l’applicazione in misura ridotta se il pagamento avviene entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga. L’ulteriore riduzione opera se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto;
  • abbattimento alla metà, nell’ambito dell’eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata;
  • dilazione dei debiti tributari.

In ipotesi di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni previste dall’articolo in disamina.

Al c. 4 si statuisce che in ipotesi di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui:

  • all’articolo 23, comma 1, lettera a), e cioè un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, e
  • all’articolo 23, comma 1, lettera c), quindi un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324 (con la sottoscrizione di tale accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza),

l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate, non ancora iscritte a ruolo, a titolo di:

  • imposte sul reddito,
  • ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta,
  • imposta sul valore aggiunto,
  • imposta regionale sulle attività produttive,
  • relativi accessori.

Il medesimo c. 4 precisa inoltre che:

  • si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 19, D.P.R. n. 602/1973,
  • la sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà,

Infine, l’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di:

  • successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 40 (recante la “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale”),
  • apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza,
  • mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Il compenso dell’esperto

L’articolo 25-ter del Codice disciplina in modo dettagliato il compenso dell’esperto, che:

  • può variare da un minimo di 4.000 euro (500 euro se l’imprenditore non compare o l’istanza viene subito archiviata) a un massimo di 400.000 euro,
  • è determinato, tenuto conto dell’opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo scaglioni determinati,
  • è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice (calcolato sulla media degli ultimi tre bilanci, con criteri specifici per i gruppi di imprese), secondo una serie di scaglioni,
  • è incrementato del 10 percento ove l’esperto sottoscriva l’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c),
  • viene raddoppiato in tutti i casi in cui la composizione negoziata ha esito positivo e si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi con i creditori,
  • è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l’adempimento dell’incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione, ma non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l’esperto si è avvalso ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
  • in caso di mancato accordo, viene liquidato all’esperto dalla commissione che lo aveva nominato ed è a carico dell’imprenditore (si tratta di credito prededucibile).

L’esperto può anche chiedere un acconto sul presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata, a condizione che siano trascorsi almeno 60 giorni dall’accettazione dell’incarico. Tale acconto, peraltro, non potrà essere superiore ad un terzo del presumibile compenso finale.

6. Le imprese cd. sotto soglia (di minori dimensioni)

L’articolo 25-quater del Codice disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. La disposizione consente di richiedere l’intervento di un esperto indipendente per perseguire il risanamento dell’impresa, anche agli imprenditori:

  • minori,
  • agricoli,
  • delle start-up innovative non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

La disposizione, oltre a indicare la specifica documentazione che deve essere presentata all’organismo di composizione della crisi o al segretario generale della camera di commercio, competenti altresì per la nomina dell’esperto e la liquidazione dei suoi compensi, delinea i possibili esiti delle trattative:

  • concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
  • concludere un accordo avente il contenuto dell’articolo 62 (“Convenzione di moratoria”);
  • concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all’articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere l’accordo, l’imprenditore può:

  • proporre la domanda di concordato minore di cui all’articolo 74;
  • chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’articolo 268;
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies;
  • per la sola impresa agricola, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

7. I limiti di accesso alla composizione negoziata

L’articolo 25-quinquies del Codice della crisi individua alcuni limiti di accesso alla composizione negoziata statuendo che l’istanza di nomina dell’esperto (esordio della procedura, ai sensi dell’art. 12 del Codice) non può essere presentata ove sia pendente (ovvero lo sia stata nei 4 mesi precedenti) una domanda di accesso ai sensi dell’art. 40 del Codice (recante appunto la “Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale”):

  • ai quadri di ristrutturazione preventiva,
  • alla liquidazione giudiziale.

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D.Lgs. 17.06.2022 n. 83, pubblicato in G.U. il 1° luglio e in vigore dal 15 luglio 2022

Avv. Biarella Laura

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